Quale regime giuridico dell’e-book in Italia

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Abstract: From the last years of the last century, the advent of new digital technologies has also decisively influenced the publishing industry with the digitization of the old and new literary works.

In this context, it has raised the issue of the legal status of e-book: for example, the protection of copyright (and related rights) and the publishing contracts.

One of the most significant phenomenas is the digitization of the book patrimony with the result of the revitalization of literary works no longer availables. However, the italian legislation as a whole has not yet given adequate attention to this matter.

 

Sommario: 1. Avete detto e-book? – 2. Profili di ordine giuridico generale. – 3. La digitalizzazione del patrimonio librario. – 4. Sporadici riferimenti al trattamento giuridico dell’e-book.

 

1. Il circoscritto intendimento di queste rapide note è di mettere a fuoco, al possibile, la situazione del libro digitale, noto anche come e-book (electronic book), in Italia, dal punto di vista giuridico.

Sulle coordinate del fenomeno, probabilmente non metterebbe conto di soffermarsi, visto che i dati circa la diffusione dell’e-book nel nostro Paese, pur riflettendo livelli ancora notevolmente bassi rispetto ad altre esperienze (a stare ad alcuni dati resi pubblici, negli USA, tre adulti su dieci avrebbero letto almeno un e-book nel corso del 2013), sembrano esibire un trend di segno positivo (Basilicata, Lazio e Calabria sarebbero le Regioni antesignane): quindi, in controtendenza rispetto all’asserito “declino” del libro tradizionale (ascritto alle cause più varie: crisi economica, nuove generazioni esclusivamente visive, analfabetismo di ritorno, …). Ciò che, tuttavia, non rassicura, su un piano più generale, circa la capacità dell’editoria nazionale di rigenerarsi rispetto al nuovo orizzonte (poi non tanto nuovo, se è vero che se ne fanno risalire i primi bagliori già agli inizi degli anni ‘70 dello scorso secolo) e al cospetto dei cd. player globali (come, ad es. Amazon, Google, Apple), per i quali la diffusione dei dispositivi di lettura e la messa a disposizione di prodotti editoriali digitali tende a costituire un unico interagente mercato (per altro verso, non può far riflettere il fatto che il segmento commerciale in questione tenda ad essere occupato da altri soggetti estranei al mercato editoriale classico, come nel caso della catena di distribuzione francese Carrefour, entrata nella vendita online di ebook, con una propria piattaforma).

Del resto, dell’essenziale e caratteristico intreccio tra hardware e software non v’è motivo di dubitare, dal momento che i vantaggi della lettura elettronica dipendono e sono, nel contempo, potenziati dalle funzionalità dello specifico supporto di lettura: infatti, ne dipendono in quanto l’e-book altro non è che un file, per quanto complesso ed elaborato; e ne sono potenziati poiché è lo stesso strumento a consentire:

– l’approvvigionamento dei testi in ogni tempo e nell’arco di qualche secondo,

– l’organizzazione di un vero e proprio scaffale digitale alquanto nutrito, facilmente trasportabile e sempre disponibile, nonché

– l’uso delle funzioni, a cui l’informatica “più in grande” ci ha ormai abituati, quali le più diverse visualizzazioni (tra l’altro, pare ormai raggiunta la facilità di lettura persino in pieno sole), la ricerca testuale, il linking verso la Rete e via dicendo.

Del fenomeno in esame, è segnalata anche la positiva ricaduta che si avrebbe positivamente sul piano ecologico, a motivo del risparmio di carta e di alberi; anche se non manca chi contesta la circostanza, replicando che ogni produzione di un libro elettronico causerebbe il rilascio di una quantità di anidride carbonica ben più alta di un libro tradizionale.

Il beneficio, assolutamente non ultimo, dell’edizione digitale consisterebbe nella sua economicità, particolarmente apprezzata, come vedremo, nel campo dell’istruzione, dove, in effetti, il libro di testo elettronico aspira a sostituirsi a quello cartaceo anche a motivo di altri diversi vantaggi come la possibilità di aggiornamento del testo (in tempo reale e senza la necessità di riacquistare l’opera), l’inesistenza del problema dello smaltimento dell’usato e l’eliminazione dell’obbligo degli allievi di sobbarcarsi ponderosi trasporti di volumi tra casa e scuola.

Ad essere obiettivi, non mancherebbero, però, gli aspetti problematici, se non i veri e propri svantaggi, dell’utilizzo del libro elettronico. Ci riferiamo, in primo luogo, alla necessità di possedere un minimo di competenze informatiche (anche se l’argomento rischia di provare troppo rispetto alla stessa diffusione delle tecnologie di Rete), utili anche sul versante della messa in sicurezza del prodotto; nonché al fattore dell’obsolescenza informatica. Ma anche sul versante più suggestivo, quello, cioè, dell’economicità, viene messo sotto accusa il rilevante costo dei lettori, insieme alla loro intrinseca fragilità.

Dal punto di vista della fruizione, poi, non del tutto soddisfacente è considerata l’impossibilità di sfogliare rapidamente il libro o di averne una visione complessiva. Un ulteriore inconveniente (che potrebbe, però, esser ripianato in futuro) è la diversa velocità di edizione del prodotto elettronico rispetto a quello cartaceo, la cui versione numerizzata, per solito, segue, infatti, dopo un certo tempo). A ciò va aggiunta l’ancor relativa esiguità del plafond disponibile di opere destinate al nuovo modo di leggere. Last but non least, non andrebbe trascurata la perdita del valore simbolico, nonché dello charme, propri del libro tradizionale (l’odore della carta, e persino la “simbiosi” fisica data dalla necessità di umettarsi le dita per girare le pagine ….)

Certo, il tema dell’e-book da un punto di vista socioeconomico (si pensi ancora al destino delle librerie) non è tra quelli che si possano esaurire in poche righe, ma non è, né potrebbe essere, questo il nostro intento. Accontentiamoci, dunque, delle precedenti, succinte, osservazioni, rinviandosi alle ormai numerosissime pagine che si occupano dell’argomento sulla Rete.

 

2. Anche dal punto di vista giuridico generale, non sono pochi gli aspetti di rilievo.

Tra questi, occupa probabilmente il primo posto la problematica del diritto d’autore, laddove pare evidente come la gran parte dei prodotti trattati costituiscano l’esito della numerizzazione di opere a stampa già esistenti; mentre anche per quelli, per così dire, nativi digitali, la tutela avverso la copia abusiva non è meno gravida di delicate implicazioni. Si tratta, per vero, di uno scenario non inedito, se si pensa che una simile vicenda ha caratterizzato, ancor prima, il mondo delle produzioni musicali e cinematografiche.

Lasciando da parte (non per malvolere, s’intende) gli appassionati del “no copyright”, anche qui, assistiamo da una bipartizione del regime delle soluzioni possibili: quella giuridica, di carattere perlopiù repressivo, e quella tecnica, con mire di carattere preventivo. Diciamo subito che, dal punto di vista della tutela sostanziale, per i libri digitali, come in genere per tutte le opere numerizzate, la tutela resta affidata alla legge n. 633 del 1941, sia pure aggiornata nel tempo con riferimento a diversi aspetti originati dall’imporsi delle tecnologie informative, percepita, tuttavia, non infrequentemente come inadeguata, tanto da condurre alla ricerca di soluzioni alternative, quali, esemplarmente, le licenze Creative Commons. È, dunque, sul pianto della tutela procedurale, che sembrano esser stati intrapresi nuovi percorsi: si veda particolarmente la recente approvazione del regolamento per la tutela del diritto d’autore online, che ha messo in campo (abbastanza contestate) procedure di rimozione e notice and take down.

L’argomento deborda, purtroppo, da queste pagine e ci si appaga, anche qui, di averlo menzionato, passando subito a ricordare le soluzioni di carattere tecnico, che possono indicativamente riassumersi nei meccanismi legati al cd. Digital Rights Management, ossia un particolare software che impedisce le funzioni più aggressive nei confronti del diritto d’autore nel settore considerato, come la copia, la stampa, la conversione del file in un formato diverso e la lettura dell’e-book con lettori non dedicati (software, di cui ci si limita, peraltro, a riferire della sua sostanziale vulnerabilità da parte degli utenti più “smaliziati”).

Un altro profilo, a cui l’edizione digitale rinvia immediatamente, è dato dalle relazioni contrattuali tra autori ed editori, nelle quali giocano, da sempre, un ruolo importante non solo le norme, ma anche le prassi commerciali. Ciò che qui, forse, maggiormente può interessare è che, in base al principio cardine dell’indipendenza tra loro dei diritti ceduti, la cessione del diritto di riproduzione in forma cartacea non dovrebbe implicare anche quello in forma digitale, così come l’aver ceduto il primo in epoca preinformatica non dovrebbe autorizzare oggi gli editori a percorrere strade di sfruttamento diverse. Le soluzioni vanno, infatti, correttamente rimesse all’esplicita ed univoca volontà delle parti (in disparte la fondamentale circostanza che la Rete consente all’autore di rendersi editore di se stesso, pubblicando direttamente i suoi scritti su un sito gestito in proprio o su qualche piattaforma di pubblicazione, ma, in quest’ultimo caso, vigilando sulle obbligazioni contratte).

In materia, merita attenzione la recente iniziativa d’Oltralpe di prevedere, sul modello di autorità indipendenti già ampiamente collaudate, uno speciale Mediateur du livre, la cui figura compare in un progetto di legge (in fase di avanzata approvazione al momento in cui si scrive) con i compiti di mediare le controversie (in funzione deflattiva del ricorso giurisdizionale), che potessero insorgere in ogni fase della catena della produzione libraria, e di constatare le infrazioni alla normativa del prezzo dei libri anche in versione digitale. Non sfugge, dunque, come il provvedimento abbia particolarmente di mira la politica di dumping posta a carico di soggetti come Amazon nella vendita dei libri, tale da emarginare la predetta normativa del prezzo dei libri, in quanto condotta attraverso agevolazioni non concedibili (?) dai tradizionali operatori tradizionali (per converso, a favore di Amazon, si potrebbe richiamare la vicenda conclusasi con l’accordo tra la Commissione e gli editori di lingua inglese al fine di bloccare le politiche di lievitazione del prezzo degli e-book sul mercato comunitario).

Collegata a tali questioni, v’è, ancora, quella della fiscalità del libro digitale, nel più ampio quadro delle possibili agevolazioni a questo tipo di editoria. Trattandosi, tuttavia, sostanzialmente dell’applicazione dell’IVA, risulta qui del tutto pregiudiziale l’atteggiamento tenuto dall’Unione europea, in seno alla quale, però, com’è noto, non si sono registrate particolari manifestazioni di favore, se sol si pensa che Francia e Lussemburgo sono state deferite, per violazione del principio di tutela della concorrenza, da parte della Commissione, alla Corte di Giustizia, essendosi, in tali Paesi, applicato dal 1° gennaio 2012 un’aliquota ridotta sugli e-book (si è già detto, però, come, in realtà, il mercato dell’e-book sia in gran parte appannaggio dei player internazionali, che notoriamente usufruiscono nei loro Paesi di un regime fiscale di favore).

In questa prospettiva, si è posto con apprensione l’interrogativo se l’analoga iniziativa, nel senso della riduzione delle aliquote sull’editoria digitale (sugli e-book grava oggi un’IVA del 22%, mentre sui libri l’IVA è al 4%), preannunciata dal Ministro del governo italiano per lo sviluppo economico nell’ultimo scorcio del 2013, non sarebbe destinata, se attuata, ad entrare, anch’essa, nel mirino della Commissione (anche se, per vero, risulta che la Commissione, consapevole della preoccupante disparità di trattamento tra libri digitali e tradizionali, abbia lanciato una consultazione in vista di una qualche soluzione).

Per altro verso, a volgere in peius la situazione, sembra aver contribuito il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (ancora in attesa di conversione nel momento in cui si scrive), che, nel consentire, per un periodo determinato, uno sgravio fiscale sull’acquisto di libri, non vi ha ricompreso gli e-book, verosimilmente a causa del differenziato regime fiscale dianzi indicato.

 

3. Con riferimento ad alcuni dei profili indicati, un particolare aspetto su cui non pare inutile fermare l’attenzione riguarda la digitalizzazione dei libri ormai “indisponibili” o di disponibilità precaria.

Anche a questo proposito, il discorso generale potrebbe essere molto articolato, se si riflette sul fatto che uno stato d’indisponibilità di un libro potrebbe derivare sia dalla sua uscita definitiva dal mercato, sia dalla sua difficile accessibilità in ragione della rarità e/o della collocazione degli esemplari e/o del loro delicato stato di conservazione, sia ancora, a ben vedere, da una richiesta di consultazione molto più ampia di quella che si riesce a soddisfare con la versione cartacea.

Per quanto, però, qui direttamente ci riguarda, il punto cruciale è costituito dallo statuto giuridico del bene librario “indisponibile”, su cui potrebbero, infatti, ancora insistere diritti collegati alla proprietà intellettuale, talvolta, però, non immediatamente individuabili in ragione della non agevole perspicuità della situazione (si lasciano da parte le questioni, pur non giuridicamente secondarie, concernenti le operazioni stesse di digitalizzazione in quanto potenzialmente rischiose per esemplari rari o di valore).

Ora, del tutto un tale ordine di problemi non si pone per le opere ormai cadute nel pubblico dominio, per le quali il problema di maggior rilievo consiste nel costo della numerizzazione del cartaceo, cui potrebbe accostarsi la mancanza d’interesse per un’iniziativa del genere.

Da quest’ultimo punto di vista, però, la realtà fortunatamente esibisce clamorosi esempi contrari. È il caso, ben noto, del Google Books Library Project, ossia del progetto della multinazionale, specializzata in servizi su internet, Google di digitalizzare e rendere fruibili collezioni librarie di diverse importanti biblioteche di tutto il mondo (vi sono interessate, dal 2012, anche le nostre Biblioteche nazionali). In esito a tale progetto, interfacciato per noi da Google Libri, è possibile consultare o scaricare un’opera di pubblico dominio oppure, se ciò è stato convenuto con l’editore del libro digitalizzato, effettuare alcune limitate operazioni (ad es., i cd. snippet o, ancora, le ricerche sul testo).

Al proposito, un grande interesse ha destato la pratica, legittimata dal diritto statunitense del cd. fair use, che considera lecita, ad alcune condizioni, la citazione o la ritrascrizione non autorizzata di materiale protetto da copyright: a suo sostegno, si noti, viene richiamata la libertà di parola come prevista dal Primo Emendamento della Costituzione (ciò che, se non ha evitato a Google un importante contenzioso, gli ha, perlomeno, garantito il riconoscimento della correttezza del suo fair use).

L’esperienza europea ha visto, dal suo canto, privilegiare l’intervento pubblico. Il riferimento più importante, in questo senso, è alla biblioteca digitale “Europeana”, nata nel 2008 e cofinanziata dall’Unione Europea, che ha l’obiettivo della digitalizzazione di opere di pubblico dominio (in questa prima fase, gli oneri economici hanno dissuaso dal trattamento di materiale coperto dal diritto d’autore). Anche a tale progetto, partecipano anche istituzioni pubbliche italiane, tra cui la Biblioteca Nazionale di Roma, che, dunque, mostra di volersi configurare come baricentro dell’operazione di generale recupero, mediante digitalizzazione, del patrimonio librario italiano. In quest’ultima direzione, va anche letto l’accordo stipulato tra il Ministero per i Beni Culturali e Google Libri, nel marzo 2010, per la digitalizzazione di un rilevante numero di volumi (con la creazione, da parte di Google, di un apposito Scanning Center in Italia).

Mette conto ancora di rimarcare come la digitalizzazione di cui trattasi sembrerebbe entrata permanentemente nell’agenda della politica culturale, come lascia intendere il più recente intervento, recato dall’art. 2 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv., con modif., nella l. 7 ottobre 2013, n. 112, che finanzia un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle già intraprese attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, al fine di incrementare e facilitare l’accesso e la fruizione da parte del pubblico. Il programma, che s’inserisce, a sua volta, nel quadro delle indicazioni dell’Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, prevede, in particolare, l’implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali.

 

4. Il quadro testé descritto sembra aver sufficientemente evidenziato come l’attenzione del legislatore italiano per il fenomeno degli e-book non abbia dato particolari prova di vivacità, tendendosi evidentemente, a considerarlo privo di rilevanti specificità e, quindi, ricompreso migliore in settori già consolidati quali il libro tradizionale o, per quanto di ragione, nella strumentazione informatica.

Una felice, anche se ancor timida, eccezione va, pertanto, considerata l’iniziativa concretatasi con il d.m. (pubblica istruzione) n. 781 del 27 settembre 2013, che, in attuazione dell’ormai abbastanza risalente art. 5, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv,, con modif. nella l. n. 33 del 2008, ha inteso definire, nell’ottica dell’integrazione – si badi – tra libro tradizionale ed e-book, le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo in formato digitale che potranno essere adottati a partire dall’anno scolastico 2014-2015 (nel settore, un qualche dinamismo sembra contrassegnare anche il livello regionale: v. esemplarmente, Regione Liguria, art. 4 l. 30 aprile 2012, n. 16).

È stato, poi, ancora il settore dell’istruzione, questa volta universitaria, ad imporre all’attenzione il problema dello statuto giuridico degli e-book prodotti in esito alla numerizzazione (editoriale o autorale) delle pubblicazioni scientifiche sulle quali si esercita il vaglio, sia ai fini della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca), sia per le procedure dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale). E ciò particolarmente sotto il profilo della tutela della proprietà intellettuale, ritenuta singolarmente messa a repentaglio dalle operazioni di upload effettuate sull’apposita piattaforma ministeriale degli stessi candidati. Se è vero che la questione è stata (parzialmente) risolta da uno specifico protocollo d’intesa tra il Ministero e l’Associazione Italiana degli Editori (per i commissari ASN è stato previsto l’impegno alla non diffusione delle opere giudicate, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, per cui sono gli stessi candidati a doversi premunire, indicando i lavori protetti dal diritto d’autore), è stato, però, esattamente notato come la vicenda abbia portato in superficie le questioni legate alla disponibilità della versione digitalizzata (si veda quanto argomentato in precedenza) degli elaborati scientifici di cui si erano ceduti (o era stato giocoforza cedere) i diritti e, comunque, del loro uso “libero” al di fuori degli ambiti di commercializzazione.

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