Plagio limitato a singole parti dell’opera e risarcimento del danno: la parola alla Cassazione sul caso “Gomorra”.

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Con la sentenza n. 12314, depositata lo scorso 15 giugno, la Suprema Corte conferma la propria giurisprudenza in materia di plagio parziale, ribadendo con vigore quanto già in precedenza affermato in relazione alla ravvisabilità della violazione del diritto di esclusiva autoriale anche a fronte di un’attività plagiaria limitata a singole e specifiche parti dell’opera.

La Cassazione estende inoltre la sua analisi ai criteri di quantificazione del danno subito dall’autore dell’opera plagiata, soffermandosi sull’onere di motivazione che incombe al giudice in caso di liquidazione forfettaria del lucro cessante, ai sensi dell’art. 158 LDA.

 

I) I fatti e i primi due gradi di giudizio

La vicenda all’origine della controversia risale al 2008, quando la casa editrice Libra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Roberto Saviano, autore di “Gomorra”, opera letteraria al centro della controversia, e Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. – casa editrice del romanzo – onde sentire accertare la violazione dei diritti morali e patrimoniali di titolarità dell’attrice.

In forza di quanto dedotto dalla Libra, la violazione lamentata era consistita nella riproduzione abusiva, da parte dello scrittore, di alcuni articoli di stampa locale editi dall’attrice, i quali riferivano di eventi di cronaca legati al mondo della camorra campana.

Più precisamente, il principale profilo di illiceità  evidenziato dall’editore atteneva all’omessa citazione, all’interno dell’opera “Gomorra”, delle testate dai quali erano stati estratti gli articoli utilizzati, alcuni dei quali, a detta dell’editore,  “testualmente e fedelmente” riprodotti.

Tale omissione, sottolineava l’attrice, era avvenuta nonostante l’esplicita precisazione, da parte della casa editrice, che la fornitura del materiale giornalistico richiesto da Saviano – necessario alla realizzazione del romanzo – era condizionata alla espressa indicazione, nella successiva opera,  delle fonti utilizzate.

I convenuti, nel respingere le doglianze mosse dall’editore – il quale concludeva, oltre che per il risarcimento del danno, per l’inserimento nell’opera del nome dell’autore e del giornale – fondavano le proprie difese su due distinti argomenti: da un lato, l’addebitabilità delle similitudini rilevate tra gli articoli e il romanzo alla comunanza delle fonti consultate dalle parti; dall’altro, l’irrilevanza quantitativa delle asserite analogie di contenuti rispetto all’economia complessiva del romanzo.

Più segnatamente, in ordine al primo profilo, Saviano e Mondadori evidenziavano come le asserite somiglianze tra gli articoli giornalistici e alcuni passaggi dell’opera letteraria trovassero una loro agevole spiegazione nella identità delle fonti da cui entrambe le parti avevano attinto, liberamente accessibili in quanto relative a fatti di cronaca.

Il giudice di I grado, respingendo le domande attoree, rilevava come la lesione delle prerogative autoriali lamentata dall’attrice, nonchè il pregiudizio alla stessa correlato, fossero esclusi anzitutto dalla evidente eterogeneità tipologica delle due opere.

In particolare, il Tribunale osservava come la peculiarità stilistica dell’opera di Saviano e l’elevato gradiente di creatività che connotava l’architettura del romanzo – originale combinazione tra fatti di cronaca legati al fenomeno camorristico e vicende relative alla storia personale dell’autore – ponesse l’opera su un piano totalmente diverso da quello dell’articolo giornalistico, sancendone la completa autonomia creativa.

In virtù di tali considerazioni,  la sentenza di I grado escludeva del tutto la sussistenza della condotta plagiaria ravvisata dall’attrice, sia nella sua accezione di plagio in senso stretto, sia nella sua più attenuata declinazione di rielaborazione non autorizzata.

Più segnatamente, il Giudice evidenziava che le fonti impiegate dall’autore erano di pubblico dominio, e che la lesione dell’art. 65 LDA, lamentata dall’attrice, era in ogni caso esclusa dalla eterogeneità dell’ambito di sfruttamento delle opere, sia sotto il profilo del mercato editoriale di riferimento, sia sotto quello cronologico, essendo l’utilizzo degli articoli successivo rispetto alla pubblicazione da parte di Libra.

Avverso la sentenza di I grado, la Libra Editrice proponeva gravame davanti alla Corte d’Appello di Napoli, contestando – tra le altre cose- l’asserita inapplicabilità al rapporto instauratosi tra gli articoli e l’opera di Saviano, delle disposizioni di cui agli art. 65, 70 e 101 LDA, le quali espressamente subordinano la libera utilizzazione dell’opera altrui all’indicazione della fonte e del nome dell’autore.

Accogliendo parzialmente l’impugnazione, il Giudice di II grado accertava l’illecita riproduzione all’interno del romanzo “Gomorra” di tre dei sette articoli originariamente pubblicati dai quotidiani locali “Cronache di Napoli” e “Corriere di Caserta”, condannando i convenuti alla rimozione dello stato di fatto – mediante inserimento, in riferimento ad ognuno dei brani illecitamente prodotti, del nome degli autori, delle testate e dell’editore –  e al pagamento di 60.000 euro a titolo di risarcimento del danno.

L’autore e la casa editrice Mondadori decidevano dunque di ricorrere per Cassazione.

 

II) La decisione

Il primo profilo approfondito dalla Suprema Corte attiene alla tutelabilità dell’articolo giornalistico quale creazione autonoma, sulla quale insistono diritti distinti da quelli esistenti sull’opera collettiva alla quale appartengono.

Più segnatamente, gli Ermellini – respingendo il motivo con il quale i ricorrenti rilevavano l’omessa motivata valutazione, nella sentenza di II grado, del carattere creativo degli articoli – evidenziano come la decisione impugnata sia fondata sull’implicito, pacifico presupposto della natura originale degli stessi.

In particolare, la sentenza in commento precisa come la circostanza che gli articoli giornalistici abbiano ad oggetto eventi di cronaca – e dunque avvenimenti di dominio pubblico – non valga ad escluderne la creatività, né tantomeno sia tale da implicare la libera appropriabilità dei contenuti dello scritto.

Nel ricordare che ai fini della proteggibilità come opera dell’ingegno è sufficiente la sussistenza di un gradiente minimo di creatività, la Corte evidenzia, difatti, come il nucleo creativo degli articoli risieda proprio nella personale elaborazione e organizzazione dei fatti di cronaca narrati.

Muovendo da tale riflessione, i giudici di legittimità chiariscono che la bontà della decisione d’appello – la quale ravvisa nel comportamento di Saviano una condotta plagiaria – trova il suo legittimo fondamento nelle specifiche modalità con cui nel romanzo “Gomorra” sono stati riportati i fatti oggetto degli articoli.

Precisamente, la Suprema Corte evidenzia che, nel caso di specie, Saviano non si era limitato alla “mera evocazione di fatti che (..) possono reputarsi nella loro storicità di pubblico dominio”, ma aveva fedelmente e testualmente riprodotto gli articoli pubblicati, senza peraltro citarne la fonte, così appropriandosi indebitamente dell’altrui sforzo creativo.

In particolare – ed è questo uno dei punti nodali della sentenza – i giudici sottolineano come la violazione del diritto di esclusiva non si sostanzi solo e necessariamente nella integrale riproduzione della creazione altrui, potendo la stessa sussistere anche in caso di mera contraffazione, ossia nel caso in cui il plagio interessi solo alcune parti dell’opera, nelle quali non sia ravvisabile il contributo creativo dell’autore della stessa.

In altre parole, nel caso in esame la circostanza che il romanzo “Gomorra” costituisca opera autonoma e originale – profilo, questo, pacificamente riconosciuto sia dal giudice di merito che da quello di legittimità – non esclude la configurabilità di un’appropriazione plagiaria degli articoli editi da Libra, ben potendosi realizzare un plagio meramente parziale, ovvero tale da lasciare intatta l’originalità e creatività delle restanti parti dell’opera.

La Corte afferma, inoltre, la radicale inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 70, comma 1, evidenziando come nella fattispecie concreta l’utilizzazione libera dell’opera altrui non risulti giustificata dalle finalità didattiche e di critica indicate dalla norma.

In ordine al motivo di gravame con la quale i ricorrenti lamentavano l’imposizione, da parte del Giudice di II grado, dell’inserimento nel romanzo – accanto al nome dell’autore degli articoli – anche di quello dell’editore, la Cassazione ne rileva l’infondatezza, evidenziando come la Libra avesse agito in giudizio per la tutela della propria opera collettiva, e dunque anche al fine di vedere inseriti nei brani illecitamente riprodotti tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell’origine degli stessi.

Analogamente infondata, inoltre, è stata ritenuta la doglianza con la quale i ricorrenti negavano la sussistenza di un interesse, da parte dell’editore, all’inserimento del nome degli autori.

Invero, nel respingere il motivo proposto, la Corte argomenta come il diritto dell’editore, quale soggetto al quale spetta lo sfruttamento economico dell’opera, non sia da intendersi come inclusivo della sola opera collettiva, globalmente intesa.

Al contrario, tale diritto si muove su un duplice livello; se da un lato, difatti, esso inerisce l’intera opera, dall’altro si estende ai singoli contributi creativi che la compongono, onde garantire l’effettiva esclusività dell’utilizzazione.

In altre parole, salvi i diritti dei singoli collaboratori dell’opera, davanti alla tutela della esclusività dell’utilizzo delle opere collettive – nel caso di specie, dei giornali – la differenza tra opera collettiva e contributo singolo perde consistenza effettiva.

Come incisivamente chiarito nella decisione, “è ben vero che il diritto d’autore si estende a tutta l’opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all’obiettivo pratico della protezione di cui si tratta, che è di assicurare l’esclusività dello sfruttamento”.

Ne deriva, pertanto, la piena legittimità delle pretese vantate dall’editore, il quale ha lecitamente agito per la tutela del proprio diritto patrimoniale sull’opera complessivamente intesa – inclusiva degli articoli copiati –  consapevole della positiva ricaduta economica che la citazione dei propri contributi avrebbe avuto sui propri interessi.

Unico motivo di impugnazione accolto è quello con il quale i ricorrenti censuravano la liquidazione equitativa del danno operata dalla Corte d’Appello, evidenziando anzitutto l’errata applicazione dell’art. 15 LDA e l’insufficiente indicazione dei criteri valutativi impiegati.

Sul punto, osserva la Corte che, risalendo la pubblicazione dell’opera letteraria al maggio del 2006 – dunque ad epoca successiva alla entrata in vigore del d.lgs. 140/06 – il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, in sede di valutazione del danno, al nuovo art. 158 LDA, così come novellato dalla riforma sopra richiamata.

Più segnatamente, nella sua attuale formulazione, l’art. 158 LDA prevede che la liquidazione forfettaria del lucro cessante si ponga in rapporto di alternatività rispetto a quella basata sui criteri ex art. 2056 c.c., disponendo altresì che il pregiudizio equitativamente determinato non possa essere inferiore al cosiddetto “prezzo del consenso”, ossia al prezzo che il titolare dei diritti avrebbe richiesto se avesse acconsentito allo sfruttamento dell’opera.

Nell’accogliere il motivo di gravame, i giudici di legittimità evidenziano come il ricorso al metodo equitativo, da parte del giudice, imponga a quest’ultimo uno stringente obbligo di motivazione, ovvero di specificare le ragioni della sua adozione in relazione al caso concreto.

Tale obbligo risulta essere stato inadeguatamente adempiuto dalla Corte Territoriale, la quale – osserva la Cassazione – ha omesso di specificare la perdita nella quale si è concretato il lucro cessante lamentato dalla casa editrice, e dunque di enucleare i criteri specifici attraverso i quali è pervenuta alla quantificazione del danno.

In particolare, la decisione pone l’accento sulla evidente peculiarità della fattispecie concreta,  dove l’inesistenza di un rapporto di concorrenza diretto tra l’opera plagiaria e l’opera plagiata desta non poche perplessità in ordine alla natura e alla effettiva consistenza  del lucro cessante lamentato.

Invero, osserva la Corte, risulta difficile comprendere in cosa sia consistito il mancato guadagno della Libra Editrice, atteso che la distribuzione delle due opere è avvenuta nell’ambito di circuiti commerciali totalmente distinti e in diversi periodi di tempo, la prima esaurendosi in un brevissimo arco temporale e comunque più di un anno prima la pubblicazione di “Gomorra”.

In virtù di tali considerazioni, gli Ermellini hanno ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di doglianza proposto, respingendo i restanti e cassando con rinvio la decisione impugnata.

L’ultima partita, quella sul quantum del risarcimento, sarà giocata dinanzi alla Corte d’Appello.

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