La SIAE vuole che per qualunque tipo di musica eseguita in un live, sempre e comunque, si compili un borderò. Questo può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento per le esecuzioni di musiche di autori non iscritti alla SIAE si è comunque tenuti alla compilazione del borderò (ed a versare un compenso economico alla SIAE), anche se, appunto, eseguono brani non tutelati?
La nostra conclusione è che non emerge da nessuna legge specifica l’obbligo a pagare o compilare il borderò quando si esegue musica di artisti non iscritti alla SIAE. Non solo: quando la SIAE rimanda, sul suo sito, a dei riferimenti normativi per giustificare l’obbligo per tutti di pagare il borderò, fa riferimento all’articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato. Se avrete la pazienza di seguirci – come diceva Marcorè-Alberto Angela – in questo articolo vi spiegheremo per filo e per segno come siamo arrivati a questa conclusione.
Per i non addetti ai lavori: quello che viene chiamato affettuosamente borderò è il temuto foglio visibile ad inizio articolo, sul quale va appuntato il programma musicale eseguito durante una serata. Assieme al borderò va pagato un compenso alla SIAE, che poi lo ripartirà agli artisti iscritti alla SIAE la cui musica è stata eseguita in tale serata. Il borderò va compilato tassativamente ogni volta che viene eseguito un brano, sia dal vivo che tramite supporti, (anche se per semplicità, qui ci limiteremo a parlare della musica dal vivo), pena multe salatissime e denunce penali.
Il borderò, la cui compilazione in qualsiasi evento dal vivo porta alla SIAE un volume di entrate non indifferente, può essere invalidato nella sua totalità nel caso in cui anche un solo campo venisse compilato in modo scorretto, cosa che avviene piuttosto di frequente data la sua complessità. Capita dunque spesso che i borderò vengano scartati dal procedimento di ripartizione anche se il permesso è stato pagato regolarmente. in tal caso i proventi della serata non vengono ripartiti tra gli artisti le cui musiche sono state eseguite durante la serata ma versati in un deposito e possono anche finire per essere ridistribuiti, secondo complessi principi di ripartizione, ad artisti le cui opere nella serata non sono neanche state eseguite.
L’obbligo di effettuare un versamento economico alla SIAE può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento quando si esegue musica di di autori non iscritti alla SIAE si è comunque tenuti alla compilazione del borderò (ed a versare un compenso economico alla SIAE)?
Andrea Caovini, musicista, se lo è chiesto, ed ha chiesto alla SIAE il preciso riferimento normativo che giustificasse questo obbligo, ricevendo risposte vaghe, incomplete ed ambigue. Qualche giorno fa Andrea ha scritto per noi un interessante e seguitissimo articolo sul tema del borderò, in cui ha riassunto la sua avventura con la SIAE (per altro già da lui estesamente coperta sul suo blog, nel post Siae MonAmour) .
Essendomi messo a studiare approfonditamente la questione, lo stesso dubbio di Andrea mi ha colto: non è per caso che la SIAE stessa non sa in base a quali leggi impone certe regole? Non è per caso che – magari – obbliga gli artisti a compilare il borderò quando invece, in base alle leggi da lei stessa citate, non potrebbe farlo? Mi sono dunque messo a spulciare leggi ed articoli, con il prezioso sostegno dell’Avv. Astrid Wiedersich Avena (studio De Tullio & partners) , che collabora con Patamu. In questo post trovate le conclusioni di questa ricerca, per certi versi sorprendenti (ma, pensandoci bene, neanche troppo).
La domanda chiave a cui dare risposta era: “Da quale norma si evince che la compilazione del programma musicale è obbligatoria per ogni esecuzione, anche non protetta?”. Vi anticipiamo subito la nostra conclusione: non emerge da nessuna legge specifica l’obbligo a pagare o compilare il borderò quando si esegue musica di artisti non iscritti alla SIAE. Non solo: quando la SIAE rimanda, sul suo sito, a dei riferimenti normativi per giustificare l’obbligo per tutti di compilare il programma musicale e rivolgersi all’ufficio riscossioni prima dell’esecuzione musicale di qualsiasi genere, fa riferimento all’articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato.
Andiamo per gradi.
Sul sito della SIAE, nell’apposita pagina “Programmi Musicali” (clicca qui) si legge che:
“Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore), come ribadito nei “Permessi di esecuzione” rilasciati dalla SIAE.
Il Programma musicale riporta l’elenco dei brani eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento – dal vivo o con strumento meccanico – e costituisce il documento base utilizzato per attribuire agli aventi diritto i proventi incassati dalla SIAE per l’utilizzazione delle opere musicali.
Le infrazioni nella compilazione del Programma Musicale comportano per l’organizzatore dello spettacolo o intrattenimento l’applicazione delle penali previste dal Permesso di esecuzione e per gli associati alla SIAE che firmano il Programma l’applicazione di sanzioni disciplinari. La falsificazione del Programma Musicale può configurare ipotesi di reato.”
Continuando a leggere la pagina si scopre anche che: “il Programma Musicale deve essere compilato e firmato dall’esercente o organizzatore titolare del Permesso SIAE, dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore), da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all’esecuzione.” Da cui deduciamo che l’ipotesi che esistano esecuzioni in cui partecipino solo artisti non associati SIAE non è neanche contemplata!
Dulcis in fundo, ci viene detto che “Sul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio.” Anche qui, l’ipotesi di musiche NON di pubblico dominio ma sulle quali la SIAE non abbia mandato (tutte quelle depositate su Patamu da parte di artisti non SIAE, ad esempio, o tutte quelle rilasciate in licenze libere, o semplicemente quelle composte da artisti non iscritti alla SIAE o ad altre collecting) non sfiora neanche lontanamente la mente di chi ha scritto queste righe. E comunque, come vedremo, anche la richiesta che venga riportata sul borderò l’esecuzione di opere di pubblico dominio non ha più alcuna giustificazione normativa.
Queste incongruenze lasciano spazio ad ambiguità ed incertezze interpretative. In particolare le ultime due frasi da noi evidenziate sembrerebbero chiarire che almeno le opere non depositate in SIAE e non rilasciate in Pubblico Dominio non siano oggetto di queste imposizioni, e quindi in caso di loro esecuzione si sia sollevati da ogni obbligo.
Tuttavia, pesa come un macigno la prima frase, in cui si richiede senza appello la compilazione del programma di tutte le opere effettivamente eseguite, senza fare distinzione alcuna tra le opere SIAE, di pubblico dominio, o quelle non depositate.
Già, ma in base a quale legge la SIAE impone questa compilazione? Sulla pagina si fa riferimento ad una sola legge, l’art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore (ovvero il Regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369) che andiamo dunque a leggere (qui potete scaricare la legge nella versione presentata dalla SIAE, il che come vedremo tra poco non è un fattore irrilevante).
Nella prima parte dell’articolo 51 leggiamo effettivamente righe che sembrano dare ragione alla SIAE:
” Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. “
Già, ma perché fidarci della versione di una legge scaricabile direttamente dal sito SIAE, con il logo SIAE stampato sopra?
Cerchiamo così altre versioni della stessa legge in rete, che troviamo qui (Ubertazzi.it), o qui (Medialaw.it).
Mi ci vuole qualche attimo per riprendermi dallo stupore nello realizzare, definitivamente ed inesorabilmente, che la SIAE fa riferimento, nel 2013, ad una legge che inizia testualmente così:
“Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia
Veduta la legge 22 aprile 1941, n. 633 per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Veduto l’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la cultura popolare, d’intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l’interno, col Segretario del Partito nazionale fascista, Ministro segretario di Stato e con quelli per l’Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica, per l’educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l’agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:…etc etc“
Iniziamo bene! Dopo aver controllato per scrupolo che il decreto non sia un pesce d’aprile, ci riprendiamo e seguiamo fino al famigerato art.51, il Deus Ex Machina normativo della SIAE, per scoprire che…è stato abrogato!
Sì, avete capito bene, ma lo ripetiamo: l’articolo 51 del Regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, legge di esecuzione sul diritto d’autore, sul quale la SIAE si basa per imporre la compilazione del borderò per tutte le opere musicali indistintamente, si riferiva all’articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato abrogato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo D.L. 31 dicembre 1996, n. 669(convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30).
Detto in altre parole, le pretese della SIAE che anche per opere non SIAE e di pubblico dominio si compili il borderò sono basate su degli articoli legislativi ormai abrogati. La cosa che mi lascia più esterrefatto e pensieroso è: come può essere che la SIAE, l’ente pubblico preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione dei diritti d’autore, possa commettere la leggerezza di non verificare che le leggi su cui basa le proprie azioni ed affermazioni siano ancora valide?
A mio avviso questo tipo di atteggiamento e di attitudine hanno creato negli anni una zavorra sempre più pesante alla diffusione dell’arte, della musica e della cultura in italia. Se dovesse venire confermato quanto da noi supposto, ovvero che la SIAE si è basata per ben 15 anni su un articolo abrogato, si configurerebbe per la SIAE una grave responsabilità morale per le difficoltà insormontabili che incontra oggi chi vuole fare arte e cultura in italia senza passare per forza attraverso la SIAE.
(Mi viene in mente ora, e magari sarà oggetto di un altro articolo, che anni fa, da studenti universitari, dovemmo pagare la bellezza di circa 300 euro di SIAE per una rappresentazione teatrale di 3 giorni che si sarebbe tenuta…in un’aula della nostra università! Questo perché decidemmo “di fare le cose per bene”. Mai è passato in mente al nostro mandatario locale di dirci: “siete ragazzi, è un’università, complimenti per questa iniziativa e andatevene sereni ed in pace”!)
Per concludere: l’unica imposizione alla compilazione del cosiddetto borderò è data da regole amministrative legate ai compiti di ripartizione e di “enforcement” della SIAE, ovvero per capire quali canzoni sono state eseguite e quindi – teoricamente – procedere ad una più equa ripartizione dei diritti d’autore, e per dare alla possibilità ai controllori SIAE di verificare che non siano indicati autori fasulli. Se ad esempio, effettuando un controllo, la SIAE dovesse appurare che i pezzi indicati non corrispondono con quelli eseguiti, verrebbe comminata un’ammenda all’organizzatore della serata.
Tuttavia, non emerge da nessuna legge specifica l’obbligo, per l’esecuzione di opere di non iscritti SIAE, a pagare o compilare il borderò.
Insomma, se siete sicuri al 100% che in una serata non verrà eseguita alcuna musica depositata in SIAE o i cui creatori siano iscritti alla SIAE (attenzione, devono valere entrambe le condizioni!) , fate come il buon Andrea Caovini e chiedete alla SIAE il riferimento normativo che vi obbligherebbe – secondo loro – a compilare il borderò, tenendo bene a mente questo articolo. Se la SIAE dovesse riferirsi, nuovamente, ai riferimenti normativi di cui vi abbiamo parlato, siete liberi di non compilate il borderò in quanto sono stati abrogati. Di fronte a ciò che la SIAE appoggiandosi a regole non chiare, iniziamo a pretendere che ci diano i riferimenti normativi veri, ed a rispondere con le carte alla mano: intestardiamoci!
[Edit:
Una doverosa precisazione: questo articolo non vuole essere uno strumento per permettere ai gestori di risparmiare tout court, ma semmai un modo per informare e tutelare gli artisti. I soldi spesi dal gestore del locale non arriverebbero mai, ovviamente, agli artisti non iscritti alla SIAE (ed anche per gli artisti iscritti SIAE, ammesso che il borderò sia compilato perfettamente, spesso potrebbe arrivarne solo una piccola parte). Quindi, se l’artista non è iscritto alla SIAE e lui o il gestore sono ben informati, possono accordarsi direttamente in modo che i soldi risparmiati dal gestore, o una parte di essi, possano ad esempio andare ad integrare direttamente il loro cachet per la serata, in modo che venga veramente corrisposta loro una quota anche per il loro diritto d’autore, senza alcuna intermediazione, cosa permessa dalla legge.
Ancora una precisazione: se vi chiedete se con questo articolo vi stiamo garantendo che da domani, se non siete iscritti alla SIAE e decidete di non pagare più il borderò, la SIAE non si opporrà, purtroppo non abbiamo una risposta certa. Sappiamo che la reazione della SIAE può variare, anche di molto, di luogo in luogo. Quello che stiamo dicendo è che le leggi su cui si appoggia ufficialmente la SIAE per giustificare alcune delle sue richieste sembrano non essere valide, e che sarebbe ora di fugare ogni ambiguità sul tema, chiedendo alla SIAE regole di applicazione (e motivazioni legali) certe e non lasciando più il tema in balia dell’arbitrarietà di scelta del mandatario locale. Vi promettiamo, in ogni caso, che continueremo ad approfondire la questione. Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter (dalla colonna a destra) per restare informati sul tema.
A questo proposito segnalo un Articolo dell’Avv. Angelo Greco, antecedente al nostro, ed un articolo Avv. Simone Aliprandi scritto a seguito della lettura del nostro articolo. Entrambi possono risultare utili. Per completezza vi invito anche a leggere la risposta dell’ Avv. Simone Aliprandi ad una domanda simile sulla sua rubrica “Chiedilo all’Avvocato” dedicata alle questioni giuridiche musicali su Rockit.
]
Sperando che siate riusciti ad arrivare al fondo di questo lungo ma importante articolo, vi ricordo che siamo a vostra disposizione attraverso lo spazio commenti qui in basso, atraverso il Forum ed attraverso i nostri consulenti legali per rispondere ad ulteriori vostri interrogativi sul tema ed a completare o migliorare l’articolo con nuove informazioni che dovessero emergere o con nuove segnalazioni.
Vi invito anche a leggere il nostro articolo sul bollino SIAE, in cui erano emerse dinamiche simili.
Vi invito anche a sostenerci per restare aperti (siamo a rischio chiusura) e poter approfondire ulteriormente queste questioni http://www.patamu.com/crowdfunding
Grazie, e buon intestardimento a tutti!
Adriano Bonforti
(consulenza legale Avv. Astrid Wiedersich Avena)
( via www.patamu.com)
4 Comments
bravi. ormai la questione è stata sollevata da più di due settimane… e SIAE non ha dato alcun cenno di risposta. è così complicato emettere un breve comunicato a riguardo?
E’ vero, non arrivano risposte, ufficiali od ufficiose che siano.
Per chiedere alla SIAE di dare una risposta chiara alla questione abbiamo realizzato una petizione su change.org che può essere letta e firmata qui, in meno di un minuto:
http://bit.ly/petizioneborderoSIAE
Chiediamo alla SIAE di fare chiarezza, indicando una volta per tutte chi è obbligato a compilare il borderò, in quali situazioni ed in base a quale normativa attualmente in vigore.
ho scritto una lettera formale al DG della SIAE per chiedere lumi e dettagli su come si intenda rimediare http://stefanoquintarelli.tumblr.com/post/61968243023/ehm-spett-siae-vorrei-fare-notare-che-la-legge-e
“”…..Insomma, se siete sicuri al 100% che in una serata non verrà eseguita alcuna musica depositata in SIAE o i cui creatori siano iscritti alla SIAE (attenzione, devono valere entrambe le condizioni!)” ……….,
Percio’ prima di fare una scelta dei “pezzi” musicali occorre sapere se, questi, sono depositati o no in Siae e, insieme, i creatori essere iscritti alla Siae. Puo’ risultare complessa tale indagine se non si ottiene una risposta immediata a livello informatico (Google, Wikipedia,ecc. ecc.)