Time is (finally) ripe: la Corte Suprema degli Stati Uniti ridefinisce il bilanciamento tra il diritto alla privacy e le nuove tecnologie

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Riley v. California è una decisione attesa e comunque sorprendente. Con la sentenza in questione, la Corte Suprema degli Stati Uniti estende le tutele contenute nel IV Emendamento alle perquisizioni che hanno per oggetto i telefoni cellulari, chiarendo che per procedere alla ricerca e all’esame dei dati contenuti nei telefoni mobili è necessaria un’autorizzazione giudiziaria.

La pronuncia era attesa perché il Collegio si è misurato di frequente con il tema del diritto alla privacy e delle violazioni perpetrate e perpetrabili attraverso l’impiego di dispositivi tecnologici senza mai giungere ad  esplicitare un principio di diritto in grado di assumere il valore di precedente. La pronuncia è sorprendente perché resa all’unanimità su un tema complesso e, soprattutto, sempre divisivo per la Corte presieduta dal Chief Justice Roberts.

La vicenda da cui origina il caso riguarda il fermo di un individuo disposto a seguito di una contravvenzione del codice della strada. Gli agenti di polizia bloccano il veicolo, perquisiscono il guidatore e procedono al sequestro del telefono cellulare, riuscendo ad accedere immediatamente al contenuto delle conversazioni telematiche e notando così l’impiego sistematico di un termine solitamente associato alle comunicazioni che attengono al traffico di stupefacenti. Il contenuto digitale del telefono viene così sottoposto, nelle ore successive al fermo, a ulteriori indagini, dalle quali emerge il coinvolgimento del fermato in un’associazione a delinquere, responsabile di una serie di gravi reati tra i quali peraltro un omicidio avvenuto nelle settimane precedenti al fermo. Sulla base delle prove così raccolte, Riley è condannato in primo grado e in appello per concorso nella commissione di una serie di delitti. Il caso giunge così alla Corte Suprema in veste di certiorari e attiene all’utilizzabilità delle prove ottenute attraverso le ricerche effettuate sul contenuto digitale del telefono cellulare in assenza di un’autorizzazione giudiziaria.

Il ragionamento del Collegio, articolato nell’opinion redatta da Roberts, si concentra sulla specificità, sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo, dei dati contenuti nello strumento tecnologico impiegato per le comunicazioni scritte e verbali. Il cellulare non è, del resto, soltanto di un dispositivo idoneo a consentire comunicazioni immediate, ma un apparecchio con una elevatissima capacità di immagazzinare dati di natura diversa e dotati di una (almeno potenziale) notevole distribuzione temporale. I Justices concludono che non esiste un equivalente fisico del telefono cellulare, circostanza che lo rende per un verso il contenitore di dati particolarmente sensibili, specie se incrociati e analizzati in forma aggregata, e per l’altro perfettamente idoneo ad essere annoverato tra i “luoghi” protetti dalle garanzie del IV Emendamento. Ma vi è di più, per la Corte la garanzia costituzionale deve riguardare tanto i dati di natura per così dire contenutistica, che i cosiddetti meta-data ovvero quell’insieme di dati in grado di descrivere e di rivelare in modo indiretto una serie di informazioni sulla persona che li ha originati. In altre parole, secondo il ragionamento del Chief Justice non vi può essere una differenza di protezione tra i due tipi di dati perché ugualmente rilevanti ai fini della tutela del diritto alla privacy.

Sul piano di sistema, la sentenza Riley v. California rappresenta il superamento di un approccio minimalista ai problemi sollevati delle limitazioni del diritto alla privacy determinate dall’impiego delle nuove tecnologie che aveva caratterizzato la Corte negli ultimi anni. La riluttanza ad affrontare apertamente il tema dei mutamenti che il progresso tecnologico è in grado di realizzare nelle dinamiche del rapporto tra libertà e autorità nelle democrazie contemporanee si era tradotta in una serie di pronunce (City of Ontario v. Quon, 130 S. Ct. 2619 (2010); Jones v. United States, 132 S. Ct. 945 (2012); in una certa misura anche Snyder v. Phelps, 131 S. Ct. 1207 (2011))  che tendevano ad evitare l’elaborazione di un criterio generale idoneo a definire quali forme di intrusione della reasonable expectation of privacy, determinate dall’utilizzo di tecnologie, meritino la garanzia costituzionale contenuta nel IV Emendamento. I giudici erano apparsi sempre divisi e alla fine concordi su soluzioni puntualmente ritagliate al caso di specie, anche grazie agli equilibri garantiti dallo swing vote di Justice Kennedy (cfr. City of Ontario v. Quon, ove è proprio Kennedy a suggerire una soluzione minimalista che non abbia implicazioni per i casi a venire).

Con la decisione in commento la Corte sembra abbandonare al contempo l’ossessione per il dato materiale dell’intrusione fisica dello spazio privato che aveva caratterizzato la sua giurisprudenza in materia di IV Emendamento e indotto Justice Scalia a ritenere che le violazioni meritevoli della garanzia costituzionale dovevano, in ogni caso, poter essere analizzate sotto la lente dell’istituto del trespass (come si aveva avuto modo di commentare in questa sede: v. G. Romeo, La Corte Suprema e l’approccio minimalista alle nuove tecnologie).

Riley v. California, dunque, sposta il cuore del IV Emendamento dallo spazio fisico allo spazio digitale (definito dal Chief Justice un luogo virtuale più ricco di informazioni rispetto ad una casa, talmente abitato e frequentato da essere parte integrante della vita quotidiana di ciascuno, sul p.to v. anche M. Rotenberg, A. Butler, Symposium: In Riley v. California, a unanimous Supreme Court sets out Fourth Amendment for digital age) e si propone con l’autorevolezza di un precedente di forza peculiare, conferita dall’unanimità raggiunta.

Benché il progresso tecnologico irrompa finalmente nella Corte Suprema e induca un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, i giudici non rinunciano a radicare l’interpretazione evolutiva del testo costituzionale alla storia e alla tradizione giuridica americane. Senza ricorrere espressamente all’original intent e neppure indugiando troppo nel textualist approach (la pronuncia non è ancora stata pubblicata in raccolta, ma cfr. sec. II), il Collegio rileva che il contenuto essenziale del IV Emendamento corrisponde alla protezione dei cittadini rispetto alle violazioni, perpetrate dal potere esecutivo, di quel diritto ad una sfera riservata di relazioni, inclinazioni e preferenze che, nell’epoca che viviamo, si esprime anche (talvolta soprattutto) attraverso strumenti di carattere tecnologico. È un’interpretazione evolutiva che la Corte riesce a condividere nonostante il IV Emendamento sia di frequente terreno di scontro tra i giudici supremi (sia consentito rinviare a G. Romeo, La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei terms 2011/2012 e 2012/2013, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, 4243 ss.) e nonostante l’estensione di una garanzia costituzionale ad un ambito di protezione originariamente escluso o non immaginato riesca difficilmente a persuadere l’intero Collegio. L’era digitale però è arrivata e, sostiene Roberts, se un marziano approdasse oggi sul pianeta Terra e ci osservasse per un giorno intero giungerebbe a concludere che i telefoni cellulari sono parte integrante dell’anatomia umana

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