Il 1° agosto l’AGCOM ha pubblicato dei Chiarimenti interpretativi sulla trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e 14.
L’Autorità è partita dal dato letterale del comma 1 dell’art. 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), ribadendo che (i) ai film senza nulla osta, (ii) ai film vietati ai minori di 18 anni e (iii) ai programmi che, in base ai criteri di classificazione che ciascuna emittente dovrà adottare, sono classificabili come programmi per adulti si applicano le norme dettate per i programmi che “possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografica”.
Pertanto, sulla base dei commi 1 e 3 dell’art. 34 del Testo unico, detti programmi possono essere trasmessi:
1) solo con accesso condizionato (ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intellegibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore di servizio di accesso condizionato);
2) soltanto dalle 23.00 alle 7.00, e;
3) soltanto previa adozione di misure tecnologiche tali da escludere l’accesso dei minori a tali programmi (parental control).
Ai film V.M. 14, in quanto programmi “che possono nuocere [non gravemente, n.d.r.]allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni” si applica invece il comma 4 dell’art. 34, in base al quale detti programmi “non possono essere trasmessi […] prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”. Tale norma, nel caso dei programmi V.M. 14, non pone un divieto assoluto, ma va letto in combinato disposto con il comma 2 (“a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”).
Ne deriva, secondo l’interpretazione dell’Autorità, che i film V.M. 14 – al pari degli altri contenuti che possono nuocere in maniera non grave allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni – possono essere trasmessi, anche su mezzi di trasmissione ad accesso non condizionato, purché:
1) tra le 22.30 e le 7.00, senza limitazioni tecniche (come previsto dal comma 4);
2) oppure in qualunque orario, inclusa la fascia protetta (dalle 16.00 alle 19.00) purché si adottino “accorgimenti tecnici che escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”, ad esempio il parental control (come previsto dal comma 2).
Dunque, riassumendo:
V.M. 18 – Limitazione oraria (dalle 23.00 alle 7.00) e limitazione tecnica (parental control) operano congiuntamente, per cui non sarà mai possibile trasmettere tali programmi al di fuori della fascia oraria 23.00-7.00;
V.M. 14 – Limitazione oraria (dalle 22.30 alle 7.00) o, alternativamente limitazione tecnica (parental control).
La delibera interpretativa di AGCOM va coordinata con il nuovo regolamento (delibera n. 220/11/CSP) in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 11 del Testo unico.
Tale regolamento prevede che i film in questione possono essere trasmessi con parental control che ne inibisca specificamente e selettivamente l’accesso, sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, rendendo note all’utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, le procedure di sblocco. Il regolamento fa comunque salva la libertà dell’utente maggiorenne di eliminare stabilmente il parental control.
Tale norma, che non si applica a WebTV e Connected TV, dovrà essere implementata dai fornitori di servizi di media audiovisivi che vogliano trasmettere film senza nulla osta o VM 18 o per soli adulti entro sei mesi a partire dal 9 agosto 2011.