I comparatisti sanno bene che la lingua è un ostacolo talvolta insormontabile alla comparazione. Piuttosto raramente, quindi, tendiamo ad affacciarci verso la Scandinavia, per quanto possa offrire, anche nel diritto dei media, alcuni spunti interessanti.
Un esempio, in questo senso, è rappresentato da una recente decisione di un tribunale amministrativo di Helsinki in materia di liceità dei blocchi effettuati dalla pubblica autorità al fine di impedire l’accesso a siti potenzialmente pericolosi.
Nel caso di specie, un attivista finlandese, Matti Nikki, crea un sito “lapsiporno.info” (traducibile come “pornografia infantile.info”) nel quale, diversamente da quanto potrebbe credersi, non diffonde immagini pedopornografiche, ma la lista di alcuni siti bloccati dalla polizia che contengono, però, contenuti perfettamente leciti.
Il blocco dei siti era stato disposto in ottemperanza ad una legge del 2006, che autorizza la polizia a gestire una blacklist di siti considerati potenzialmente pericolosi; tale lista è comunicata agli ISP, i quali hanno l’obbligo di bloccare l’accesso ai siti da parte degli utenti finlandesi.
La lista è segreta – nel senso che non viene comunicata ai gestori dei siti –, ma, nel momento in cui un navigatore prova ad accedere, viene automaticamente indirizzato verso una pagina che gli comunica il blocco del sito ricercato (qualcosa di simile a quello che avviene, in Italia, per i siti bloccati dall’AAMS e che non sono autorizzati a raccogliere scommesse sul territorio italiano).
Tornando al caso di specie, il gestore del sito in questione, scopertosi nella “lista nera” della polizia, adisce l’autorità giudiziaria, la quale ordina alla polizia la cancellazione del sito dalla lista dei siti vietati. Nella medesima pronuncia, si legge altresì che il blocco non può riguardare siti finlandesi, come quello del ricorrente, ma solo siti stranieri.
In realtà, non è l’esito (piuttosto scontato) della controversia ad essere interessante, quanto le osservazioni presentate da Nikki in tribunale: i primi cinque risultati ottenuti digitando le parole “gay porn” su Google indirizzavano verso siti bloccati, sebbene non avessero alcun contenuto pedopornografico; tra i siti bloccati ve n’erano alcuni relativi ad argomenti lontanissimi dalla pornografia (non solo minorile) e, tra questi, un sito dedicato ad una defunta principessa thailandese.
Il rapporto tra sistemi di filtraggio e libertà di manifestazione del pensiero è un tema scottante, che coinvolge il difficile bilanciamento tra la lotta alla pedopornografia e i diritti dei singoli.
L’esempio finlandese, però, dimostra, da un lato, che il blocco dei siti non può essere affidato ad un meccanismo automatico e, dall’altro, che deve essere assicurato, in ogni caso, il diritto dei gestori dei siti di difendersi e di eccepire la liceità dei contenuti trasmessi nelle proprie pagine web.