Negli stessi giorni in cui in Italia si (stra)parlava di regolamentare la rete al fine dichiarato di rendere responsabili gli intermediari della comunicazione per i contenuti postati da terzi e la nostra magistratura emetteva condanne esemplari, nel Regno Unito il Defamation Act riceveva il Royal Assent, diventando formalmente legge del Parlamento.
Il Defamation Act è una provvedimento che riforma la legge sulla diffamazione nell’intento di garantire il giusto equilibrio tra libertà di espressione e la tutela della reputazione.
L’Act disciplina anche le diffamazioni online, partendo dal principio consolidato secondo cui i gestori di website sono, di regola, esonerati da responsabilità per diffamazioni attribuibili a UGC.
In merito alla diffamazione ex se, pare utile illustrare brevemente le modifiche più rilevanti.
Da un punto di vita sostanziale, l’Act ha introdotto il concetto di serious harm, in base al quale una dichiarazione non può essere considerata diffamatoria se non ha causato un danno grave (da intendersi come grave perdita finanziaria, qualora la vittima sia una persona giuridica con fini di lucro).
Sotto un profilo processuale, invece, il Defamation Act introduce due difese legali (statutory defences), la truth e l’honest opinion in sostituzione delle difese di common law di justification and fair comment ed inserisce la nuova difesa di “pubblicazione di questioni di interesse pubblico”.
In sintesi, dunque, in una causa per diffamazione (parliamo di azione civile, in quanto il reato di diffamazione è stato abrogato in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord dal Coroners and Justice Act del 2009) il convenuto potrà difendersi dall’accusa dimostrando che la dichiarazione che si lamenta diffamatoria è sostanzialmente vera (Section 2), oppure che si tratta di un’opinione (Section 3), ovvero che la sua pubblicazione è – o l’autore poteva ragionevolmente pensare fosse – di pubblico interesse (Section 4).
La nuova legge ha inoltre abrogato la difesa di common law nota come Reynolds defence, che era una particolare espressione della qualified privilege defence rivendicabile dai mass media nel caso in cui i dieci criteri del cd. “giornalismo responsabile” fossero stati soddisfatti.
Ma l’aspetto più interessante della nuova legge, come detto, è il disposto della Sezione 5 che disciplina la responsabilità degli internet provider.
La Sezione esordisce stabilendo che la prima, basilare difesa legale di un operatore online, a cui viene intentata un’azione per una dichiarazione diffamatoria postata sul suo sito, è dimostrare che la dichiarazione non è stata immessa in rete dall’operatore stesso.
Apparentemente potrebbe sembrare una banalità, ma si tratta invece di un principio importante che discende direttamente dalle esenzioni di responsabilità previste per i provider dagli artt.12-14 della direttiva e-commerce (2000/31/CE) e crea la regola attorno cui gravita tutta la disciplina.
La Sezione 5(12) precisa che la difesa legale non viene meno per la sola ragione che il gestore del sito incriminato moderi le dichiarazioni postate da terzi, mentre soccombe se il richiedente dimostra che l’operatore ha agito con dolo (with malice) in relazione alla pubblicazione di una dichiarazione diffamatoria di terzi.
L’Act prevede poi – Sezione 5(3) – delle eccezioni alla regola, stabilendo che la difesa legale viene meno se l’attore dimostra che:
a) non è stato possibile per l’attore identificare la persona che ha postato la dichiarazione diffamante (laddove per identificazione si intende il possesso di un numero di informazioni sufficienti per procedere contro una determinata persona);
b) l’attore ha mandato al provider un reclamo (notice of compliant) in relazione alla dichiarazione diffamatoria, e
c) il provider non ha risposto al reclamo stesso in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento (che verrà successivamente emanato).
Si tratta, nelle ipotesi b) e c), dell’applicazione codificata di una procedura di notice&takedown, i cui contorni sono, peraltro, ancora nebulosi in quanto le specifiche della procedura saranno oggetto di un successivo provvedimento regolamentare (che dovrà essere emanato dall’esecutivo, previa approvazione di entrambe le House of Parliament), il quale dovrà, in particolare, prevedere quali azioni possa intraprendere il gestore di un sito web in risposta a un notice of compliant, specie qualora il reclamo non si limiti solo ad una richiesta di rimozione ma includa anche una richiesta di informazioni concernenti l’identità e/o i recapiti della persona che ha postato la dichiarazione considerata diffamatoria.
Alcuni commentatori leggono in questa previsione l’introduzione tacita di un obbligo per i provider di fornire, e dunque, a monte, raccogliere dai loro utenti, solo dati identificativi autentici, il che comporterebbe, nel prossimo futuro, la fine dell’anonimato in rete. Si ipotizza, infatti, che i provider, posti di fronte alla scelta tra real-name policies e l’assunzione del rischio di dover rispondere dei contenuti illegali immessi dagli utenti, prediligeranno la prima via, con conseguente significativo nocumento per la libertà espressione, la cui forma anonima è una componente fondamentale, il cui valore per la difesa dei diritti umani, specie in regimi anti-democratici, è da sempre unanimemente riconosciuto.
Personalmente, credo sia una preoccupazione legittima ma prematura in quanto l’emanando regolamento di attuazione del Defamation Act darà modo di precisare meglio i termini e le condizioni ai quali i provider saranno tenuti per adempiere correttamente alle richieste di informazioni sui loro utenti e non incorrere nell’eccezione di cui alla Sezione 5(3)(a).
Trovo, invece, assai più insidiosa per la libertà di espressione una procedura di notice&takedown legata alla semplice istanza di un privato, senza alcuna possibilità di vaglio preventivo (nel senso ante-causa) in ordine alla sua fondatezza.
Anche, od ancor più, in questo caso, a mio avviso, i provider, se posti al bivio tra rimuovere un contenuto che si lamenta diffamatorio e rischiare un processo, verisimilmente sceglieranno il takedown.
Sicuramente questa linea legislativa è idonea ed efficace nell’arginare il contenzioso giudiziario ed assicurare tempi di definizione più rapidi (e più consoni ad Internet) rispetto a quelli bradiposi della giustizia, ma quali garanzie avranno gli inglesi contro eventuali abusi delle notice of compliant? Contro i capricci di un soggetto che “si sente” diffamato, ma oggettivamente non lo è, oppure non ha subito alcun danno, tanto meno quel serious harm previsto dal nuovo Act? Contro il potere del politico di turno che chiede la rimozione della critica di un cittadino che, in realtà, ricadrebbe nella honest opinion defence? Contro la forza contrattuale di una grossa corporation che chiede la rimozione di una notizia di chiaro interesse pubblico, ma scomoda per gli interessi della società? Contro la richiesta di rimozione di qualsivoglia dichiarazione oggettivamente diffamante, ma vera, senza un preventivo accertamento di merito da parte di un’Autorità terza ed imparziale come previsto dalla direttiva e-commerce?
Sono domande annose che ci pone il diritto delle nuove tecnologie a cui, ad oggi, non siamo ancora in grado di dare esaustiva risposta.