Lo studio si propone di indagare se il quarto comma dell’ art. 2-terdecies del Codice privacy introdotto dal d.lgs. 101/2018, a mente del quale la destinazione post mortem dei diritti connessi al trattamento dei propri dati personali non può «in ogni caso» pregiudicare «l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato», recepisca la tesi per cui tale complesso di diritti costituisce (oltre che manifestazione di uno dei diritti fondamentali della persona, di cui è presidio l’art. 2 Cost.) un asset di natura patrimoniale. Definisce, di conseguenza, la natura della successione, la capacità di disporre ed i limiti a tutela dei legittimari.
Article 2-terdecies, para. 4, of the Italian Data Protection Code, introduced by the Legislative Decree no. 101/2018, provides that the post-mortem assignment of the rights related to the processing of personal data shall not «in any case» prejudice «the exercise by third parties of the rights assets depending on the death of the data subject». The essay aims at exploring if this set of rights also constitutes (as expression of a fundamental right, granted under Art. 2 of the Italian Constitution) rights of economic nature.