La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno

Il saggio è incentrato sui presunti profili di illegittimità costituzionale della pena detentiva prevista dalla legislazione nazionale per la diffamazione a mezzo stampa. L’analisi, che prende le mosse da una recente ordinanza del Tribunale di Salerno (9 aprile 2019) con la quale viene sollevata questione di costituzionalità, è condotta alla luce di due parametri normativi: l’art. 21 Cost. e l’art. 10 CEDU, quest’ultimo come interpretato dalla Corte EDU. Le riflessioni si concentrano sul grado di protezione offerto alla libertà di informazione da parte della Corte EDU, che viene disegnato nel senso di confinare il ricorso al carcere ad ipotesi eccezionali quali i discorsi di odio e l’attività informativa che istiga alla violenza. In particolare, emergono alcuni interrogativi costituzionalmente rilevanti. La pena detentiva costituisce in sé e per sé mezzo sproporzionato ed eccessivamente invasivo della libertà di stampa? La reclusione è ostacolo di natura legale alla libertà di informazione, ostacolo suscettibile di produrre un effetto dissuasivo nei confronti del giornalismo di inchiesta? La previsione, anche astratta, della pena detentiva comprime la libertà di formazione delle opinioni, presupposto logico e giuridico della libertà di manifestazione del pensiero? 

The article deals with the alleged unconstitutionality of the Italian law criminalizing defamation by the press to the extent it provides for a custodial punishment. The analysis moves from a recent order dated 9th April 2019 through which the Court of Salerno raised a question of constitutionality on this issue, and is carried out in relation to both Article 21 of the Italian Constitution and Article 10 of the ECHR. The article recalls that according to the well-established jurisprudence of the European Court of Human Rights, the custodial punishment for this kind of crimes is compatible with the EHCR only in exceptional cases (such as hate speech and incitement to violence). Therefore, the key issue is the following one: to what extent can the provision of imprisonment limit journalists’ freedom of information, also by causing both a deterrence effect on investigative journalism and a limitation to freedom of opinion (which is the precondition of freedom of thought)?

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