Una nuova pronuncia del giudice della nomofilachia sull’applicabilità delle esimenti relative all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica all’attività giornalistica

Corte di Cassazione, sez. III civ., 7 giugno 2018 n. 14727

In tema di applicabilità delle esimenti in ordine all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, la Corte di cassazione torna a esperire una precisa actio finium regundorum, relativa ad alcuni limiti, che consentono di bilanciare la libertà di informazione con altri beni costituzionalmente tutelati. Si tratta del pubblico interesse, della rispondenza del fatto a verità e della continenza, formale e sostanziale. Sul punto, si rileva l’unanimità di vedute della giurisprudenza della Cassazione, civile e penale. Il diritto di critica, in particolare, «non si concreta nella mera narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto e oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive».

 

Sommario: – 1. Le peculiarità del caso – 2. La quaestio iuris e la risposta fornita dal giudice della nomofilachia– 3. La convergenza tra Cassazione civile e Cassazione penale sul tema.

 

  1. Le peculiarità del caso

Con la pronuncia n. 14727 di quest’anno, la Corte di Cassazione, sez. III civile, ha avuto occasione di tornare a esprimersi sul significato di alcuni profili della libertà di informazione: in particolare, su alcuni tratti salienti del diritto di cronaca e del diritto di critica, «dimensioni entrambe costitutive della libertà di manifestazione del pensiero»[1].

La vicenda da cui origina il caso, approdato da ultimo al giudice di legittimità, assume particolare rilievo anche in virtù del soggetto che ha innescato l’iter processuale. A esserne protagonista è, infatti, la principale azienda automobilistica italiana che ha espresso le sue doglianze sub iudice avverso il contenuto e le modalità di un prodotto dell’informazione televisiva pubblica che interessava le prestazioni di una sua vettura.

In data 2 dicembre 2010, nell’ambito della trasmissione “Annozero” condotta da Michele Santoro sulle reti Rai, il giornalista Corrado Formigli commentava un servizio da lui realizzato avente ad oggetto una prova comparativa tra le prestazioni su strada di tre vetture, una delle quali di proprietà del marchio Fiat. La prova effettuata poneva in cattiva luce l’auto di casa Fiat, attesi i risultati deteriori rispetto a quelli riportati dalle altre due vetture.

Sulla base di questi fatti, la FIAT Group Automobiles S.p.a esperiva un ricorso per procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 c.p.c., presso il Tribunale di Torino perché fosse accertata la responsabilità in solido della Rai e dei giornalisti Formigli e Santoro, rispettivamente autore del servizio e conduttore della trasmissione. Il fatto illecito fondativo della presunta responsabilità sarebbe stato costituito dalla trasmissione del servizio che avrebbe causato un danno significativo, in termini morali, reputazionali, di immagine, alla casa produttrice dell’autoveicolo.

Il giudizio di primo grado si concludeva con la condanna di Corrado Formigli e della RAI al risarcimento del danno, per una somma assai onerosa, pari a cinque milioni di euro.

Diametralmente opposti furono gli esiti del procedimento di secondo grado, instaurato in seguito alla proposizione dell’appello da parte di Formigli: sia l’appellante che la RAI, costituitasi in giudizio, furono assolti, a scapito della FIAT, condannata a rifondere ai due le spese processuali sostenute.

La Fiat adiva adunque il giudice di legittimità, in relazione a tre distinti motivi di ricorso, cui la Cassazione dava seguito, nel suo giudizio, sulla base di un esame congiunto.

 

  1. La quaestio iuris e la risposta fornita dal giudice della nomofilachia

I tre motivi di ricorso rintracciano un medesimo fondamento normativo nell’art. 360, n. 3, c.p.c, interessando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei principi di diritto da esse derivanti in ordine alle modalità di applicazione di una circostanza esimente relativa all’esercizio del diritto di cronaca e critica, nel primo motivo, e di ciascuno di essi disgiuntamente, negli altri due. Pertanto, il quesito sottoposto al giudice di legittimità inerisce al raggio di efficacia delle esimenti del diritto di cronaca e del diritto di critica all’attività giornalistica.

Sul piano processuale, va segnalata la ratio sottostante alla declaratoria di inammissibilità nella parte in cui i motivi di ricorso si appuntano su evidenti profili di merito, il cui accertamento e la cui valutazione sono preclusi in sede di legittimità[2].

Basandosi sulle deduzioni del giudice dell’appello, il giudice di legittimità osserva che il servizio trasmesso era costruito in modo da non potervi ravvisare momenti imperniati sull’attività di cronaca e altri, distinti, sull’attività di critica: nel servizio “incriminato”, quest’ultima era del tutto prevalente e si muoveva su un territorio di perfetta liceità, posto che il conduttore formulava le sue considerazioni su dati oggettivi e si limitava a riportare giudizi personali scaturenti dalla prova di guida in pista, senza trascendere in valutazioni tecniche specialistiche. La κριτική, ossia il giudizio, se fondata sui dati forniti dal χρόνος, inteso complessivamente come l’insieme delle circostanze di fatto, anche putativamente assunte, nulla presenta di illecito. Il giudizio critico soggettivo, però, avverte la Corte, sempre deve essere esposto al limite della continenza. Il significato di detto limite e la sua inferenza sulla portata della critica svolta vengono in rilievo sotto il duplice profilo, formale e sostanziale. Sul piano formale, un onere di correttezza espositiva incombe senz’altro sul giornalista; sul piano sostanziale, la Corte torna a evocare il parametro del pubblico interesse, ben noto alla sua giurisprudenza sull’esercizio del diritto di critica e di cronaca già in tempi non recenti. Il rispetto del pubblico interesse impone la corrispondenza del fatto su cui si esercita il proprio diritto di critica alla verità: concetto, questo, sulla cui evidente problematicità la Corte ha modo di osservare che si possa trattare di una «verità non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive»[3]. Sempre nel rispetto del pubblico interesse, la critica va esercitata con un certo decoro delle forme, perché «l’uso di un linguaggio colorito o pungente non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi»[4]. Ben venga l’esercizio del diritto di critica, dunque, purché sempre il giornalista osservi l’antico monito: «est modus in rebus».

Il quesito sottoposto al giudice di legittimità, relativo al riconoscimento dell’efficacia esimente all’esercizio del diritto di critica, nel caso di specie non può che rinvenire risposta negativa, giacché i fatti su cui il giornalista Formigli aveva edificato l’impianto critico del servizio trasmesso erano fatti veri (analoghe valutazioni erano state svolte anche da “Quattroruote”). Lo scopo informativo, sotteso, invece, all’esercizio del diritto di cronaca, può ben essere perseguito senza che i fatti riportati siano connotati da completezza.

Pertanto, col principio di diritto che si enuclea dalla pronuncia la Corte torna a esperire una precisa actio finium regundorum nell’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica: questo, in particolare, «non si concreta nella mera narrazione di fatti ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto e oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive»[5]; per il diritto di cronaca, diversamente, «non è invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi, quando, cioè, si esercita il diritto di cronaca».

 

  1. La convergenza tra Cassazione civile e Cassazione penale sul tema.

I confini dell’attività giornalistica e i contenuti e le modalità dell’esercizio dei diritti di cronaca e critica sono sovente sottoposti all’attenzione del giudice della nomofilachia: nell’ambito civile, per quel che attiene a questioni di legittimità connesse alla materia del risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito, sotto l’egida dell’art. 2043 c.c.; nell’ambito penale, per aspetti relativi al reato di diffamazione. Nella materia de qua, per il soggetto che si ritiene leso, la scelta di esperire un giudizio in sede civile anziché in sede penale è motivata dalla maggiore ampiezza del bene tutelabile e dal maggior peso economico di un’eventuale decisione giudiziaria favorevole: le basi su cui si fonda il giudizio della Cassazione in sede civile e in sede penale sono, pertanto, assai differenti. Ciononostante, dall’esame delle pronunce rese dalla Cassazione civile e dalla Cassazione penale si può constatare una sostanziale convergenza su alcuni aspetti. Diversamente da altri profili connessi alla libertà di informazione – si pensi, ad esempio, alle differenti posizioni assunte in sede civile e in sede penale in tema di diritto all’oblio[6] – il giudice della Cassazione mostra una certa unanimità di vedute, cui è sottesa un’impostazione in senso garantista della liberà di informazione.

Tre sono i punti su cui il disegno dei confini del diritto di critica realizzato dal giudice della nomofilachia appare il medesimo: l’interesse pubblico, la rispondenza a verità dei fatti esposti e il limite della continenza. Detti criteri consentono di bilanciare queste due facies della libertà di informazione con altri beni costituzionalmente tutelati. Per vero, questi interessano anche i contorni del diritto di cronaca, seppur con sfumature diverse. L’andamento interpretativo si mostra sufficientemente costante nel tempo, a partire dalla prima pronuncia in cui la Cassazione ebbe modo di esplicitare i summentovati criteri, la n. 5259 del 1984[7].

Il criterio del pubblico interesse o della pertinenza, inteso come scriminante nell’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, si concreta nell’interesse pubblico – o anche della categoria dei soggetti ai quali la notizia si rivolge[8] – alla conoscenza dei fatti o, in altri termini, nell’utilità sociale della diffusione della notizia. Per la sua definizione, lo spettro di aspetti che vengono in rilievo è molto ampio e «va dalla rilevanza del caso alla notorietà dei personaggi coinvolti»[9].

Il criterio della verità ha una portata diversa nella cronaca e nella critica, fondamentalmente a motivo del differente scopo dei due contenuti della libertà d’informazione: «l’esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive e opinabili»[10]; «il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest’ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall’art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta»[11]. Per vero, anche nel diritto di cronaca il criterio della verità non richiede la necessità di un’oggettività così serrata, ammettendosi il concetto di verità putativa: il fatto può essere vero o apparire come tale. Come scrive Barile, «lo ius narrandi è il “diritto di raccontare” ciò che avviene, condito da eventuali considerazioni del cronista. […] La cronaca è in sostanza la fotografia, se del caso commentata, della vita di ogni giorno, in comunità di ogni misura»[12]. In questo senso, «l’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva – o anche solo putativa – della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro»[13]. Le maglie semantiche della categoria sono, dunque, molto elastiche; a essere esclusi dal raggio di azione del diritto di cronaca e del diritto di critica rimangono comunque quelli definiti da saggia dottrina «gli argomenti di polemica inetti»[14], ossia «la menzogna; la narrativa di ciò che non fu o l’omissione di ciò che fu, la falsificazione storica»[15]. In questo senso, la Cassazione è molto attenta a precisare che l’esercizio di entrambi i diritti, di cronaca e di critica, non sussiste se manca la verità, anche solo putativa, del fatto attribuito: «limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività»[16].

Ciò posto, più che nell’esercizio del diritto di cronaca, in quello del diritto di critica la soggettività dell’impressione o del giudizio costruito deve trovare un limite per non scadere nell’assoluta arbitrarietà e trascendere in espressioni offensive e ingiuriose[17]. A questo fine, soccorre il criterio della continenza, nella sua doppia facies formale e sostanziale, specificata anche, come visto, dalla pronuncia in commento. Requisito, quello della continenza, che attiene al modus operandi del giornalista e non limita – si badi bene – il nucleo informativo del messaggio che si intende diffondere. La continenza impone un collegamento funzionale tra l’opinio manifestata e l’esigenza informativa, che rende possibile la soccombenza di altri interessi giuridicamente tutelati, quali l’onore e la reputazione. Nell’attività giornalistica possono dunque essere usate «espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell’altrui reputazione, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non configuranti una mera aggressione distruttiva dell’onore del soggetto interessato»[18]. Chi critica deve argomentare la propria posizione e circostanziare le proprie impressioni soggettive, spiegando le ragioni su cui si fondano.

All’indomani della summentovata pronuncia con cui la Cassazione specificò i criteri di verità, pertinenza e forma in quanto limiti per il giornalista nell’esercizio del diritto di cronaca, Paolo Barile ebbe modo di definirli «rozze generalizzazioni di concetti che meritano ben altra finezza di argomentazione»[19]. Come anche l’ordinanza che qui si commenta dimostra, l’obiezione di Barile può forse dirsi superata, data la copiosa e puntuale giurisprudenza elaborata dalla Suprema Corte, sia civile che penale, sulle modalità operative del diritto di cronaca e del diritto di critica

 

[1] G. E. Vigevani, art. 21, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, 2018, 146.

[2] Tra le molteplici pronunce, sempre in tema di applicabilità delle esimenti relative all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, in cui la Cassazione ha eccepito il profilo de quo, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2017, n. 6133.

[3] Cfr. l’ordinanza in oggetto.

[4] Ibidem.

[5] Identicamente, Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2017, n. 25420. Cfr. anche Cass. civ, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 7847.

[6] Cfr. F. Paruzzo, Tra diritto all’oblio e libertà di informazione: la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in questa Rivista, 2, 2018, 368 ss.

[7] Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259 in Foro italiano, 1984, I, 2711 ss.

[8] Sul punto, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2017, n. 2357.

[9] Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2006, n. 12358.

[10] Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2011, n. 6902.

[11] Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2004, n. 2247. Similmente, Cass. pen, sez. V, 16 dicembre 1998, n. 935; Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2000, n. 7499; Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2016, n. 25518.

[12] P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 237.

[13] Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2007, n. 11259. Similmente, Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2010, n. 5081.

[14] A.C. Jemolo, I problemi pratici della libertà, Milano, 1972, 124.

[15] Ibidem.

[16] Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2018, n. 20800, con nota di A. De Francesco, L’esimente del diritto di critica non sussiste se manca la veridicità del fatto, in Diritto e giustizia, 85, 2018, 10 ss.; Cass. pen, sez. V, 31 gennaio 2007, n. 7662; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2014 n. 7715 e 27 settembre 2013, n. 40930. Cfr. anche Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2017, n. 10928.

[17] Da ultimo, si segnala sul punto Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2018, n. 24891.

[18] Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2008, n. 12420.

[19] P. Barile, op.cit., 238.

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