Dopo l’entusiasmante inizio dello scorso 13 febbraio con il primo Soft Talk dedicato all’Intelligenza Artificiale (sotto un breve report della serata), si continua da programma con il secondo incontro dedicato a Fumetti e diritto d’autore. Ci vediamo questo giovedì 28 marzo alle 21.00 in compagnia di Federico Fiecconi, grandissimo esperto del settore e curatore di una splendida mostra dedicata ai 90 anni dei Mickey Mouse “Mickey the true orginal. L’arte di un sogno”. Federico ci farà scoprire tante curiosità che portano il mondo dei fumetti ad incontrare temi di interesse per il diritto della proprietà intellettuale. Ottavia Raffaelli e Gianluca Campus accompagneranno Federico nel suo racconto, ricostruendo le vicende storiche del copyright statunitense tra formalità costitutive e problematiche di durata (molti ricorderanno il Sonny Bono Copyright Term Extension Act del 1998 noto anche come Mickey Mouse Protection Act). Inoltre proveremo a capire cosa accade quando un personaggio dei fumetti diventa di pubblico dominio, tra tutela di diritto d’autore delle nuove versioni del personaggio e tutela dei marchi registrati sul personaggio. Tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa, per prendervi parte o per proporre temi e suggerimenti per i prossimi incontri, può scriversi alla casella email eventi@medialaws.eu I Soft Talks nascono da un’idea di Alessandro Coni, Gianluca Campus e Marco Bassini con la supervisione di Oreste Pollicino. Nel Comitato Organizzativo ci sono anche Vero Collavo, Ottavia Raffaelli, Gianna Maria Iannotti, David Ottolenghi, Federico Pincione, Alberto Buonfino, Vittoria Bocchetti, Nicoletta Serao e Gea Condorelli.
Report del primo Soft Talk su Intelligenza Artificiale con il Prof. Luigi Troiano
a cura dell’Avv. Vera Collavo
Il 13 febbraio 2019 si è tenuto il primo incontro del ciclo “Soft Talks”, la nuova iniziativa in collaborazione con Medialaws. L’incontro è stato dedicato al tema dell’“intelligenza artificiale” (IA), con ospite il Professor Luigi Troiano e relatrice l’Avv. Vera Collavo.
L’IA, da concetto astratto spesso confinato nei laboratori ed associato ai film di fantascienza, sta assumendo contorni sempre più delineati e concreti e sta entrando a far parte della vita quotidiana di molti di noi. È sufficiente, ad esempio, pensare ai sistemi di assistenza virtuale (i.e., Siri, Google Now e Alexa), ai sistemi di raccomandazioni basati sulle preferenze precedentemente espresse dagli utilizzatori (utilizzati da Netflix e Spotify) e ai sistemi capaci di creare rassegne stampa personalizzate alla luce degli articoli di giornale consultati dai lettori. Ulteriori forme di IA operano inoltre in ambito sanitario e nel settore della sicurezza (i.e., i sistemi di riconoscimento facciale utilizzati per ritrovare persone disperse e per facilitare la sorveglianza).
Intelligenza artificiale e diritto d’autore
Nel contesto dell’inarrestabile crescita dell’IA, appaiono di particolare interesse i risvolti che questo fenomeno può avere nell’ambito del diritto d’autore, per via dell’interazione che si viene a creare tra l’uomo e la macchina in un settore in cui l’attività “intellettuale” (dell’uomo) è da sempre stata al centro del sistema. Il tema si pone in quanto sono stati realizzati dei sistemi di IA capaci di creare autonomamente delle opere che appaiono in astratto tutelabili dalla normativa sul diritto d’autore. Come descritto dal Professor Troiano, nel 2011 gli editori di The Archive (una delle più popolari riviste letterarie studentesche) hanno pubblicato una poesia intitolata “For the Bristlecone Snag”, scritta da un algoritmo realizzato da Zackary Scholl, allora studente della Duke University. Di recente il “Ritratto di Edmond Belamy” è stata celebrata come la prima opera pittorica realizzata da una macchina ed è stata battuta all’asta da Christie, nello scorso ottobre, per 432.500 dollari statunitensi, pari a circa 45 volte la base d’asta originaria. Sono inoltre notevoli i progressi ottenuti dai sistemi di IA nel campo della musica, come attestano le realizzazioni di Aiva Technologies o Amper Music, nonché nel campo visivo, come dimostrato dai recenti risultati di Nvidia Research.
Tutelabilità e titolarità – tra uomo e macchina – delle opere dell’intelligenza artificiale
A fronte di questi recenti sviluppi, appare necessario comprendere se le opere create dai sistemi di IA siano tutelabili alla luce dei principi tradizionali sul diritto d’autore.
L’interpretazione letterale delle norme allo stato vigenti sembrerebbe escludere tale possibilità. Basti pensare che la Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) prevede che il diritto sorga a titolo originario nel momento della “creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”, circostanza questa che sembra ricondurre in modo univoco l’attività creativa alla capacità “intellettuale” tipica dell’uomo. Tuttavia, la stessa normativa sul copyright prevede che un’opera sia considerata tutelabile a condizione che nella stessa sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, requisiti questi che possono astrattamente sussistere anche con riferimento alle opere realizzate dall’IA. Nel caso in cui si riconosca la tutelabilità delle opere create dai sistemi di IA, si pone inoltre il (correlato) tema di comprendere se l’autore di tali opere debba essere indentificato nella macchina o nell’uomo che ha ideato l’algoritmo che consente alla macchina di operare. Da una prima analisi, si potrebbe ritenere che la macchina operi come una sorta di mero “esecutore materiale”, che si limita automaticamente e meccanicamente ad eseguire gli input provenienti dall’uomo, senza fornire alcun personale apporto creativo alla realizzazione dell’opera (come potrebbe, ad esempio, avvenire nel caso in cui una macchina fotografica, o in certe circostanze persino un assistente persona fisica del fotografo, realizzi un scatto in un set fotografico in cui tutti gli elementi creativi – quali soggetto, luci, colori, pose delle modelle – siano stati prestabiliti dal fotografo). In realtà, nell’ambito di operatività dei sistemi di AI, è tutt’altro che facile delineare la linea di confine tra il gesto creativo dell’uomo e quello della macchina. Come illustrato dal Professor Troiano, una volta ricevute le istruzioni dall’uomo per il tramite dell’algoritmo, i sistemi di IA elaborano autonomamente degli “output” che possono prescindere da tali istruzioni originarie e possono dare origine ad un risultato creativo non ipotizzato (né ipotizzabile) dall’ideatore dell’algoritmo. Questo risultato può essere ottenuto in diversi modi, tra cui la c.d. “computazionale evolutiva” ed il “ragionamento probabilistico”. Recentemente si stanno, in particolare, esplorando le tecnologie offerte dalle “generative adversarial networks” (GAN), nell’ambito delle quali la struttura generativa di un’opera – sia essa un dipinto, una composizione letteraria o musicale, oppure un’immagine – viene realizzata esaminando un insieme di opere “campione”, utilizzate come benchmark, rispetto alle quali confrontare i risultati ottenuti dal generatore, in un processo competitivo in cui l’algoritmo migliora la propria capacità di generazione nella misura con cui riesce ad ingannare sé stesso nel distinguere le opere create artificialmente dalle opere umane.
Possibili violazioni del diritto d’autore e del diritto all’immagine legate all’introduzione dei nuovi sistemi di IA
L’utilizzo di opere campione preesistenti nella fase di “addestramento” di algoritmi apre alcuni temi legati alle violazioni dei diritti patrimoniali e morali dell’autore e alle fattispecie di plagio delle opere che si possono astrattamente configurare. In particolare, non essendo facile delineare il confine tra gesto creativo ispirato alle opere altrui e mero (seppur sofisticato) atto replicativo della macchina, nel caso in cui l’opera creata dal sistema di IA non abbia solo tratto ispirazione dalle opere campione, ma ne abbia riprodotto il nucleo ideologico e gli elementi maggiormente individualizzanti, potrebbero sorgere delle contestazioni da parte degli autori delle relative opere. In tali circostanze si porrebbe, inoltre, il tema di individuare il soggetto responsabile delle violazioni del copyright, domandandosi, in particolare, se lo stesso possa essere indentificato nel creatore dell’algoritmo o nel sistema di IA. Ulteriori questioni giuridiche possono infine sorgere con riferimento alla potenziale violazione del diritto all’immagine, all’onore e alla reputazione dei soggetti eventualmente raffigurati nelle opere realizzate dai sistemi di AI. Come descritto dal Professor Troiano, alcuni algoritmi utilizzano delle tecniche che consentono, ad esempio, di sostituire il viso e la mimica facciale di un soggetto con il volto di un altro individuo o di alterare le caratteristiche vocali di personaggi famosi. Questo processo di falsificazione, noto come “deepfake”, implementa sofisticati algoritmi che sono in grado di ingannare la percezione umana, come emerge dal video realizzato da Jordan Peele e BuzzFeed, in cui l’ex-presidente Barack Obama recita un discorso in realtà mai pronunciato. Molti ulteriori esempi sono inoltre disponibili in rete.
Intelligenza artificiale e profili etici – nuove prospettive a livello UE
Alla luce di quanto precede, appare evidente l’importanza di adottare delle norme che consentano, nei limiti di quanto possibile, di regolamentare il fenomeno dell’IA.
In questo contesto, in data 25 aprile 2018, la Commissione UE ha pubblicato la “Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni” nella quale è stata evidenziata l’importanza che gli Stati Membri si occupino tempestivamente dell’IA.
A livello UE è stata inoltre rilevata la necessità di affrontare il tema anche dal punto di vista etico-sociale, avendo particolare riguardo alle possibili riduzioni dei posti di lavoro, alle violazioni della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, e alle potenziali discriminazioni legate all’introduzione dei nuovi sistemi di IA (si pensi, ad esempio, al caso di un algoritmo che intervenga nel processo di selezione del personale respingendo i candidati sulla base di parametri legati al sesso, alla razza, all’età, alla nazionalità, etc.). Al fine di affrontare questi temi, il 18 dicembre 2018 sono state pubblicate le “Drafts of Ethics Guidelines”, redatte da un gruppo di esperti nominati dalla Commissione UE (AI HLEG High-Level Expert Group on Artificial Intelligence) del quale fanno parte anche quattro italiani (Andrea Renda, Francesca Rossi, Giuseppe Stefano Quintarelli e Luciano Floridi). Il documento si propone di definire delle linee guida che devono essere rispettate dai soggetti che operano nel settore dell’IA, fondate sul rispetto di cinque principi cardine (“beneficence”, “non-malefiecience”, “autonomy”, “justice” e “explicability”) attraverso i quali è possibile delineare un sistema di IA “affidabile” (c.d. Trustworthy AI). In Italia, nel corso della scorsa legislatura, è stata inoltre presentata una proposta di legge (C. 4793, del 18 dicembre 2017) dal dott. Stefano Quintarelli, recante la “Delega al Governo per la disciplina e la promozione dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale”, che non ha tuttavia avuto seguito.
Infine, ad inizio 2019, si è incardinata presso il Ministero per lo Sviluppo Economico una Commissione di esperti di Intelligenza Artificiate (della quale fa parte anche il Professor Oreste Pollicino, Direttore di Medialaws) con lo scopo di elaborare insieme al MiSE le strategie nazionali da inviare alla Commissione UE sulle seguenti basi: valorizzazione della ricerca, possibilità di portare l’IA dal laboratorio al mercato, educazione, skills e apprendimento permanente, attrazione di investimenti qualificati nell’IA, utilizzo dei dati come nuovo fattore della produzione, possibilità di delineare una cornice normativa e gli impatti etici legati all’introduzione dei sistemi di IA, nonché miglioramento dei servizi pubblici grazie ai nuovi sistemi.
Alla luce di quanto sopra delineato, sarà interessante osservare come a livello europeo e nazionale verrà disciplinato il fenomeno dell’IA, sia dal punto di vista del diritto d’autore, sia dal punto di vista etico. La regolamentazione del sistema appare infatti necessaria anche al fine di garantire la permanenza di un controllo umano sullo sviluppo e l’operatività dei processi di IA e di cercare di bilanciare i diversi interessi e contro-interessi in gioco in questo campo tecnologico privo di precedenti.