Lo spunto di queste righe di commento è offerto dalla notizia, che ha avuto grande risonanza sui media, relativa al procedimento promosso da Milly Carlucci nonchè – quali intervenuti ad adiuvandum – da RAI e da Ballandi Entertainement (titolare del format della BBC, “Strictly come dancing” su cui si basa “Ballando”, programma condotto e scritto, tra gli altri, dalla stessa Carlucci) per la inibitoria del programma televisivo “Baila!”.
I ricorrenti hanno agito contro RTI ed Endemol (titolare del format “Bailando por un sueno” a cui Baila! sarebbe ispirato), nonchè il regista Roberto Cenci, contestando la contraffazione e la concorrenza sleale per imitazione servile del format di “Ballando”.
Oltre all’inibitoria di “Baila”, le parti ricorrenti hanno richiesto la discovery probatoria, nonchè l’ordine di modifica del format.
Ciò che è interessante rilevare, al di là dell’esito della controversia, che pure farà discutere a lungo, è che l’oggetto della lite, il format, è di fatto sconosciuto alla normativa vigente in Italia.
La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 o “LDA”) non include il format tra le opere tutelate ed elencate all’articolo 2. Gli interventi diretti ad aggiornare la tutela delle opere dell’ingegno hanno provveduto a estendere la tutela ai programmi per elaboratore e alle banche dati, ma non anche a questa tipologia di “opera” che nei fatti è priva di regolamentazione.
Nel caso di specie, così come in numerosi casi analoghi, entrambe le parti hanno sostenuto le proprie ragioni dinanzi al giudice, in assenza di una disciplina compiuta della materia, accostando agli argomenti di fatto (la descrizione del format, lo schema del programma, ecc.) interpretazioni per analogia delle norme esistenti.
Il risultato è stato il tentativo, da parte dei titolari di format “contraffatti”, di sostenere la tutelabilità dell’opera “format” ai sensi della LDA, ovvero di dimostrare di essere in presenza di fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
Chi voglia ottenere una – seppur limitata – forma di tutela del format, può procedere al deposito dello stesso presso la SIAE. Quest’ultima, definisce [1] il format (definizione poi ripresa da una delibera Agcom [2]) “un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.
Senza effettuare una valutazione di merito sulla completezza della definizione, va riconosciuto alla Società Autori ed Editori di aver compiuto il primo passo verso una forma di tutela di un prodotto (o di un’opera) alla base di gran parte delle attuali produzioni televisive e che pertanto forma oggetto delle negoziazioni tra i privati coinvolti a vario titolo nella filiera della produzione televisiva: emittenti, produttori esecutivi, autori. Va precisato che la SIAE non effettua alcuna valutazione di merito sui format depositati: essa si limita a verificare l’esistenza di alcuni requisiti formali e ad attribuire la data certa al materiale depositato.
Ulteriori definizioni di format sono offerte dalla giurisprudenza e dai commentatori.
In particolare, secondo una recente definizione [3] – che tenta di catturarne ogni singolo aspetto – il format sarebbe un’opera composta e complessa formata dagli elementi essenziali per la produzione televisiva tra cui le scene, i personaggi, le regole del gioco, le scenografie, ecc. Dal punto di vista, per così dire, “materiale”, il format dovrebbe avere una estrinsecazione cartacea, costituita dall’indicazione del titolo, dal concept (ossia dalla indicazione sintetica della struttura narrativa, dalla scheda analitica (ossia dallo sviluppo dettagliato del concept), la definizione dei ruoli principali, la descrizione delle componenti visive che caratterizzano il programma, la scaletta di una puntata tipo, i meccanismi di gioco (se previsti), e ogni altro eventuale elemento visivo, grafico, musicale che sia determinante nell’ambito della scaletta.
Quanto alla giurisprudenza, le pronunce sono numerose, ma l’orientamento prevalente è nel senso di distinguere nettamente la mera idea, dal format.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’idea generica che si estrinsechi in una descrizione priva di compiutezza e che necessiti di ulteriori elaborazioni non può essere considerata un’opera dell’ingegno tutelabile ai sensi delle norme della legge sul diritto d’autore.
Per poter formare oggetto di tutela, il format deve estrinsecarsi nella illustrazione di ogni elemento di rilievo che consenta di ridurre al minimo il grado di improvvisazione e quindi, per usare il lessico usato dalla SIAE, di creare dei multipli: struttura narrativa, articolazione delle varie scene, apparato scenico, personaggi fissi nonchè dinamiche di svolgimento, definizione dei ruoli dei personaggi, contenuto, durata di ogni intervento [4], ecc..
In una pronuncia recente, la Corte di Cassazione [5] ha ritenuto che le idee alla base di un programma televisivo, seppur originali, non siano dotate di sufficiente creatività se “non si sviluppano in un canovaccio precostituito” e se, pertanto, lasciano spazio all’improvvisazione e al verificarsi di eventi imprevedibili.
In generale, tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza – di merito e di legittimità – al fine di poter affermarne la sola esistenza, richiedono che il format (i) sia configurabile come opera dell’ingegno – dotata dei caratteri di compiutezza, replicabilità e che lasci poco margine all’improvvisazione, (ii) sia dotato dei caratteri di originalità e creatività.
Tuttavia si osserva che, anche qualora si possa individuare uno schema ricorrente, il format non è una rappresentazione: un programma televisivo ha uno svolgimento che, in relazione alla imprevedibilità dell’elemento umano, non è mai uguale a se stesso. In questo senso deve essere considerato diverso dalle opere dell’ingegno, in cui l’elemento della rappresentazione e della riproducibilità in copie è essenziale.
A fronte del dibattito sugli elementi caratterizzanti del format, a tutt’oggi il legislatore non ha provveduto a fornire una definizione in grado di determinare parametri di valutazione certi e di supportare gli operatori del mercato a strutturare “format” idonei a ricevere tutela giuridica.
La lite, di cui in apertura si è accennato, si è conclusa con una pronuncia sfavorefole a RTI: l’ordinanza del Tribunale di Roma ha infatti ravvisato la contraffazione del programma “Ballando” e la violazione del diritto di proprietà intellettuale [6], inibendo la messa in onda di “Baila!” e in generale di qualsiasi programma, anche con diverso titolo ma avente le caratteristiche del format descritto da RTI nella propria comparsa di costituzione.
Al programma “Ballando” è stata riconosciuta una “creatività sufficiente a differenziarlo da altre gare di ballo” e che si fonderebbe, nell’opinione del Giudice, su taluni elementi caratterizzanti (abbinamento personaggi popolari con persone non note, presenza di una giuria, assegnazione di un premio, ecc.) e che sarebbe possibile rinvenire anche nello schema di “Baila!”.
Per completezza si segnala che RTI ha presentato reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma e ha provveduto a mettere in onda il programma con le modifiche ritenute dalla società sufficienti per evitare di violare l’ordinanza stessa.
La vicenda si è conclusa con la chiusura anticipata del programma da parte di RTI mentre il Tribunale di Roma, rigettando il reclamo, ha confermato il contenuto dell’ordinanza.
A prescindere dalla conclusione di questa vicenda sarebbe auspicabile un intervento legislativo diretto a colmare la lacuna normativa e che introducesse una disciplina intesa a razionalizzare una materia in cui la contrattualistica tra privati da un lato e gli strumenti offerti da SIAE, dottrina e giurisprudenza dall’altro, hanno contribuito a delinearne requisiti e limiti non sempre in maniera univoca.
Una disciplina compiuta del format offrirebbe una più intensa tutela della proprietà intellettuale e degli investimenti – spesso ingenti – effettuati dagli attori del mercato televisivo e della produzione dei contenuti.
[1] Definizione contenuta nel bollettino SIAE n. 66 del 1994, p. 546
[2] Delibera 699/01/CSP
[3] S. LONGHINO, S. PISI in “Format o non format, questo è il dilemma…” in “Il diritto d’autore”, n. 1/2011. Tale definizione si basa sulle riflessioni elaborate in seno al Comitato Tecnico per la redazione del Codice di deontologia del format, composto dai rappresentanti delle categorie interessate e i cui lavori sono stati coordinati dalla SIAE. I lavori del Comitato non sono stati portati a termine ma, come peraltro sottolineato dall’autore, ha prodotto apprezzabili spunti di riflessione.
[4] Tra le varie pronunce, Tribunale di Roma, ordinanza 31 maggio 2007 in DANTe – Diritto d’autore e nuove tecnologie, n. 2/2007.
[5] Cass. 17 febbraio 2010, n. 3817: “In assenza dell’opera dell’ingegno, nessuna tutela può essere accordata solo all’esistente titolo dei programmi (…), mancando l’opera di ingegno cui essi accedono”.
[6] Secondo il giudice non ricorre la fattispecie della concorrenza sleale confusoria per imitazione servile “non potendosi predicare la confondibilità (…) tra i servizi televisivi comunque prestati da diverse emittenti”.
1 Comment
Concordo. Sono assolutamente d’accordo: credo che la decisione del Tribunale di Roma sia stata, allo stato delle normative italiane, aberrante. Ma tant’è…