Il caso
In data 28 novembre 2016, la Commissione europea, al termine dell’indagine trimestrale iniziata il 29 giugno 2016, ha emanato una Raccomandazione come previsto dall’art. 7a della Direttiva Quadro[1] con la quale ha richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) di modificare o ritirare la proposta finalizzata alla risoluzione di tre controversie tra il Mobile Virtual Network Operator PosteMobile e i principali operatori con significativo potere di mercato ossia H3G, Fastweb e Telecom Italia. La proposta prevede l’obbligo per questi ultimi di pagare a PosteMobile una tariffa di terminazione quasi il 75% superiore rispetto a quella applicata ad altri operatori di telefonia mobile.
Le tariffe di terminazione
Le chiamate effettuate ogni giorno sia da rete fissa sia da rete mobile rivolte a operatori di telefonia mobile diversi da quelli di appartenenza sono soggette alle tariffe di terminazione mobile (Mobile Termination Rates, MTF) applicate per il transito delle telefonate sulla rete di un operatore mobile. In altre parole, si tratta del costo che gli operatori del settore pagano agli altri operatori al fine di permettere il transito della telefonata sulla loro rete. Tale costo non grava direttamente sugli operatori del settore ma viene indirettamente coperto dalle tariffe applicate al consumatore finale.
In situazioni di monopolio dove la rete è unica, le tariffe di terminazione non troverebbero applicazione. L’introduzione del meccanismo delle tariffe di terminazione è strettamente collegato ai progressivi interventi di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni a partire dagli anni ‘90. Bisogna distinguere tra tariffe di terminazione simmetriche applicate agli operatori cosiddetti “notificati”, ossia quelli individuati dal regolatore italiano come detentori di significativo potere di mercato (Significant Market Power, “SMP”) e le tariffe asimmetriche applicate solitamente ai nuovi operatori sul mercato. La logica delle tariffe di terminazione asimmetriche consiste nel favorire gli investimenti nelle reti mobili e, al contempo, sostenere sul mercato i nuovi operatori i quali, considerati i costi da sostenere nella prima fase di offerta dei loro servizi, possono applicare tariffe di terminazione elevate nei confronti degli operatori già consolidati. Tale meccanismo ha lo scopo di favorire la concorrenza, riducendo le barriere all’ingresso.
Nel 2009, una Raccomandazione della Commissione europea ha ritenuto elevate le tariffe di terminazione mobile. Per tale motivo, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riportarle entro il 2012 ai costi reali effettivamente sostenuti da un operatore efficiente per effettuare la connessione. Tuttavia, il caso in questione sembra discostarsi da tale Raccomandazione.
La posizione di AGCOM
La proposta di AGCOM in merito alla risoluzione delle controversie menzionate riguarda le tariffe di terminazione applicate da PosteMobile nel periodo compreso tra il 14 luglio 2014, data in cui PosteMobile ha iniziato a fornire servizi di terminazione, e il 30 settembre 2015, data in cui PosteMobile è stata notificata come SMP e a decorrere dalla quale è pertanto soggetta alla tariffa di terminazione simmetrica stabilita dall’AGCOM sulla base dell’analisi di mercato. Pertanto, secondo il regolatore italiano, risulta necessario tenere in considerazione il calcolo delle tariffe di terminazione, basate sui costi incrementali sostenuti, esclusivamente nel periodo in cui PosteMobile non rientrava nella categoria SMP. Per tali ragioni, l’AGCOM ha proposto di fissare una tariffa di terminazione sulla base del metodo di imputazione dei costi interamente distribuito (Fully Distributed Costs, FDC). Tale scelta comporta che il tasso da applicare risulti quasi il doppio rispetto alle tariffe di terminazione mobile italiane calcolati in linea con il modello BU-LRIC della raccomandazione UE sulle tariffe di terminazione (0,98 € cent/minuto). L’AGCOM rileva quindi che l’applicazione di tale base di calcolo comporterebbe l’applicazione di una tariffa inferiore ai costi e, pertanto, sarebbe ragionevole e appropriata per il periodo di riferimento.
La posizione della Commissione
La Commissione ritiene che la scelta del regolatore italiano non possa essere giustificata sulla base di differenze di costo oggettive e rilevanti.
In primo luogo, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva Accesso[2], le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a imporre obblighi che siano obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 8 della Direttiva quadro menzionata. Inoltre, tali misure possono prevedere l’imposizione di un obbligo di controllo dei prezzi al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito. Secondo la Commissione, l’AGCOM sarebbe stata nella posizione di tenere in considerazione il potere di mercato significativo che PosteMobile avrebbe acquisito con il passare del tempo e, contestualmente, avrebbe potuto imporre una tariffa di terminazione in base a quanto stabilito nella Raccomandazione sui Tassi di terminazione. In particolare, nella valutazione della tariffa proposta dal regolatore italiano, la Commissione ha ritenuto che i Full Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) e i loro rispettivi Host Mobile Network Operators (MNOs) forniscono lo stesso servizio di terminazione in quanto entrambi gli operatori utilizzano la stessa rete di telefonia mobile. I MVNOs, pur non possedendo l’infrastruttura di rete wireless e per fornire servizi ai propri clienti, utilizzano la rete mobile di un MNO sulla base di un accordo commerciale per i servizi di roaming nazionale all’ingrosso. Di conseguenza, gli MVNOs possono beneficiare sia delle stesse economie di scala sia degli stessi costi unitari indipendentemente dalle loro quote di mercato attuali.
In secondo luogo, secondo l’articolo 8, paragrafo 5, lettera b) della Direttiva Quadro, le autorità nazionali di regolamentazione hanno l’obbligo di applicare, inter alia, principi di regolamentazione non discriminatori per garantire che non vi siano discriminazioni nel trattamento degli operatori in circostanze analoghe. La Commissione ritiene che la tariffa di terminazione proposta da AGCOM sarebbe discriminatoria favorendo gli MVNOs. Inoltre, la Commissione sostiene che negli altri Stati membri, dopo un primo periodo di ingresso sul mercato, sono state imposte tariffe simmetriche anche ai MVNOs, e, pertanto, il mantenimento di diversi approcci regolamentari potrebbe creare distorsioni della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni europeo.
Nel caso in cui AGCOM non decida di modificare la sua bozza di proposta, dovrà fornire una motivazione. In questo caso, sarà, quindi, la Commissione a valutare le ulteriori misure da applicare.
Risulta opportuno segnalare che la nuova proposta di Direttiva sul Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede un sistema europeo di definizione delle tariffe di terminazione. Un unico standard europeo contribuirà a migliorare il grado di concorrenza sul mercato delle tariffe di terminazione e a ridurre il carico di lavoro delle autorità nazionali che non saranno più tenute a valutare, attraverso complesse analisi, il proprio mercato nazionale al fine di individuare le tariffe da applicare.