Nuova collegialità in tempo di COVID. Democrazia in azione e partecipazione dei soci di minoranza: prime riflessioni sugli artt. 73 e 106 del decreto legge Cura Italia

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We are a democracy. We do not live from coercion but from sharing knowledge and participation. This is a historical task and can only be accomplished together” Chancellor Merkel, 19 marzo 2020

Nelle parole del Cancelliere Tedesco c’è già tutto. Ci sono tutti, ma proprio tutti ,i principi su cui abbiamo costruito la contemporanea idea di vita sociale e partecipazione civica in Europa.

Accarezzo l’idea che alcuni concetti fondamentali abbiano, già prima di questo epocale intervento destinato ai libri di storia, ispirato e guidato la penna del legislatore italiano di emergenza nel testo del DL Cura Italia del 17 marzo 2020. Oggetto di queste prime riflessioni sono due disposizioni dettate per favorire il perdurare della vita democratica durante il “distanziamento sociale” da Corona Virus.

Ogni emergenza, per quanto affrontata e gestita da istituzioni saldamente democratiche e attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di normazione primaria e secondaria che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione, comporta una restrizione delle libertà civili. Il COVID 19 ci ha portato all’adozione di comportamenti di isolamento ed alla immediata riconversione in distance e digitale di intere parti dell’economia e dell’intero settore dell’education.

C’è sicuramente un’altra parte della vita collettiva che deve essere riconvertita, al più presto, oltre al sistema scolastico e universitario: quella della partecipazione individuale agli organismi collegiali, siano gli stessi espressione di soggettività pubblicistiche e quindi di partecipazione politica, siano gli stessi espressioni di soggettività giuridiche privatistiche, profit e no profit, cioè dalle assemblee di società per azioni agli organi direttovi di associazioni, fondazioni e Terzo Settore.

Se sono le libertà individuali ad essere compromesse dai provvedimenti di cura pubblica, se la libertà più vera e profonda è data dalla partecipazione, è la stessa partecipazione che deve essere aiutata a cambiare forma: gli art. 73 e 106 mirano – nelle intenzioni del legislatore – a consentire l’esplicarsi concreto di questo ragionamento, che è un ragionamento complessivo di partecipazione civica.

Non è un caso che possa essere svolto in modo quasi simmetrico per forme di libertà politica in senso proprio, come per i Consigli degli Enti locali, per forme di libertà associativa o comunque solidaristica, come per gli organi di associazioni e fondazioni, e per forme di libertà economica, come nelle assemblee delle società di capitali.

La tecnologia, infine, che occupa una parte importantissima della nostra quotidianità sempre, ed a maggior ragione in questi giorni, consente tutto questo e si presta ad essere impiegata “a fini di libertà” (è già accaduto in emergenze più lontane da noi, a partire dalla “primavera araba” che ha visto i social network strumento protagonista di una informazione no condizionata dal potere politico-militare), e non solo come un invadente grande fratello. Più avanti un richiamo più operativo, n particolare per gli Enti pubblici.

Venendo al dettaglio delle disposizioni, l’art. 73 è rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, il primo comma – in via transitoria ed al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 – consente che i consigli di comuni, province e città metropolitane nonché le giunte comunali possano riunirsi in teleconferenza, anche qualora non avessero già previsto e regolamentato tale modalità di svolgimento delle sedute nei propri regolamenti di funzionamento. Quali sono i parametri da rispettare per garantire la regolarità della seduta e quindi delle decisioni collegiali ivi assunte? La disposizione in commento obbliga al rispetto di criteri ditrasparenza e tracciabilitàpreviamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco. E’ parimenti necessaria l’individuazione di  sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, che assicurino la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantiscano adeguata pubblicitàdelle riunione, ove previsto. Non è chiaro se lo streaming in differita (in sostituzione di una diretta web) possa assicurare il soddisfacimento di quest’ultimo requisito. Ad avviso di chi scrive, la “pubblicità” deve essere assicurata attraverso un meccanismo di condivisione live di ciò che accade in seduta collegiale, senza che il lack temporale tra svolgimento della riunione e diffusione esclusivamente in differita possa compromettere la partecipazione democratica alla vita politica locale.

Quanto al secondo comma, sempre in via transitoria e fino al termine dello stato di emergenza COVID, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale (compresi per esempio tutti gli Ordini Professionali), nonché degli enti e degli organismi delsistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Da un punto di vista operativo, si potrebbe suggerire l’adozione di regole di funzionamento attraverso atti monocratici, contingibili ed urgenti, di cui di norma è consentita dai diversi ordinamenti l’adozione da parte delle figure apicali di enti ed organi, da “convalidare” e trasformare in disposizioni regolamentari nella prima seduta dell’organo collegiale riunito in video conferenza.

Il quarto comma del medesimo articolo, permette anche alle associazioni “private” (ndr: tutti i soggetti giuridici a natura associativa, riconosciuti e non riconosciuti) nonchè alle fondazioni lo svolgimento delle sedute dei propri organi in videoconferenza, anche se non già previsto dalle norme secondarie ed interne di funzionamenti. Sono del pari richiamati i criteri ditrasparenza e tracciabilitàpreviamente fissati, e la necessità dell’adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché l’adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto.

Il comma 5 pare suggerire di adottare sistemi di videoconferenza oggi ad accesso gratuito (stante le azioni di sostegno in tal senso adottate da molti provider di sistemi di collegamento audio video in distance), e comunque di finanziare un investimento di tal genere con risorse proprie già disponibili a bilancio.

Venendo invece alle norme sullo svolgimento delle assemblee di società, la disposizione di interesse è costituita dal richiamato art. 106 del decreto Cura Italia. La disposizione prevede deroghe alla disciplina del codice civile quanto ai termini di convocazione rendendoli più ampi ed a partire dal secondo comma a facilitare la partecipazione in assemblea pur nel rispetto del distanziamento sociale da COVID 19. In particolare, le società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici avranno la chance di prevedere – nello stesso avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie – l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. E’ possibile altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Il terzo comma attribuisce alle sole società a responsabilità limitata la possibilità di consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate potranno designare, anche se lo Statuto prevede diversamente, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, per le assemblee ordinarie o straordinarie e prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite lo stesso rappresentante designato cui conferire anche deleghe o subdeleghe. Le medesime disposizioni in tema di rappresentante si applicano in forza dello stesso decreto Cura Italia, oltre alle quotate, anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.  Anche le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF.

Le considerazioni conclusive non possono non mettere in evidenza il grande sforzo compiuto dal legislatore d’emergenza per consentire il più possibile che le “formazioni sociali” in cui ogni cittadino esprime e sviluppa la propria personalità continuino a svolgere la propria funzione costituzionale (art.2 Cost.), garantendo in duplice profilo: sia al singolo di continuare a partecipare alla vita politica, sociale, ed economica del Paese sia pure con modalità nuove e diverse, quali la videoconferenza; che allo stesso soggetto giuridico intermedio di individuare con un certo grado di autonomia (e conseguente responsabilità)  le modalità concrete di questo nuovo e tecnologico approccio partecipativo.

Il legislatore d’emergenza ha quindi fatto il suo. Quanto ben fatto, lo si potrà osservare e dire solo dopo una prima fase applicativa. Sarà ora fondamentale che tutte le formazioni sociali intermedie prese in considerazione dagli artt. 73 e 106 del Cura Italia, leggano questo “salto nel virtuale” come un presidio alla partecipazione democratica alla vita del paese e si adoperino fin da subito, e fattivamente per far sì che il #iorestoacasa, che già tanto incide sulla libertà individuale di tutti noi, non comporti – anche e necessariamente – un allontanamento dalla vita politica, sociale ed economica del Paese ma diventi strumento di costruzione di una comunità sodale e solidale.

Una menzione speciale, in questo quadro, va al progetto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, di “solidarietà digitale”.

L’obiettivo dichiarato è pienamente coerente con l’esigenza di non arretrare nella partecipazione democratica: si intende aiutare, attraverso l’innovazione, cittadini, pubblica amministrazione, professionisti e aziende a continuare la propria attività e le proprie abitudini di vita, rispettando le disposizioni per il contenimento e il contrasto del Coronavirus.

Il progetto di solidarietà digitale mette a disposizione alcuni servizi gratuiti che permettono di lavorare da remoto, tra questi: utilizzo di connessione gratuita, utilizzo di piattaforme di smart working avanzate, piattaforme di e-learning e di accesso a servizi pubblici digitali online.

Ci piacerebbe vedere presto l’elenco esplicitamente integrato da applicativi nativi e/o selezionati per lo svoglimento delle sedute collegiali a distanza ai sensi della recente normativa di emergenza.

Per consultare i servizi disponibili cliccare sul seguente link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

 

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