La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la decisione del 5 giugno scorso nella causa C-360/13 (Meltwater) è tornata ad occuparsi del rapporto tra protezione dei diritti di proprietà intellettuale e sviluppo dei servizi internet soffermandosi, in particolare, sulle attività di browsing e caching necessarie per consentire agli utenti la consultazione dei siti internet.
Come noto, un web browser è un software che consente agli utenti di internet di navigare in rete, consentendo agli stessi di visualizzare le pagine web di interesse. Le copie cache delle pagine web sono invece realizzate al fine di consentire ai motori di ricerca di indicizzare, in maniera più efficacie, i siti disponibili in rete. Lo svolgimento di entrambe le attività richiamate richiede, pertanto, di effettuare delle copie dei contenuti di tutte le pagine disponibili in rete. In questo quadro, la Corte suprema del Regno Unito (Supreme Court of the United Kingdom) ha chiesto alla Corte europea se la realizzazione di tali copie, da parte dei fornitori di servizi internet interessati, costituisca o meno un’attività per la quale è richiesto il consenso dei titolari del diritto d’autore sui contenuti dei siti web considerati.
La norma della direttiva 2001/29/CE (relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) la cui interpretazione appare centrale per la risoluzione della questione rivolta alla Corte è l’articolo 5 che, al comma 1, espressamente dispone: “Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali” mentre al comma 5 prevede, in termini generali, che: “Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.
La Corte è stata chiamata, dunque, a verificare se le copie generate attraverso le attività di browsing e caching rispettino i requisiti previsti dalla norma citata e, quindi, se i fornitori di tali servizi possano avvantaggiarsi dell’eccezione ai diritti di privativa espressamente prevista dalla direttiva richiamata.
In via preliminare la Corte, richiamando una propria costante giurisprudenza, ricorda come l’eccezione prevista all’articolo 5 della direttiva, al pari di tutte le eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti agli autori dalla direttiva, debba essere interpretata in senso restrittivo. Tale eccezione, infatti, è finalizzata a consentire lo sviluppo e il funzionamento di nuove tecnologie mantenendo, al contempo, un giusto equilibrio tra i diritti dei titolari delle opere protette e i diritti e gli interessi dei fruitori e utilizzatori delle stesse. Svolte tali precisazioni preliminari, la Corte passa in rassegna i requisiti che, ai sensi della norma citata, debbono essere soddisfatti affinché i fornitori di servizi internet possano fruire dell’eccezione, vale a dire: 1) il carattere temporaneo della riproduzione; 2) il costituire una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico; 3) il carattere transitorio o accessorio dell’atto di riproduzione.
- Sul carattere temporaneo della riproduzione
Con riferimento a tale primo requisito, la Corte rileva che, come verificato anche nell’ambito del procedimento principale, le copie sullo schermo vengono cancellate allorquando l’utente esce dal sito web di interesse, mente le copie cache vengono di regola sovrascritte dopo un certo intervallo che dipende essenzialmente dal volume di traffico generato dall’utente considerato e dalla capacità della cache. Entrambe le suddette copie, pertanto, secondo la Corte europea hanno carattere temporaneo.
- Sull’essere parte integrale e essenziale di un procedimento tecnologico
In relazione a tale requisito la Corte chiarisce come la norma in parola richieda che gli atti di riproduzione di cui si discute siano interamente compiuti nell’ambito di un procedimento tecnologico unitario e che rivestano un carattere essenziale per lo stesso, nel senso che il procedimento non sarebbe possibile senza lo svolgimento degli atti in questione. Sotto tale profilo, i giudici europei ricordano come la norma in analisi non specifichi il momento in cui gli atti di riproduzione debbano intervenire per essere considerati inclusi all’interno del procedimento tecnologico richiesto. E’ possibile, quindi, come nel caso di specie, che l’atto di riproduzione dia impulso o concluda il procedimento considerato. E’ altresì possibile, o quantomeno non risulta escluso dalla normativa comunitaria vigente, che il processo tecnologico implichi un intervento umano e sia avviato o concluso manualmente. In tale quadro, secondo la Corte, è emerso nell’ambito della causa principale che tanto la creazione di una copia sullo schermo del computer, quanto la creazione delle copie cache delle pagine internet siano atti essenziali per la consultazione di pagine internet che non sarebbe possibile, con il medesimo grado di efficacia e correttezza, senza tali tipologie di riproduzione.
- Sul carattere transitorio o accessorio degli atti di riproduzione
Quanto al terzo requisito, di carattere alternativo, richiesto dal primo comma dell’articolo 5 della direttiva, la Corte sottolinea come per “transitorio” debba intendersi un atto di durata limitata a quanto necessario per il funzionamento del procedimento tecnologico considerato e che, in maniera automatica, cancelli la riproduzione una volta concluso il procedimento tecnologico stesso. Per “accessorio”, invece, ai sensi della direttiva, deve intendersi l’atto di riproduzione che non ha un’esistenza, né una finalità autonoma nell’ambito del procedimento tecnologico considerato. Svolte tali precisazioni, la Corte conclude come la riproduzione di una copia sullo schermo abbia il carattere della transitorietà, mentre la creazione della copia cache di una pagina internet rivesta il carattere dell’accessorietà non avendo tale riproduzione una vita, né una finalità autonoma rispetto al processo tecnologico considerato, vale a dire la consultazione delle pagine internet.
- Sul pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera e sulla lesione degli interessi dei titolari
Verificata, quindi, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal primo comma dell’articolo 5 della direttiva per avvalersi dell’eccezione ivi prevista, la Corte passa in rassegna l’ultima delle condizioni richieste dalla norme: vale a dire che gli atti di riproduzione considerati non debbono arrecare pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera, né violare in maniera indebita gli interessi legittimi dei titolari dei diritti. Sul punto la Corte rileva come tali atti di riproduzione soddisfino le due condizioni richieste nella misura in cui il creatore di un sito web, almeno in linea di principio, ha ottenuto le autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti prima di mettere online materiali protetti. Sarebbe, pertanto, non giustificato, secondo i giudici europei, richiedere nuove autorizzazioni anche solo per la mera consultazione delle pagine web rilevanti.
- La risposta della Corte
All’esito dell’articolato percorso argomentativo sopra descritto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha quindi risposto che: “L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore”.
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