Innovazione, diritto e tecnologia: temi per il presente e il futuro. Introduzione.

Questa raccolta di saggi prende l’avvio da un progetto europeo, il progetto Erasmus + TechLaw Clinics, di cui l’Università del Piemonte Orientale è partner insieme all’Università Cattolica di Lione, che è capofila, all’Università di Radboud, all’Università di Cracovia e all’Università di Lodz. Scopo del progetto è quello di avvicinare gli studenti e le studentesse alle nuove tecnologie per stimolare la ricerca di soluzioni giuridiche da applicare alle nuove tecnologie. Le TechLaw Clinics si sviluppano quindi in tre fasi. Nella prima, ciascun ateneo organizza una formazione specifica sulle nuove tecnologie e i diritti; la seconda prevede la partecipazione a moot courts su casi pratici di diritto civile predisposti dai colleghi delle università partner; infine, tutti gli studenti dei diversi atenei si ritrovano in un’unica sede per condividere ed ampliare il percorso di apprendimento in chiave comparatistica. Il percorso nasce interdisciplinare e vede coinvolti, oltre che studenti di giurisprudenza, anche di management, economia e ingegneria. La rivista Media Laws ha deciso di ospitare in un volume monografico le lezioni e i seminari giuridici che abbiamo organizzato per gli studenti del Piemonte Orientale, come prima tappa in questo percorso di formazione dedicato alle nuove sfide tecnologiche.

La scelta degli argomenti da proporre agli studenti non è stata semplice, per l’ampiezza del tema e dei diversi approcci metodologici.  Abbiamo quindi deciso di offrire a studiosi, non necessariamente specialisti negli argomenti proposti, alcuni esempi particolarmente significativi di come l’innovazione tecnologica abbia di per sé portato alla necessità di rivedere le categorie giuridiche tradizionali, testandone l’elasticità.

A conclusione del percorso formativo, abbiamo potuto seguire, attraverso gli interventi dei diversi relatori, alcune tematiche che caratterizzano ormai il rapporto tra il diritto e lo sviluppo della tecnologia.

A fronte del dirompere della tecnologia, è innanzitutto necessaria una premessa metodologica su come il diritto deve porsi davanti al nuovo. Così, dinnanzi all’emergere dell’intelligenza artificiale (ma il discorso vale, più in generale, di fronte a qualunque innovazione), posto che il diritto deve dare risposte, ci si chiede se, e in che misura, le risposte già fornite dal diritto attuale siano in sintonia rispetto al fenomeno regolato. Per rispondere utilmente, è chiaro che occorre innanzitutto conoscere bene il fenomeno da regolarsi: così, per vagliare le possibili soluzioni offerte dal diritto non si può prescindere dallo studio delle fattispecie concrete per come si presentano nella prassi. Il tentativo di definire i fenomeni (che cos’è l’intelligenza artificiale, ad esempio) non è dunque uno sterile esercizio definitorio, ma costituisce la premessa per una ricostruzione razionale dei problemi fondata su ciò che realmente accade (si veda in apertura il contributo di Daniele Imbruglia).

In questo senso devono essere letti, in particolare, nel campo di diritto privato i contributi in tema di smart contracts (Enrico Labella), di criptovalute (Carla Pernice) e di sistemi di reputational feedback e ranking (Silvia Martinelli). Solo un’attenta comprensione di come la tecnologia in pratica funzioni consente di inquadrare correttamente i problemi giuridici, verificare la riconducibilità del nuovo alle categorie classiche (nel caso di specie, rispettivamente, del contratto, della moneta, delle pratiche commerciali sleali) e valutare dunque i reali termini della portata innovativa. Un’operazione analoga è svolta nel diritto penale, in cui si evidenzia la mutazione a seguito dell’evoluzione tecnologica dei concetti tradizionali di domicilio e comunicazione rilevanti ai fini delle investigazioni (Serena Quattrocolo).

Un dato ricorrente che emerge nello studio dei casi specifici di innovazione è quello dei rischi insiti nelle nuove tecnologie, che, se sfruttate al pieno della loro potenzialità, possono condurre a risultati non desiderabili. Automatismo, spersonalizzazione e invasività sono i profili critici maggiormente evidenziati. Così, nel rapporto medico paziente la spersonalizzazione del rapporto dovuta alla digitalizzazione della comunicazione rischia di risultare poco compatibile con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche della relazione di cura e le esigenze del malato (Massimo Foglia). Più in generale, i rischi di spersonalizzazione e di automatismo sono particolarmente evidenti laddove la tecnologia è usata in processi decisionali (Giacomo Capuzzo). Così, nel campo del diritto penale si pone il problema dell’utilizzo di modelli computazionali come strumento per adiuvare i soggetti del procedimento penale ad effettuare valutazioni sulla cui base assumere decisioni. Nel campo del diritto privato, si pensi all’impiego degli algoritmi per adottare decisioni in merito alla sospensione dell’esecuzione di un contratto o alla conclusione di un contratto, con esiti potenzialmente discriminatori.

A questo punto ci si può chiedere se e in che misura il diritto esistente sia in grado di offrire risposte adeguate ai rischi evidenziati. In alcuni casi la risposta potrebbe essere positiva. Si pensi allo smart contract che consente di sospendere l’esecuzione della prestazione in caso di inadempimento: le norme in materia di obbligazioni e contratti già sembrano indicare i limiti entro cui un’autoesecuzione di tal fatta sia lecita.  Altre volte la risposta è più dubbia. Così, a fronte dell’estensione delle pratiche discriminatorie rese possibili dall’uso di algoritmi ci si può chiedere quanto gli strumenti regolatori attuali siano idonei a dare risposte soddisfacenti al problema.

I rischi derivanti dall’automatismo sono acuiti dall’invasività delle nuove tecnologie, che consentono un elevato grado di intrusione nella vita privata delle persone. Questo è il caso, ad esempio, dell’Internet of things, per cui oggetti utilizzati per esigenze quotidiane (come gli assistenti vocali) sono in grado di raccogliere un’enorme mole di informazioni e dati personali, senza che gli interessati ne siano sempre pienamente consapevoli (Lavinia Vizzoni).

A questo punto, una volta inquadrate le caratteristiche delle fattispecie concrete e le problematiche giuridiche, è possibile intervenire su due fronti. Sul fronte delle regole giuridiche, al fine di adeguare la regola al regolato; e sul fronte del fenomeno empirico, il regolato, attraverso l’auspicio di una evoluzione tecnologica che già di per sé si sviluppi, incorporandole nel proprio funzionamento, alcune direttive dettate da istanze etico-giuridiche.

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