La diffusione 2.0 dell’opera dell’ingegno in assenza di menzione autorale. Riflessioni sul criterio di individuazione del foro competente e sul rapporto fra omessa indicazione ed illegittima attribuzione della paternità

Tribunale Bologna, sez. impresa, 6 febbraio 2018, n. 385

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in tema di condotte poste in essere in violazione del diritto d’autore debbono applicarsi i principi generali previsti dal codice di procedura civile, artt. 18, 19 e 20 c.p.c., non essendovi normativa specifica riservata alla materia del diritto d’autore (diversamente, nel Codice per la Proprietà Industriale, nel quale, sono specificamente indicati i criteri per l’individuazione della competenza territoriale nei casi di violazione delle privative industriali).

A parte il criterio generale del domicilio o della residenza del debitore occorrerà indagare se, ai sensi del cit. art. 20 c.p.c., nell’ipotesi di danno conseguente al mancato riconoscimento dei diritti patrimoniali e morali di cui alla legge sul diritto d’autore la competenza per territorio può essere radicata presso la sezione specializzata in cui gli effetti dannosi conseguono alla prospettata diffusione del contenuto pubblicitario della campagna attraverso mezzi estremamente diffusivi, come ad esempio Internet o i social network (ad es. Facebook).

In materia di violazione della normativa sul diritto d’autore realizzata attraverso l’inserimento di contenuti in rete il luogo dell’evento dannoso deve individuarsi in quello in cui ha il domicilio il soggetto che ha subìto i danni patrimoniali, proprio perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi (art. 43 c.c.) è quello il luogo “principale” in cui si sono verificati gli effetti negativi della condotta. A soluzione diversa non si perviene, peraltro, e a maggior ragione, con riferimento alla pretesa fondata sul diritto morale d’autore, atteso che quest’ultimo, maggiormente affine al diritto della personalità, comporta in caso di violazione della citata normativa in materia di diritto d’autore, un danno alla persona (e, dunque, un danno evento e non un evento di danno). La competenza territoriale in relazione a tale domanda deve ritenersi dunque radicata presso il luogo di residenza della persona danneggiata.

Al fine di verificare se i diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno creata su commissione si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente, è necessario guardare all’oggetto e alla finalità del contratto: il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti in essi, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle altre facoltà non cedute al committente. In mancanza della prova documentale dei contratti, avendo le parti concluso gli accordi oralmente, assumono rilievo, al fine d’indagare la volontà delle parti, le fatture emesse dalla società produttrice, insieme ai preventivi relativi ad alcune delle opere di causa.

In tema di diritto d’autore, lo sfruttamento non autorizzato dell’opera non comporta l’automatica violazione anche del diritto morale dell’autore alla paternità della stessa, avendo l’illecito di cui all’art. 20 della legge sul diritto d’autore, natura e genesi diverse rispetto a quelli elencati negli artt. 12 ss. della stessa legge. In particolare, nel caso in cui le modalità dello sfruttamento non autorizzato non comportino l’indicazione dell’autore dell’opera, la mancata menzione di questi non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità all’utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge.

 

Sommario: 1. Sintesi dei fatti posti all’origine del procedimento. – 2. Il contenuto della sentenza. – 3. La competenza per territorio della sezione specializzata in caso di violazione del diritto d’autore mediante diffusione del contenuto pubblicitario della campagna attraverso internet e social network. – 4. Il domicilio del danneggiato quale locus damni per determinare il foro competente. – 5. Il nodo del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno. – 6. Il rapporto fra omessa menzione dell’autore dell’opera di ingegno e violazione del diritto (morale) d’autore

 

 

  1. Sintesi dei fatti posti all’origine del procedimento

Il procedimento ha ad oggetto la pretesa lesione, da parte della società La Molisana s.p.a. (di seguito “La Molisana”), dei diritti esclusivi d’autore – patrimoniali e non – della Sig.ra Barbiroli, che conveniva presso il Tribunale delle Imprese di Bologna il pastificio onde vedersi riconoscere i danni derivanti dal preteso indebito sfruttamento delle proprie opere dell’ingegno, consistenti in due campagne pubblicitarie con le relative headline e l’opera d’arte della Cofana, nelle forme e con le modalità suggerite dall’autrice stessa.

Tali opere erano state realizzate proprio su richiesta di La Molisana, che nel 2013 incaricava la Sig.ra Barbiroli di sviluppare tre diverse proposte di campagna pubblicitaria per il rilancio del marchio e, in particolare, del tipo di pasta successivamente chiamata “spaghetto quadrato”: venivano così realizzate e consegnate delle foto ed un concept, denominato “Sartoria della pasta”, asseritamente utilizzati dalla società convenuta senza il consenso dell’avente diritto, che richiedeva in via giudiziale il riconoscimento di una somma a titolo di sfruttamento economico della propria opera di ingegno, oltre ai danni ex art. 158 della Legge sul diritto d’autore (l. 633/1941, in seguito “LDA”).

La committente infatti, secondo la prospettazione dei fatti di parte attrice, non corrispondeva né il compenso pattuito a fronte dell’attività svolta né riconosceva i diritti patrimoniali (sotto il profilo della omessa autorizzazione alla pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione, ai sensi degli artt. 12 ss. LDA) e morali all’autrice della creazione pubblicitaria, in ragione dell’omessa menzione del proprio nome nella campagna pubblicitaria svolta utilizzando la Cofana.

 

  1. Il contenuto della sentenza

Al netto delle interessanti considerazioni effettuate dal giudice sulle eccezioni preliminari svolte dalla società convenuta, su cui si dirà infra, la decisione verte sull’accertamento della violazione del diritto d’autore, nella forma dell’indebito sfruttamento dell’opera di ingegno, commissionata ma non remunerata come da compenso asseritamente pattuito e, ancor più, utilizzata senza menzione alcuna dell’avente diritto.

Ebbene, dall’analisi della documentazione prodotta in atti dall’attrice, è stato possibile smentire la ricostruzione della stessa, secondo cui sarebbe stata convenuta con La Molisana la realizzazione della campagna pubblicitaria volta, fra le altre cose, alla valorizzazione dello “spaghetto quadrato”, essendo provato per tabulas che alla Sig.ra Barbiroli era stato unicamente richiesto di sottoporre alla committente delle idee (c.d. “brief per la campagna pubblicitaria”) destinate ad essere successivamente sviluppate nella futura campagna pubblicitaria.

È quindi stato possibile ricostruire il contenuto dell’accordo all’epoca intervenuto fra le parti, reso palese in alcune comunicazioni scambiate tramite posta elettronica, in cui si fa esplicito riferimento alla possibile futura campagna pubblicitaria e al possibile utilizzo dell’idea dell’attrice[1], il cui contributo è quindi inequivocabilmente circoscritto ad alcune proposte di campagna pubblicitaria, nelle quali erano sintetizzate e contestualizzate le indicazioni del pastificio.

Pertanto, pur essendo inequivoco il rapporto di committenza, l’ambito oggettivo è risultato diverso e molto più contenuto rispetto a quanto assunto in tesi dalla Sig.ra Barbiroli, a cui è stato peraltro corrisposto l’importo spettante per l’attività svolta con riferimento ai brief sopra menzionati.

Su tale punto, inoltre, aggiunge il Tribunale adito, il corrispettivo documentato in fattura ed espressamente qualificato come “compenso professionale forfettario” deve ritenersi atto al trasferimento della titolarità del diritto di sfruttamento in capo alla società committente, non essendo rinvenibile a livello documentale un accordo di natura diversa con cui parte attrice si riservava espressamente i diritti di utilizzazione economica dell’elaborato, con conseguente integrale rigetto di tutte le relative domande, venendo meno il preteso indebito sfruttamento dell’opera dell’ingegno.

 

  1. La competenza per territorio della sezione specializzata in caso di violazione del diritto d’autore mediante diffusione del contenuto pubblicitario della campagna attraverso internet e social network

Nelle proprie difese, La Molisana spiegava una serie di eccezioni preliminari di non poco rilievo, ritenendo, in primo luogo, che le opere commissionate all’attrice non fossero opere dell’ingegno, con conseguente incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in favore – venuto meno il nesso funzionale rispetto alla res controversa –del Tribunale Ordinario di Campobasso, competente per materia e per territorio ex artt. 19 e 20 c.p.c.; nonché, in subordine, dichiarando territorialmente incompetente il Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di impresa. Secondo parte convenuta, infatti, non vi sarebbe stata la competenza del giudice felsineo perché Bologna non coincideva né con il luogo di residenza delle parti né con il locus commissi delicti (luogo ove la convenuta avrebbe illecitamente sfruttato l’opera) né, tantomeno, con il locus contracti. Infine, la competenza non poteva individuarsi con riferimento al luogo di residenza dell’attrice, perché criterio residuale, invocabile a norma dell’art. 18 c.p.c. solo nel caso in cui il convenuto non abbia residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la sua dimora è sconosciuta.[2]

Il giudice, rilevata l’assenza di una normativa specifica, come quella riservata alla materia del diritto industriale, per le condotte poste in essere in violazione del diritto d’autore, ha ritenuto di applicare, ai fini dell’individuazione del foro competente, i principi generali previsti dal codice di procedura civile, concludendo per la piena competenza del Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa, perché luogo di residenza dell’attrice, [3] rigettando così integralmente le eccezioni di parte convenuta.

Tale conclusione riposa sulla considerazione secondo cui, pur trattandosi di una fattispecie di danno da illecito extracontrattuale, la violazione in parola è stata veicolata tramite internet e, in particolar modo, i social network, sicché i relativi effetti si sono amplificati a causa dell’utilizzo di tale mezzo, suscettibile di raggiungere un numero indeterminato di destinatari.

Ne segue l’impossibilità di radicare/individuare la competenza utilizzando il parametro tradizionale del territorio (luogo della condotta/luogo in cui l’evento dannoso si verifica).[4] A parere del Tribunale di Bologna, infatti, si perverrebbe al risultato – alquanto incerto in termini di diritto – di una competenza ambulante ed eccessivamente discrezionale, lasciando libero il soggetto leso di scegliere il foro che più gli aggrada, potendo essere ciascun tribunale, in pari misura, astrattamente coinvolto dalla diffusività del messaggio, seppur gravato dell’onere – quasi impossibile – di «provare che effettivamente il luogo indicato sia quello ove vi sia stata la prima visita del sito da parte di uno dei potenziali visitatori».[5]

Nella propria digressione, il giudice richiama quindi la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui in simili ipotesi occorre prendere a riferimento il luogo in cui l’inserzionista ha inserito i dati sul server, ritenendo non applicabile un simile criterio laddove tale informazione non è certa ed il luogo di stabilimento non è chiaramente identificabile.[6]

 

  1. Il domicilio del danneggiato quale locus damni per determinare il foro competente

Pertanto, nella fattispecie in esame, rivelandosi inefficace sia il criterio del luogo della condotta che il criterio del luogo in cui l’evento dannoso si verifica, nonché il criterio di matrice giurisprudenziale della condotta dell’inserzionista, la competenza è stata individuata nel foro in cui il soggetto che ha asseritamente patito i danni patrimoniali ha il proprio domicilio civilisticamente inteso.

Appare quindi corretta, secondo il Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa la scelta di parte attrice di incardinare il giudizio proprio a Bologna, luogo dove insiste la sede principale degli affari e degli interessi dalla Sig.ra Barbiroli, asseritamente lesa dalla condotta di La Molisana.

Tale conclusione risulta conforme a quanto già statuito dalla Cassazione in tema di risarcimento danni extracontrattuali, patrimoniali e morali, derivanti dalla lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica. La Corte così si pronunciava: «per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica (“internet”), attraverso un “newsgroup”, di frasi offensive, il “forum commissi delicti“, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell’evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell’offesa alla reputazione».[7]

Ciò vale anche per i danni non patrimoniali, come il diritto morale d’autore, atteso che la relativa violazione, rappresentando un danno alla persona ed attenendo quindi ad una sfera più intima del soggetto, deve essere accertata dal giudice del luogo di residenza del danneggiato.[8]

Il Tribunale di Bologna, quindi, si è inserito nel solco della giurisprudenza comunitaria secondo cui, in caso di asserita lesione dei diritti d’autore e diritti ad esso connessi, garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità da lesione di tali diritti.[9]

Secondo tale indirizzo, vertente su un’ipotesi di illecito perpetrato online, la competenza in merito all’accertamento del danno cagionato – limitatamente a quello specifico territorio – va rimessa in capo al giudice dello Stato membro da cui risulta accessibile il sito web per mezzo del quale la condotta pregiudizievole è stata posta in essere e, pertanto, si è determinato il pregiudizio.[10]

In questa maniera, il criterio dell’accessibilità del sito diventa una nuova declinazione del principio di territorialità, dovendosi preferire – ai fini dell’individuazione del foro competente – il giudice che si trova nella posizione migliore per valutare, da un lato, se siano stati effettivamente violati i diritti d’autore garantiti dallo Stato membro interessato e, dall’altro, la natura del danno cagionato, apprezzamento tanto più accurato quanto più il foro è prossimo al danneggiato.

Tale indirizzo è ormai condiviso, a livello nazionale, sia dal giudice di merito che dal giudice di legittimità, secondo cui – con riferimento ad altre ipotesi di illecito, poste in essere tramite il web – l’individuazione del foro competente all’accertamento del danno deve «aver riguardo al luogo in cui il danno materialmente si consuma con la diffusione dei dati digitali nell’area di mercato ove la parte danneggiata risiede o esercita la sua attività di impresa».[11]

 

  1. Il nodo del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno

Riguardo al merito della res controversa, ovvero l’effettiva lesione dei diritti esclusivi d’autore – patrimoniali e non – rivendicata da parte attrice, occorre effettuare in via preliminare una serie di precisazioni.

Nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera, in caso di creazione di un’opera dell’ingegno su commissione, i diritti di utilizzazione economica spettano al committente nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, anche in mancanza di un contratto scritto, dovendosi derogare a quanto prevede l’art. 110 LDA («La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»).[12]

Infatti, la titolarità del diritto d’autore spetta in generale alla persona fisica, mentre il diritto allo sfruttamento economico può essere acquistato – sin dal suo sorgere, ma comunque in via derivativa – da parte del datore di lavoro o del committente, La Molisana, nel caso di specie. Se l’opera viene eseguita su commissione, l’effetto dell’acquisto in via derivativa dei diritti autorali ha luogo quando il prestatore d’opera intellettuale si obbliga a svolgere un’attività creativa su richiesta del committente, che ne sfrutterà economicamente i risultati.[13]

Da un lato, quindi, il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, mentre, dall’altro, l’autore dell’opera resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute. Pertanto, è necessario verificare in concreto (e di volta in volta) quali diritti di utilizzazione siano stati trasferiti e se le parti abbiano inteso pattuire delle limitazioni all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere commissionate.[14]

Per capire, dunque, quali diritti sono trasferiti al committente e quali restano all’autore, occorre ricostruire, nel caso concreto, la volontà delle parti applicando i criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto, con particolare attenzione all’attività svolta dal committente e al fine che egli intendeva perseguire quando ha commissionato l’opera.

Il Tribunale di Bologna ha dovuto pertanto indagare preliminarmente l’ampiezza dell’accordo di collaborazione nell’ambito del quale si assumono realizzate le opere di ingegno che, secondo la tesi attorea, sarebbero state indebitamente sfruttate da La Molisana.

Tale attività interpretativa appare altresì indispensabile, attesa la mancanza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, sicché non è pacifico se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscono nella loro interezza in capo al committente.

Nel caso di specie, come già sopra accennato, è stato possibile effettuare una ricostruzione documentale dell’accordo intervenuto fra la Sig.ra Barbiroli e La Molisana: si è così accertato che il perimetro della committenza aveva ad oggetto alcune proposte di campagna pubblicitaria, realizzate secondo le indicazioni della società convenuta, tradottesi in concreto in alcuni brief di cui è stato versato il relativo corrispettivo successivamente alla consegna.

Tale importo, riconosciuto in fattura quale “compenso professionale forfettario”, è stato ritenuto atto – fra le altre cose – al trasferimento della titolarità del diritto di sfruttamento in favore della committente, in assenza di un accordo di natura diversa con cui l’autore dell’opera di ingegno si riservava i diritti di utilizzazione economica dell’elaborato.

Di conseguenza, ove non sia stato esplicitamente riservato tale diritto, l’avvenuto versamento di un corrispettivo da parte del committente in favore dell’autore dell’opera di ingegno è da ritenersi idoneo a produrre l’effetto traslativo dell’intero nucleo di diritti – patrimoniali e non – esistenti sull’opera ceduta.[15] Inoltre, nella vicenda in esame, in base agli elementi fattuali emersi, è stato ragionevolmente ritenuto che «oggetto del contratto fosse soltanto il brief della campagna pubblicitaria, realizzato il quale, il rapporto fra le parti era esaurito».[16]

Al termine dell’analisi dei fatti dedotti e dei documenti prodotti nel corso del giudizio, il giudice ha dunque coerentemente concluso come segue: «Al fine di verificare se i diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno creata su commissione si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente, è necessario guardare all’oggetto e alla finalità del contratto: il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti in essi, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle altre facoltà non cedute al committente. In mancanza della prova documentale dei contratti, avendo le parti concluso gli accordi oralmente, assumono rilievo, al fine d’indagare la volontà delle parti, le fatture emesse dalla società produttrice, insieme ai preventivi relativi ad alcune delle opere di causa».

 

  1. Il rapporto fra omessa menzione dell’autore dell’opera di ingegno e violazione del diritto (morale) d’autore

La sentenza in commento si interroga, infine, sul rapporto fra omessa menzione dell’autore dell’opera di ingegno e violazione del diritto (morale) d’autore.

In una vicenda simile, sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano, parte convenuta giustificava l’eliminazione della menzione dell’autore, nel caso di opere pubblicitarie, invocando un uso negoziale («in considerazione dei tempi ridottissimi delle opere e della loro funzione appunto pubblicitaria»).[17]

Il Tribunale di Bologna, appurato che l’utilizzo dei brief avviene in maniera legittima da parte della società convenuta, «in quanto la campagna pubblicitaria realizzata da La Molisana fa (legittimamente) uso degli elementi contenuti nel “brief”, oltreché congiuntamente, anche in modo separato e autonomo (“spaghetto quadrato”, la Cofana, ecc.)»[18] ha comunque accertato il mancato riconoscimento della paternità dell’opera, nella forma dell’omessa menzione della Sig.ra Barbiroli.

Ciò ad ogni modo non implica – secondo il giudice adito – alcuna lesione del diritto (morale) d’autore di parte attrice, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «l’uso pubblicitario dell’opera, proprio in quanto finalizzato a promuovere un prodotto nel commercio e non anche a conferire pubblicità ad un’opera dell’ingegno, non implica la necessaria menzione della provenienza dell’autore».[19]

Se infatti, da un lato, la cessione del diritto di sfruttamento economico non fa perdere all’autore il diritto di rivelarsi tale, dall’altro, è pacifica la facoltà, in capo al titolare dei diritti d’uso sull’opera pubblicitaria, di rielaborare l’opera al fine di renderla fruibile agli utenti secondo le modalità adatte a ciascun mezzo di comunicazione, senza tuttavia pregiudicare l’onore e la reputazione dell’autore. A norma dell’art. 20 LDA, infatti, quest’ultimo «conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a […] ogni atto a danno dell’opera stessa, che possa(no) essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione», requisito non sussistente nel caso di specie.

Sulle singole forme di sfruttamento e l’interpretazione dell’art. 20 LDA la Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi, rilevando che le due norme rilevanti – art. 12[20] e art. 20 LDA- hanno differenti natura e genesi e concludendo per l’assenza di automatismo fra violazione del diritto (patrimoniale) d’autore, per effetto dello sfruttamento non autorizzato dell’opera, e violazione del diritto (morale) d’autore.[21] Stando alla lettera dell’art. 20 LDA il diritto alla paternità è tale che nemmeno la cessione dello sfruttamento economico fa perdere all’autore la facoltà di impedire che altri se ne dichiari autore, e sotto il profilo della tutela morale, di opporsi a trattamenti dell’opera che possano essere di pregiudizio alla sua reputazione o al suo onore («indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera ed anche dopo della cessione dei diritti stessi»).

Tuttavia, nella vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte è stato escluso che, benché fosse sussistente lo sfruttamento non autorizzato di un brano musicale come sottofondo di un messaggio pubblicitario, l’omessa indicazione dell’autore dell’opera implicasse di per sé «una presunzione di indebita attribuzione della paternità all’utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge».[22]

Secondo giurisprudenza consolidata, quindi, solo la sostituzione del nome dell’autore dell’opera con quello di un altro soggetto determina l’effettiva lesione del diritto morale e, dunque, solo in detta ipotesi è possibile rinvenire una contestazione esplicita della paternità dell’opera creativa e l’attribuzione della stessa ad un altro soggetto.[23] In ogni altro caso una simile conclusione è da escludere, così come è da escludere la violazione dell’art. 20 LDA

Pertanto, nel caso in commento, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che, essendo incontestata la riferibilità a parte attrice dei brief della campagna pubblicitaria realizzata da La Molisana, l’utilizzo fattone attraverso brevi presentazioni del prodotto – pur essendo omessa l’indicazione del nome dell’autrice – non può ritenersi suscettibile di integrare una violazione del diritto morale di quest’ultima, con conseguente esclusione di una indebita attribuzione di paternità in capo all’utilizzatore. Per tale ragione, non rinvenendosi alcun illecito, nessun risarcimento è possibile riconoscere in favore del soggetto asseritamente leso, le cui domande sono integralmente rigettate.

Corre tuttavia l’obbligo di segnalare in proposito una recentissima sentenza che si pone in netta controtendenza rispetto a quanto appena illustrato: secondo la Corte di Cassazione, la violazione dell’art. 20 LDA prescinde dall’illegittima attribuzione della paternità, dovendosi interpretare tale disposizione “nel senso che «il diritto di rivendicare la paternità dell’opera” consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto- o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri».[24]

Nella vicenda sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità, si contestava la violazione del diritto morale d’autore nella forma dell’omessa menzione all’interno delle tavole pubblicate in alcuni volumi dell’Enciclopedia italiana, nonostante le parti, per effetto della cessione totale dei diritti da parte dell’autore, avessero espressamente pattuito di far sempre figurare il suo nome.

Ebbene, a giudizio della Suprema Corte, alla mancata indicazione del nome dell’autore in uno all’opera realizzata (nel caso di specie, delle tavole a corredo dei volumi dell’Enciclopedia italiana) non può supplire la didascalia posta a corredo delle tavole. In particolare, nella sentenza si afferma che poiché il diritto morale d’autore costituisce «quella ricompensa non economica rappresentata dalla possibilità di essere riconosciuto fra il pubblico indistinto come il soggetto che ha realizzato l’opera stessa con il proprio originale apporto creativo»,[25] l’identità personale autorale ed artistica può subire un pregiudizio tanto dalla falsa attribuzione quanto dalla condotta “speculare e contraria” di chi non consente il riconoscimento della paternità per il tramite dell’omissione delle generalità dell’autore.

Così facendo, non solo sussiste un inadempimento contrattuale produttivo di danno non patrimoniale, ma anche la lesione del diritto (morale) vantato dall’autore dell’opera di ingegno di «rendere noto il ruolo svolto […] nella stesura del Dizionario Enciclopedico», atteso che l’indicazione del nominativo in calce al piano dell’opera «non rende agevole al lettore, che non abbia acquistato l’ultimo volume dell’opera in parola, di identificare agevolmente (l’) autore delle tavole»[26] il cui diritto soggettivo viene inevitabilmente pregiudicato.

[1] «Nella mail di cui al doc. 11 del fascicolo dell’attrice, quest’ultima fa esplicito riferimento alla possibile futura campagna pubblicitaria e al possibile utilizzo della idea (“spero che riusciremo presto ad incontrarci per parlare dell’eventuale utilizzo della mia idea per questa e per le eventuali future campagne di affissione e non internet, cataloghi, sito, pubblicità in genere”)».

[2] Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 marzo 1994, n. 2596, in Giust. civ. Mass., 1994, 339 ss.

[3] «Occorrerà indagare se, ai sensi del cit. art. 20 c.p.c., la competenza per territorio può essere radicata presso questa sezione specializzata, vertendosi in materia di danno conseguente al mancato riconoscimento dei diritti patrimoniali e morali d’autore, ai sensi della l.a., tenendo conto che, nel caso in esame, gli effetti dannosi conseguono alla prospettata diffusione del contenuto pubblicitario della campagna attraverso mezzi estremamente diffusivi, come ad esempio internet o i social network (ad es. Facebook)».

[4] «Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi territorialmente diffusi, in particolare in quelli operati attraverso internet, nei quali il luogo della condotta e il luogo del danno spesso non coincidono. Nel caso di diffusione di contenuti attraverso la rete, infatti, la condotta rilevante deve individuarsi nella immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione determina il danno».

[5] Cfr. § 14 della sentenza in commento.

[6] Cfr. CGUE, C-523/10, Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (2012), §§ 34- 37, in cui si legge, in particolare: «In caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro …si deve ravvisare quale fatto generatore […] l’avviamento, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale […] in quanto si tratta di un luogo certo e identificabile, sia per il ricorrente che per il convenuto, e in quanto esso, per tale motivo, è idoneo ad agevolare la gestione delle prove e l’organizzazione del processo, occorre concludere che il luogo di stabilimento dell’inserzionista è quello in cui è deciso l’avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci».

[7] Cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591.

[8] «A soluzione diversa non si perviene, peraltro, e a maggior ragione, con riferimento alla pretesa fondata sul diritto morale d’autore, atteso che quest’ultimo, maggiormente affine al diritto della personalità, comporta in caso di violazione della citata normativa in materia di diritto d’autore, un danno alla persona (e, dunque, un danno evento e non un evento di danno). La competenza territoriale in relazione a tale domanda deve ritenersi dunque radicata presso il luogo di residenza della persona danneggiata». Tale conclusione risulta altresì avvalorata da quanto affermato dal giudice comunitario in CGUE, C-170/12, Peter Pinckney v KDG Mediatech AG (2013),§ 36, secondo cui: «poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di una violazione commessa per mezzo di un’informazione messa in rete può essere valutato meglio dal giudice del luogo in cui tale soggetto possiede il proprio centro di interessi, la presunta vittima può scegliere di adire, per la totalità del danno cagionato, soltanto il giudice di tale luogo».

[9] Ivi, §§ 43-45: «per quanto riguarda la dedotta violazione di un diritto patrimoniale d’autore, la competenza a conoscere di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è già stabilita, a favore del giudice adito, dato che lo Stato membro nel cui territorio si trova tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito. […] Per contro, poiché la tutela accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede».

[10] Cfr. CGUE, C-441/13, Pez Hejduk v EnergieAgentur.NRW GmbH (2015), §§ 28 ss.: «il danno causato da un’asserita violazione dei diritti di un autore si concretizza o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha preso ed ha attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet. In proposito la Corte ha già precisato non solo che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato, ma anche che il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punti 32 e 33). […] Poiché la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 45). […] i giudici di altri Stati membri restano competenti a conoscere del danno cagionato ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e del principio di territorialità, dato che si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i suddetti diritti garantiti dallo Stato membro interessato e, dall’altro, per determinare la natura del danno cagionato (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 46)».

[11] Cfr. Trib. Roma, sez. XVII, 15 febbraio 2019, n. 3512, nonché Trib. Roma, sez. imprese, 27 aprile 2016, n. 8437 e App. Roma, 29 aprile 2017, n. 2833.

[12] Cfr. Trib. Torino, sez. impresa, 13 giugno 2017, n. 3115: «Non è necessaria la prova scritta per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica nell’ipotesi di opera effettuata in virtù di un contratto di prestazione d’opera intellettuale ed artistica, in quanto, fermo restando la titolarità dei diritti morali d’autore in capo al prestatore, i diritti di sfruttamento economico sono acquisiti dal committente direttamente e immediatamente, quale effetto naturale del contratto».

[13] Cfr. Trib. Milano, sez. impresa, 5 febbraio 2015.

[14] Ibidem.

[15] «Deve dunque ritenersi accertato che, in mancanza di diverso accordo in ordine al “brief per la campagna pubblicitaria”, il corrispettivo di euro 1500,00 di cui alla fattura citata (doc. 10), espressamente qualificato come “compenso professionale forfettario” avesse inteso compensare l’opera (intellettuale) realizzata dalla Barbiroli, la cui titolarità, tuttavia, deve ritenersi trasferita in capo alla committente, non potendosi desumere diversamente dalla documentazione acquisita agli atti; non risulta infatti che la parte attrice avesse riservato espressamente a sé i diritti di sfruttamento del detto elaborato ai fini della realizzazione della campagna pubblicitaria».

[16] Ibidem.

[17] Cfr. Trib. Milano, sez. impresa, 7 giugno 2016, n. 7020.

[18] V. sentenza in commento.

[19] V. sentenza in commento.

[20] Ibidem: «Questa Corte Suprema da tempo ha dato luogo ad un orientamento dal quale il collegio non ha motivo per discostarsi in base al quale le singole forme di sfruttamento dell’opera elencata dalla L.A. agli artt. seguenti al n. 12 sono autonomamente cedibili (Cass. n. 5066 del 2001)».

[21] «La violazione del diritto morale d’autore di un’opera musicale non può ritenersi sussistente “in re ipsa” per il solo fatto del suo utilizzo in uno spot pubblicitario senza il consenso del suo autore»: cfr. Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4723, in Giur. it., 2, 2007, 348 ss.

[22] V. sentenza in commento.

[23] Così F. Bossi, Nota a Trib. Firenze 28 aprile 2015, in AIDA, 2015, 898 ss., avente ad oggetto l’utilizzo di una foto senza il nome dell’autore. In senso analogo, anche Trib. Milano, sez. impresa, 7 novembre 2016, n. 12188.

[24] Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2019, n. 18220, in Diritto & Giustizia, 8 luglio 2019.

[25] Ibidem

[26] Ibidem.

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