È giunto alle battute conclusive l’iter di approvazione del Regolamento UE Connected Continent[1] che, oltre a disciplinare le tariffe di roaming[2], detta “norme comuni”, applicabili in tutti i Paesi membri dell’Unione dal 30 aprile 2016, volte a garantire il diritto degli utenti all’accesso ad internet[3].
Due elementi colpiscono subito l’attenzione ad una prima lettura. Innanzitutto, il legislatore europeo ha deciso di intervenire in materia utilizzando un “regolamento”, ossia un atto che detta norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’UE senza necessitare di misure nazionali di recepimento (richieste invece in sede di attuazione delle direttive). Tale scelta non è affatto casuale, posto che obiettivo del Regolamento è proprio quello di dettare “norme comuni a livello dell’Unione europea per far sì che internet continui ad essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato interno”[4]. Si osserva, inoltre, che il Regolamento tutela l’accesso ad internet come diritto degli utenti finali[5], rispetto ai quali gli operatori che fruiscono di internet per fornire contenuti, applicazioni e altri servizi beneficiano della tutela “in via mediata”.
Più in particolare, quanto ai diritti degli utenti finali, l’art. 3 del Regolamento riconosce che, tramite il servizio di accesso ad internet, gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio (art. 3.1).
A loro volta, i fornitori di servizi di accesso ad internet sono obbligati a trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate (art. 3.3).
Ciò non impedisce ai fornitori di accesso a internet di attuare misure ragionevoli di gestione del traffico di carattere temporaneo[6]. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono rispettare una serie di requisiti:
– devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionare;
– non possono essere basate su considerazioni di ordine commerciale;
– devono essere fondate su requisiti di qualità tecnica del servizio (art. 3.3).
Fermi i descritti limiti entro i quali è consentita l’adozione di misure ragionevoli di gestione del traffico, i fornitori di servizi di accesso a internet non possono, invece, bloccare, rallentare alterare, limitare, interferire con, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi[7].
Tale divieto può essere derogato in tre ipotesi eccezionali e temporanee previste dall’art. 3.3, concernenti la necessità di:
– conformarsi ad atti legislativi o provvedimenti amministrativi;
– preservare la sicurezza ed integrità della rete, dei servizi e delle apparecchiature terminali;
– prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea[8].
L’art. 3.5 riconosce la possibilità di fornire servizi, diversi dall’accesso ad internet, “ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni […] solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a internet prestati”.
Al fine di garantire l’effettività dei diritti degli utenti finali, il Regolamento pone in capo ai fornitori di accesso ad internet ulteriori obblighi in tema di trasparenza delle informazioni contrattuali in materia di gestione del traffico, velocità e qualità del servizio di accesso (art. 4). Esso attribuisce, inoltre, alle Autorità nazionali di regolamentazione il potere di imporre “requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, incluso ai fornitori di servizi di accesso a internet” (art. 5).
Spetta a ciascuno Stato membro, a norma dell’art. 6, stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del Regolamento, che dovranno essere notificate alla Commissione europea entro il 30 aprile 2016, data dalla quale decorrerà l’applicazione delle norme in commento
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[1] Proc. 2013/0309 COD, posizione in prima lettura del Consiglio del 23 settembre 2015 (10788/15) in vista dell’adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
[2] Cfr. artt. 7 e 8 del Regolamento.
[3] Cfr. artt. 1-6 del Regolamento, il quale all’art. 2 definisce il “servizio di accesso ad internet” come “un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso ad internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate”.
[4] Cfr. considerando n. 3 del Regolamento.
[5] Ponendosi l’obiettivo di tutelare gli utenti finali, il Regolamento va a modificare la Direttiva 2002/22/CE in materia di “servizio universale”. Il Regolamento non tocca, invece, la Direttiva “accesso” 2002/19/CE.
[6] Cfr. considerando n. 11.
[7] Evidente il richiamo alle bright line rules adottate dalla US Federal Communication Commission a garanzia dell’open internet, basate sui divieti cardine “No Blocking”, “No Throttling”, “No Paid Prioritization” (cfr. www.fcc.gov/openinternet). Peraltro, ai sensi del Regolamento, tra le condotte vietate non rientrano le tecniche di compressione dei dati non discriminatorie che riducono le dimensioni di un file di dati senza alcuna modifica dei contenuti (cfr. considerando n. 1).
[8] Al riguardo, il considerando n. 15 del Regolamento chiarisce che non possono considerarsi “eccezionali” le congestioni che, in quanto prevedibili e ricorrenti, derivano da una carenza cronica che deve piuttosto essere risolta con interventi di espansione della capacità di rete.