In attuazione della direttiva (UE) 2019/790 (Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, per brevità “Direttiva Copyright”), l’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore, introdotto con decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177, afferma che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono riconoscere agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico un equo compenso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni. In questo contesto, il Regolatore di settore (AGCOM) è chiamato a svolgere un duplice fondamentale ruolo. In primo luogo, deve precisare con apposito regolamento i criteri di riferimento per l’equo compenso, al fine di offrire alla contrattazione delle parti una valida gamma di strumenti per la conduzione delle trattative, improntandoli ai principi di correttezza e buona fede. In secondo luogo, pur restando impregiudicato il diritto delle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’AGCOM potrà essere chiamata a determinare caso per caso la misura dell’equo compenso nel caso di mancato accordo fra le parti.
Il presente articolo si sofferma dunque sul profilo dell’equo compenso derivante dall’utilizzo online delle pubblicazioni a carattere giornalistico, al fine di meglio chiarire il quadro normativo in vigore a livello italiano e di fornire strumenti utili per l’adozione del regolamento menzionato e per la riduzione al minimo delle controversie. In tal senso, vengono discussi i passaggi di rilievo del processo di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 a livello nazionale e i criteri per la determinazione dell’equo compenso identificati nella normativa italiana, tenendo in adeguata considerazione le dinamiche di mercato e la necessità di ridurre al minimo il contenzioso. In particolare, il lavoro illustra criticamente tali criteri e discute come mitigarli, bilanciarli e integrarli, in coerenza con l’obiettivo di renderli quanto più efficaci per la determinazione dell’equo compenso, tenendo altresì in considerazione le peculiarità dell’informazione nel digitale, i rischi di moral hazard e di comportamenti opportunistici, nonché la necessità prioritaria di tutelare il pluralismo informativo.
In implementation of EU Directive 2019/790, Article 43-bis of the Italian Copyright Act, introduced by Legislative Decree No. 177 of 8 November 2021, states that in- formation society service providers must pay publishers of journalistic publications fair compensation for the online use of their publications. In this context, the sector regulator (AGCOM) is called upon to play a twofold fundamental role. First, it must define, by means of a specific regulation, the reference criteria for fair compensation, in order to offer the parties a valid range of instruments for the conduct of negotiations, guided by the principles of fairness and good faith. Second, without prejudice to the right of the parties to bring an action before the judicial authorities, AGCOM may be called upon to determine on a case-by-case basis the amount of fair compensation in the event of failure to reach an agreement between the parties.
This article therefore focuses on the profile of fair compensation deriving from the online use of publications of a journalistic nature, with the purpose of better clarifying the regulatory framework in force at Italian level and of providing useful tools for the adoption of the aforementioned regulation and for keeping disputes to a minimum. In this sense, the relevant steps of the implementation process of the EU Directive 2019/790 at national level and the criteria for the determination of fair compensation identified in the Italian legislation are discussed, taking into adequate consideration market dynamics and the need to minimise litigation. In particular, the paper critically illustrates such criteria and discusses how to mitigate, balance and integrate them, in line with the objective of making them as effective as possible for the determination of fair compensation, also taking into account the peculiarities of digital information, the risks of moral hazard and opportunistic behaviour, as well as the overriding need to protect information pluralism.