Il 7 aprile scorso l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione Europea Melchior Wathelet (“AG”) ha pubblicato le proprie conclusioni nella causa C-160/15 (GS Media BV) nell’ambito della quale la Corte Suprema olandese ha rivolto alla Corte europea una serie di domande di pronuncia pregiudiziale relative alla nozione di comunicazione al pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione.
Il tema non è nuovo all’attenzione della Corte che in tempi recenti con le decisioni nei casi Svensson e Best Water si è già soffermata sui temi legati al rapporto tra linking/framing e nozione di comunicazione al pubblico rilevante ai sensi della direttiva, ma l’opinion di recente pubblicazione sembra segnare un passo in avanti nella riflessione sul tema occupandosi di una fattispecie che ancora non era arrivata direttamente all’attenzione della massima istanza giurisdizionale europea.
1. Il fatto principale e le questioni pregiudiziali
In questo caso infatti i ricorrenti lamentavano la pubblicazione su un sito web di link relativi a siti web che, seppur liberamente accessibili, contenevano materiali protetti dal diritto d’autore – nel caso di specie delle fotografie destinate ad essere pubblicate sulla rivista Playboy – senza l’autorizzazione dei rispettivi titolari dei diritti.
Nel quadro descritto viene in rilievo la nozione di comunicazione al pubblico richiamata dall’articolo 3 comma primo della direttiva 2001/29/CE e la Corte Suprema olandese nutrendo dubbi circa l’effettiva estensione di tale nozione ha rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali che seguono:
“1) a) Se la circostanza che una persona diversa dal titolare del diritto d’autore, grazie ad un collegamento ipertestuale su un sito Internet da essa gestito, rimandi ad un altro sito Internet gestito da un terzo, accessibile a tutti gli internauti, sul quale l’opera viene messa a disposizione del pubblico senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, configuri una “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
b) Se sia rilevante ai fini della soluzione della questione precedente la circostanza che l’opera non fosse già stata messa a disposizione del pubblico in altro modo con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.
c) Se sia rilevante la circostanza che colui che carica il collegamento ipertestuale sia al corrente, o debba essere al corrente, della mancanza di autorizzazione del titolare del diritto d’autore per la messa a disposizione al pubblico dell’opera sul sito Internet del terzo di cui alla prima questione, lettera a) e, eventualmente, del fatto che l’opera non era, in precedenza, stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.
2) a) In caso di soluzione in senso negativo della prima questione, lettera a): se in tal caso si configuri una comunicazione al pubblico, o se questa possa configurarsi, qualora il sito Internet al quale rimandano il collegamento ipertestuale, e pertanto l’opera, siano, sì, accessibili al pubblico costituito dagli internauti, ma non facilmente, cosicché la messa a disposizione del collegamento ipertestuale facilita al massimo il reperimento dell’opera.
b) Se, ai fini della risposta alla seconda questione, lettera a), sia rilevante la circostanza che colui che carica il collegamento ipertestuale sia al corrente, o debba essere al corrente, della circostanza che il sito Internet al quale il collegamento ipertestuale rimanda non è facilmente reperibile per il pubblico costituito dagli internauti.
3) Se occorra tenere conto di altre circostanze al fine di risolvere la questione se si configuri una comunicazione al pubblico quando su un sito Internet venga collocato un collegamento ipertestuale che fornisce l’accesso ad un’opera non ancora messa a disposizione del pubblico in precedenza con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore”.
2. Il punto di vista dell’AG
Prima di proporre alla Corte la propria risposta sulle questioni proposte, l’AG svolge un’attenta analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema ricordando come, nella sentenza Svensson, la Corte ha considerato rilevante, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una comunicazione al pubblico, la circostanza che la comunicazione sia rivolta ad un pubblico nuovo e quindi diverso da quello avuto di mira dal gestore del sito web cui è diretto il link.
Sotto tale profilo la Corte ha riconosciuto come tale requisito non risulti integrato allorquando il sito web cui è diretto il link sia liberamente accessibile, a prescindere dal carattere lecito o meno dei contenuti ospitati. Inoltre, rileva l’AG, nella sentenza BestWater i contenuti del sito oggetto del link erano materiali diffusi contro la volontà degli aventi diritto, ma tale circostanza non ha comunque impedito alla Corte europea di escludere la sussistenza di una violazione del diritto d’autore proprio sulla base della libera accessibilità del sito web cui è diretto il link.
Svolti tali premesse, sintomatiche dell’approccio che l’AG proporrà nel proseguo dell’opinion, l’AG rileva come per determinare quando vi sia una comunicazione al pubblico è opportuno considerare due elementi cumulativi: 1) la sussistenza di un atto di comunicazione di un’opera; e 2) la comunicazione di un’opera ad un pubblico.
Sul primo elemento l’AG osserva come, al fine di assicurare un elevato grado di protezione al diritto d’autore, il legislatore europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbiano adottato una nozione ampia di atto di comunicazione al pubblico che comprende qualsiasi messa a disposizione di un pubblico di un’opera protetta.
Occorre quindi verificare se la predisposizione di un link diretto a un sito web liberamente accessibile possa essere considerata un atto di comunicazione. Sotto questo profilo l’opinione dell’AG è netta: “54. Se è vero che i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet facilitano ampiamente il reperimento di altri siti nonché di opere protette disponibili su tali siti e, di conseguenza, offrono agli utilizzatori del primo sito un accesso più rapido e diretto a tali opere, ritengo che i collegamenti ipertestuali che conducono, anche direttamente, ad opere protette non le «mettano a disposizione» di un pubblico allorché esse sono già liberamente accessibili su un altro sito, ma servano soltanto a facilitare il loro reperimento. Come indicato dalla Repubblica portoghese nelle sue osservazioni, l’atto che concretizza la «messa a disposizione» vera e propria è imputabile alla persona che ha effettuato la comunicazione iniziale”. In buona sostanza l’intervento del gestore del sito che ospita i link non è indispensabile, secondo l’AG, per mettere le opere protette a disposizione degli utenti della rete.
Tali considerazioni inducono, quindi l’AG ad escludere la sussistenza di una comunicazione al pubblico nel caso di specie.
Passando al secondo elemento, per completezza, l’AG sottolinea, richiamando la sentenza Svensson, come la predisposizione di link non sia idonea a raggiungere un pubblico nuovo sempre sul presupposto che il sito oggetto del link sia liberamente accessibile agli utenti della rete. Anche sotto tale profilo l’AG non ravvisa la sussistenza di una comunicazione al pubblico rilevante ai sensi della direttiva.
All’esito dell’articolata analisi svolta l’AG propone, quindi, alla Corte di Giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali rivolte dalla Corte Suprema olandese come segue:
“1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, nell’accezione di tale disposizione, il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso un altro sito Internet sul quale opere protette dal diritto d’autore sono liberamente accessibili al pubblico senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che colui che colloca su un sito Internet un collegamento ipertestuale verso un altro sito Internet, sul quale opere protette dal diritto d’autore sono liberamente accessibili al pubblico, sia al corrente o dovrebbe essere al corrente del fatto che il titolare del diritto d’autore non ha autorizzato il collocamento delle opere in questione su questo altro sito Internet o del fatto che esse non erano state messe in altro modo a disposizione del pubblico in precedenza con il consenso del titolare del diritto d’autore, non è rilevante.
3) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere interpretato nel senso che un collegamento ipertestuale verso un altro sito Internet, su cui opere protette dal diritto d’autore sono liberamente accessibili al pubblico, il quale faciliti o renda più agevole l’accesso degli internauti alle opere in questione, non costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione”.
3. Conclusioni
L’opinione segnalata appare di particolare interesse poiché, ove fosse seguita dalla Corte nella decisione del caso, rappresenterebbe una significativa evoluzione nella giurisprudenza sul tema. Negli scorsi anni, infatti, diverse Corti nazionali anche italiane hanno pacificamente considerato come violazione del copyright la predisposizione di link a siti pur liberamente accessibili, ma contenenti materiale protetto senza l’autorizzazione dei rispettivi titolari. Sotto questo profilo spetterà, dunque, alla Corte stabilire se l’interpretazione proposta dall’AG sia idonea ad assicurare un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei soggetti coinvolti, obiettivo che come anche di recente affermato dalla Corte europea, rappresenta la stella polare in ogni decisione relativa a tali fattispecie.