La registrazione delle imprese editoriali e la verifica della trasparenza dell’assetto proprietario

Il Registro per gli Operatori Comunicazione è stato istituto dalla l. 249/2007, allorquando ha previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ex art, 1, c. 6, lett. a), n. 5 e 6, dovesse attendere alla tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione. La finalità del Registro è quella di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, impedendo ai soggetti che non possono essere titolari di autorizzazioni di fornitori di contenuti o di fornitori di rete o editori di carta di giornali di eludere il divieto. Inoltre consente l’applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione (anche grazie allo strumento dell’Informativa Economica di Sistema), la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate per i media di ambito locale alle Regioni, che vi attengono con Comitati Regionali per le Comunicazioni.

The Register for Communication Operators was established by law no. 249/2007, when the latter provided that the Italian Authority for Communications should await the keeping of the single register of communication operators. The purpose of the Registry is to ensure the transparency and publicity of the ownership structure, preventing those who cannot hold authorizations from content providers or network providers or newspaper publishers from circumventing the ban. It also allows the application of the rules concerning the anti-concentration regulations (also thanks to the System Economic Information tool), the protection of information pluralism, the observance of the limits set for the shareholdings of foreign companies. The activities relating to the management of the Register are delegated for the local media to the Regions, which follow it with Regional Committees for Communications.

 

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