Soft talk su Gaming, Interattività ed e-Sports – Milano, 17 aprile

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Dopo l’Intelligenza Artificiale che mette alla prova il concetto di creatività e i Fumetti con personaggi di fantasia alle soglie del pubblico dominio, gli incontri dei Soft Talks proseguono con gli e-Sports, un tema da molti considerato ancora un po’ una nicchia per esperti (o “smanettoni”, a seconda dei punti di vista) ma che sta già dimostrando di avere il potenziale per impattare profondamente il mondo dei media. Infatti scopriremo che negli e-Sports si incrociano le riflessioni e le problematiche giuridiche specifiche di almeno tre fenomeni, cioè il Gaming, lo Sport e l’Audiovisivo. Ci introdurranno quindi a Gaming, Interattività ed e-Sports, Alessandro Coni che ci illustrerà quali sono le regole speciali che gli e-Sports richiedono e come differiscano da quelle degli Sport tradizionali, Andrea Rizzi, avvocato ed esperto della materia, che inquadrerà lo sviluppo di questa (relativamente) nuova industry, e Alessandro Samaja, giovanissimo esperto del settore ed Head of Rocket League e-Sports della University of Manchester Esports Society…e non mancheranno anche altri amici che ci presenteranno la loro esperienza pratica in questo settore in fortissima crescita, nel nostro paese e all’estero.Tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa, per prendervi parte o per proporre temi e suggerimenti per i prossimi incontri, può scriversi alla casella email eventi@medialaws.eu I Soft Talks nascono da un’idea di Alessandro Coni, Gianluca Campus e Marco Bassini con la supervisione di Oreste Pollicino. Nel Comitato Organizzativo ci sono anche Vero Collavo, Ottavia Raffaelli, Gianna Maria Iannotti, David Ottolenghi, Federico Pincione, Alberto Buonfino, Vittoria Bocchetti, Nicoletta Serao e Gea Condorelli.

Report del secondo Soft Talk su Fumetti e diritto d’autore con Federico Fiecconi

a cura dell’Avv. Ottavia Raffaelli e dell’Avv. Gianluca Campus

Federico Fiecconi, grandissimo esperto del settore dei Fumetti e curatore di una recente mostra dedicata ai 90 anni dei Mickey Mouse “Mickey the true orginal. L’arte di un sogno” ci ha fatto scoprire tante curiosità che hanno portato il mondo dei fumetti ad incontrare temi di interesse per il diritto della proprietà intellettuale. L’appuntamento con Federico Fiecconi è ora con una prossima grande mostra dedicata al centenario dei cartoon (Felix è il capostipite e compie 100 anni) con numerose tavole e materiali originali dei più famosi cartoni animati.

Il Copyright negli USA e il registration approach

Per comprendere le tematiche di diritto d’autore che hanno incrociato la storia di Topolino si deve in realtà ricordare qualche peculiarità del sistema di copyright statunitense. È importante infatti non confondere la registrazione del copyright con la concessione del copyright. Il diritto d’autore nella maggior parte dei paesi oggi nasce con la creazione dell’opera e con la sua estrinsecazione in una forma percepibile all’esterno ovvero tramite “fissazione” su un supporto tangibile. Questo standard è stabilito a livello internazionale dalla Convenzione di Berna (1886). La registrazione invece era richiesta in alcuni Paesi non parte della Convenzione di Berna. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno richiesto la registrazione di opere protette da copyright prima di firmare la Convenzione di Berna nel 1989; a quel punto, la registrazione non è stata più necessaria per le opere da copyright negli Stati Uniti. Tuttavia negli USA la registrazione delle opere protette da copyright rimane un prerequisito per presentare un claimper copyright infringemented è anche il requisito per recuperare in questi claimsle attorney fees e gli statutory damages. Ancora di recente la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato in Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLCche i titolari di copyright devono attendere che il Copyright Office conceda formalmente, o rifiuti di concedere, una registrazione del copyright prima di presentare un claimper copyright infringement. Questa decisione interviene a risolvere un lungo contrasto giurisprudenziale, che vedeva alcune Corti Distrettuali seguire il registration approach (poi confermato dalla Suprema Corte) ed altre seguire lo application approach(in base al quale sarebbe bastato richiedere una registrazione del copyright per poter poi agire in giudizio).

La storia di Topolino e della legge americana sul copyright

La storia di Topolino è stata determinante per l’evoluzione della legge americana sul copyright. Topolino, infatti, rappresenta il più prezioso assetdi proprietà intellettuale per The Walt Disney Company motivo per il quale la società statunitense si è sempre battuta per assicurarsi un copyrightduraturo provocando anche importanti modifiche legislative.

Topolino nasce il 18 novembre 1928, giorno dell’anteprima del cortometraggio Steambot Williein cui Topolino faceva da protagonista. Nella sua prima versione Topolino era rappresentato senza guanti e con le orecchie più allungate.  All’epoca, la legge del copyright in vigore era il c.d. “Copyright Act del 1909”, il quale concedeva 56 anni di protezione, senza alcun diritto di proroga con la conseguenza che il copyright di Topolino sarebbe dovuto scadere nel 1984.  Pochi anni prima dallo scadere del copyright, The Walt Disney Company iniziò a preoccuparsi tanto che i suoi dirigenti si fecero lobbisti al Congresso degli USA per promulgare una nuova legislazione in termini di copyright. Il risultato fu che nel 1976 il Congresso degli USA modificò la legge nazionale sul copyright estendendo, inter alia, la durata dei copyright già registrati dopo il 1922 da 56 anni a 75 anni con la conseguenza, dunque, che la data di scadenza del copyright di Topolino passò dal 1984 al 2003. Con l’avvicinarsi del 2003, il problema per la Disney si ripresentò. In tale occasione la Disney costituì un comitato di raccolta fondi, investendo diversi milioni di dollari al fine di promuovere una nuova legge: il Copyright Term Extension Act del 1998, non a caso anche nota come Mickey Mouse Protection Act, la quale, inter alia, aggiungeva altri 20 anni di privativa alle opere create tra il 1922 ed il 1978. Il copyright di Topolino fu pertanto esteso a 95 anni con scadenza nel 2023.

Cosa succederà quando scadrà il copyright di Topolino

Manca poco al 2023, anno in cui dovrebbe cessare il copyright della Disney su Steamboat Willie e, di conseguenza, sul protagonista dell’opera, Mickey Mouse. In tale contesto si pongono diversi interrogativi tra cui:

  1. la Disney riuscirà ad ottenere un’altra estensione del copyright come in passato?
  2. nel caso in cui non dovesse riuscirci, cosa accadrà a Topolino se dovesse cadere in pubblico dominio?

La questione è al centro dell’attenzione non solo per la Disney ma anche per tutti coloro che sono interessati o coinvolti nel mondo della proprietà intellettuale in quanto influenzerà il destino di diversi personaggi animati. Lo scenario è così diviso:

  1. sostenitori dell’estensione della durata della privativa. In particolare chi è a favore dell’estensione sostiene che il copyright, in realtà, rafforza la libertà di pensiero incoraggiando alla creatività anziché all’appropriazione degli sforzi altrui;
  2. sfavorevoli all’estensione della durata della privativa. In particolare chi non è favorevole sostiene che l’estensione del copyright andrebbe esclusivamente a beneficio delle aziende che detengono i diritti danneggiando la comunità che non avrebbe la possibilità di creare nuovi lavori. In altri termini, chi è a sfavore dell’estensione ritiene che bloccare la possibilità di copiare, condividere, rielaborare costituisce una minaccia per lo sviluppo scientifico e culturale nonché per la libertà di espressione.

Ciò posto tornando alla domanda: che cosa succederebbe se Topolino cadesse in dominio pubblico?  Come noto, cadere in pubblico dominio comporta che chiunque possa utilizzare l’opera per creare nuove opere, riprodurla, stamparla, digitalizzarla, senza essere obbligato a corrispondereroyaltiesall’originario creatore.

Con riferimento nello specifico al personaggio di Topolino si ritiene che in realtà non accadrà molto in quanto:

  1. la caduta in pubblico dominio riguarderebbe esclusivamente la prima versione di Topolino, come rappresentato nel cortometraggio Steamboat Willie, mentre, per le incarnazioni successive di Topolino, la Disney detiene ancora il copyright;
  2. inoltre la Disney è titolare di diverse registrazioni di marchio legate a Topolino. Come noto i marchi, per loro natura, possono essere rinnovati ad libitum, a differenza delle tutela autorale che è invece limitata. La Disney, pertanto, attraverso i propri marchi potrebbe essere in grado di proteggere Topolino da molti usi. Si pongo, però, al riguardo diversi interrogativi in merito a quali sono gli usi di Topolino che la Disney potrebbe effettivamente limitare azionando i propri marchi:
  • se è chiaro, infatti, che la Disney potrà azionare i propri marchi e limitare l’uso di Topolino dimostrando che il consumatore, vedendo Topolino lo ricolleghi al suo marchio (circostanza del tutto plausibile posto che chiunque vedendo Topolino lo ricollega inevitabilmente alla Disney);
  • più difficile è il caso in cui Topolino venga utilizzato ad esempio in un’opera intellettuale. Probabilmente se si rendesse chiaro che si tratta di un’elaborazione di un’opera che non ha nulla a che vedere con la Disney l’uso potrebbe essere ritenuto legittimo. In tale modo però si consentirebbe ad un concorrente della Disney di fare concorrenza alle stessa sfruttando un personaggio famoso su cui la Disney ha creato un forte avviamento e che continua ad utilizzare da 90 anni.

Riteniamo che non vi sia una risposta univoca in merito agli usi di Topolino che la Disney potrà limitare ma andrà, caso per caso, verificato. Vero è che il confine tra copyright e marchi sarà sempre più labile con la conseguenza che in alcuni casi si rischierà di utilizzare marchi registrati come sostituti per copyright scaduti.

Le opere in pubblico dominio nella nuova Direttiva sul Copyright nel Mercato Unico Digitale

Un nuovo interessante indice per riflettere sulla tutela delle opere in pubblico dominio viene dalla nuova Direttiva sul Copyright appena approvata dal Parlamento e ora anche dal Consiglio UE. La norma si riferisce in modo specifico al settore delle arti visive (cui i fumetti sono tipicamente associati, così almeno nell’art. 2 n. 4 L.A.) e chiarisce che, una volta cadute in pubblico dominio le opere, non sono più soggetti alla tutela del diritto d’autore gli atti di riproduzione di tali opere, salvo che la riproduzione implichi a sua volta qualche forma di elaborazione dotata di un suo gradiente di creatività (“Article 14. Works of visual art in the public domain. Member States shall provide that, when the term of protection of a work of visual art has expired, any material resulting from an act of reproduction of that work is not subject to copyright or related rights, unless the material resulting from that act of reproduction is original in the sense that it is the author’s own intellectual creation.”). Sembrerebbe pertanto che la norma possa tradursi da un lato nel chiarimento della possibilità di riprodurre le opere delle arti visive in pubblico dominio (senza peraltro chiarire i rapporti con eventuali diritti sui marchi aventi ad oggetto le stesse opera) ma chiarendo al contempo che da queste riproduzioni possano nascere nuove creazioni tutelabili, sembrerebbe nella forma delle elaborazioni creative, che potrebbero essere realizzate sia dai titolari originari dei diritti sia, sembrerebbe, anche da terzi che sviluppino qualcosa di creativo a partire dall’opera in pubblico dominio. Sarà interessante scoprire se anche questa norma di diritto d’autore potrà incrociare in qualche misura, almeno nella UE, la storia di Mickey Mouse.

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