Servizi di diffusione radiotelevisiva: il “confine mobile” della regolamentazione ex ante

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Con delibera n. 24/11/CONS (in GURI n. 41 del 19.02.2010 S.O. n. 45), l’AGCom ha reso noto l’esito dell’esame svolto al fine di stabilire se il “Mercato n. 18” sia suscettibile di regolamentazione ex ante nel contesto italiano.

Dal 2007, come noto, il Mercato n. 18 – relativo ai servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali – è escluso dai mercati che, secondo la Commissione europea, possono essere oggetto di regolamentazione ex ante (v. Raccomandazione del 2007). Spetta nondimeno alle Autorità dei Paesi membri verificare in base al c.d. “triplo test” se, nei contesti nazionali, permangano le condizioni atte a giustificare il mantenimento di obblighi regolamentari in capo agli operatori con significativo potere di mercato.

Nello svolgimento di tale verifica, l’AGCom ha tenuto conto del quadro normativo e regolamentare vigente, dei rilievo mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2005/5086, e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) nel parere AS801), nonché delle osservazioni presentate dagli operatori del settore in sede di consultazione.

In esito a tale analisi, il Mercato n. 18 è stato preliminarmente suddiviso nei seguenti mercati rilevanti:

–        mercati (nazionale e locali) dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;

–        mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H;

–        mercati (nazionale e locali) dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;

–        mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse;

–        mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite.

Al fine di stabilirne l’assoggettabilità a regolamentazione ex ante, i mercati rilevanti sono stati sottoposti al “triplo test”, il quale richiede di verificare tre condizioni cumulative: (i) la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso del mercato; (ii) la presenza di caratteristiche che, in termini prospettici, inducono ad escludere il sorgere di condizioni di concorrenza effettiva; (iii) l’efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare.

Nella delibera in commento, l’AGCom giunge alla conclusione che “nessuno dei mercati nei quali si articolano i servizi di diffusione radiotelevisiva in Italia soddisfa cumulativamente i tre criteri previsti dalla Raccomandazione del 2007” e che, pertanto, “il mercato di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali non risulta suscettibile di regolamentazione ex ante”. Sono stati, peraltro, prorogati, fino al 31 dicembre 2012, o comunque sino al completamento dello switch-off, gli obblighi posti in capo a RAI ed RTI dalla delibera n. 159/08/CONS.

Nel raggiungimento di tale conclusione, è risultato determinante il diverso approccio che caratterizza l’applicazione del primo e del secondo dei criteri citati. Mentre, infatti, il primo criterio fa riferimento in termini “statici” agli ostacoli all’accesso al mercato esistenti “nell’orizzonte temporale presente”, il secondo parametro (relativo alla “concorrenza potenziale”) implica lo svolgimento di un’analisi “prospettica”. Pertanto, secondo l’Autorità, gli ostacoli all’accesso al mercato esistenti possono essere oggetto di valutazioni divergenti, a seconda della prospettiva temporale in cui essi sono collocati in sede di applicazione – rispettivamente – del primo criterio (orizzonte temporale presente/statico) oppure del secondo criterio (orizzonte temporale futuro/prospettico o dinamico).

Con particolare riferimento al mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, l’AGCom ha ritenuto non soddisfatto il secondo criterio considerando che i recenti interventi regolamentari “appaiono idonei a consentire, in questa fase transitoria di passaggio al digitale, il superamento delle barriere all’entrata e l’instaurazione di un mercato più competitivo”. Tale assunto, secondo l’Autorità, trova “conferma da parte della Commissione, che ha ritenuto le misure descritte idonee a superare le censure mosse alla legislazione italiana con la procedura di infrazione n. 2005/5086, ritenendo gli interventi assunti in grado di assicurare l’effettiva creazione di un assetto di mercato maggiormente competitivo, aperto all’ingresso di nuovi operatori”.

Nel parere AS801, la stessa AGCM ha dimostrato di condividere il carattere “dinamico” del secondo criterio, il quale richiede di considerare “in chiave prospettica gli assetti che verranno a prodursi al termine della digitalizzazione e a compimento delle previsioni normative e regolamentari di cui alle delibere n. 181/09/CONS, n. 300/10/CONS e n. 497/10/CONS”.

Di opposto avviso alcuni operatori del settore che, nelle osservazioni presentate in sede di consultazione, proprio con riferimento al mancato superamento del “secondo criterio” hanno tra l’altro ritenuto gli interventi regolamentari recentemente emanati inidonei a consentire il raggiungimento di condizioni concorrenziali effettive nel senso stabilito dall’AGCom.

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