Mass media e rappresentazione dell’immagine femminile

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INDICE: 1. IL RUOLO DEI MEDIA NELLA COSTRUZIONE SOCIALE DELLA REALTA’ – 2. I MEDIA TRADIZIONALI: LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE – 2.1. IL MODELLO DELINEATO DAL COMITATO MEDIA E MINORI: PIÙ SPAZIO A INTELLIGENZA E CREATIVITÀ – 2.2. AGCOM: DALLA DELIBERA N 442/2017/CONS (RACCOMANDAZIONE SULLA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELL’IMMAGINE DELLA DONNA NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DI INTRATTENIMENTO) ALLE SANZIONI – 2.3.  LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NELLA PROGRAMMAZIONE RAI – 2.4.  RAPPRESENTAZIONE DELL’IDENTITÀ FEMMINILE NELL’ATTIVITÀ DEI CORECOM – 3. INTERNET: LE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE DEI VIDEO E I SOCIAL NETWORK – 3.1. DALLE RACCOMANDAZIONI ALLA NORMATIVA COGENTE: IN ATTESA DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA SMAV – 3.2. I RIFLESSI DELLA NUOVA DIRETTIVA SMAV SULLA RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE: OPPORTUNITÀ E LIMITI – 3.3. SOCIAL MEDIA: VERSO LA FINE DEL GENERE?

  1. IL RUOLO DEI MEDIA NELLA COSTRUZIONE SOCIALE DELLA REALTA’

In occasione della Giornata internazionale della donna, il presente contributo muove dall’esigenza di verificare come i mezzi di comunicazione, dai più tradizionali a quello più recenti, rappresentino l’immagine femminile, anche in relazione ai crescenti fenomeni di odio e di cronaca nera che riguardano donna.

La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nella formazione del discorso pubblico e del comune sentire. Le società cambiano anzitutto a partire dalla comunicazione (MORCELLINI). Per questo, la modalità in cui si sceglie di raccontare la figura femminile in generale, – e la violenza contro le donne in particolare – non è neutro.

Anche la semplice definizione di “amore criminale” o di “amore malato” rispetto ai casi di femminicidio nasconde in sé una forma di indulgenza, di giustificazione, perché descrive il fatto come un gesto d’amore, sia pure deviato.

Che i media possano influenzare la comune opinione sulla donna, è affermato dalla stessa Convenzione di Istanbul[1] che all’art. 17 menziona esplicitamente il ruolo dei media nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere.

Il tema della rappresentazione della donna nei media ha assunto una particolare rilevanza nel dibattito pubblico, non solo per quanto concerne i mezzi tradizionali ma anche per quanto circola in rete.

Può perciò essere utile, in questo contesto, analizzare brevemente l’attività svolta da AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) e dai CORECOM (Comitati Regionali per le Comunicazioni), suoi organi funzionali decentrati sul territorio[2].

  1. I MEDIA TRADIZIONALI: LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

L’Autorità Garante per le Comunicazioni ha da sempre posto particolare attenzione nell’assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni e nell’esercitare la funzione di garanzia dell’utenza contrastando ogni forma di discriminazione.

L’ambito di azione dell’Autorità è determinato dalla legge e occorre prendere atto che oggi il sistema è dicotomico: la normativa oggi vigente attribuisce all’Autorità poteri di monitoraggio e controllo solo rispetto ai media tradizionali, restando escluso il mondo online, rispetto ai quali sarebbe opportuno un intervento del Legislatore volto sia a uniformare il sistema audiovisivo che a rafforzare i poteri dell’Autorità rispetto ai nuovi media.

Con particolare riferimento alle emittenti televisive, attualmente la normativa di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona è contenuta nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d. lgs. n. 177 del 2005); in particolare, l’articolo 3 include tra i principi fondamentali il rispetto della dignità umana, l’art. 10, comma 1, affida all’Autorità il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni mentre l’articolo 32, al comma 5, prevede che tutti i servizi media audiovisivi non debbano consentire alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Il TUSMAR ha recepito nel suo corpo normativo il Codice Media e minori – che era un codice di autoregolamentazione delle emittenti TV e del Comitato Media e Minori, approvato nel 2002 e recepito dal T.U. all’art. 34 – che ha contribuito, in particolare, a introdurre un sistema di tutela differenziata per fasce orarie.

Soffermandoci in particolare sulla rappresentazione della donna in TV, appare rilevante segnalare gli interventi del Comitato Media e Minori e di AGCOM.

2.1. IL MODELLO DELINEATO DAL COMITATO MEDIA E MINORI: PIÙ SPAZIO A INTELLIGENZA E CREATIVITÀ

Nella seduta del 2 marzo 2004, agli albori del suo insediamento, il Comitato Media e Minori approva un documento particolarmente critico in ordine alla rappresentazione della donna in televisione, in cui afferma che “quello che la televisione rappresenta e rafforza ogni giorno è ‘un modello’ più che semplicemente un’immagine femminile. Le donne, questo ci dice la televisione, per lo meno quelle giovani e belle, trovano normale usare il proprio corpo e l’ammiccamento erotico continuo come un mezzo per ‘arrivare’. Questo è il messaggio prevalente, inequivocabile quanto inaccettabile.”

Da qui, l’invito alle emittenti televisive, firmatarie del codice di autoregolamentazione, affinché:

  • si presti maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentate le donne, soprattutto nelle pubblicità e nei programmi di intrattenimento. In particolare, per quanto riguarda la pubblicità potrebbe essere promosso un confronto con gli inserzionisti e le agenzie pubblicitarie su questi temi;
  • si favorisca l’accesso delle tante straordinarie competenze e dei talenti femminili nel campo dello spettacolo affinché anche in questo campo emergano l’intelligenza e la creatività delle donne piuttosto che il mero apparire;
  • si individuino, proprio a partire dal tema della donna, spazi specifici di critica televisiva relativa agli argomenti di interesse educativo per i minori.

2.2. AGCOM: DALLA DELIBERA N 442/2017/CONS (RACCOMANDAZIONE SULLA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELL’IMMAGINE DELLA DONNA NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DI INTRATTENIMENTO) ALLE SANZIONI.

L’Autorità è intervenuta, in tempi più recenti, con la Delibera n. 442/17/CONS del 24 novembre 2017, attraverso una Raccomandazione “sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento” – precisando che la raccomandazione assume valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 7, comma 2, lett. a), 10, comma 1, e 32, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Con l’obiettivo di garantire una rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile e la promozione di programmi che non inducano ad una fuorviante percezione dell’immagine femminile, la Raccomandazione richiama, in particolare, le emittenti televisive in ordine alla necessità di garantire un’informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica che faccia emergere in maniera chiara l’oggetto della notizia e la differenza tra fattispecie penalmente rilevanti, come ogni forma di violenza, e quelle penalmente non rilevanti ma comunque inadeguate. In tali ultimi casi l’informazione è chiamata ad uno sforzo di denuncia e di segnalazione critica anche in virtù del moltiplicarsi di episodi gravemente lesivi della dignità umana ma in particolare di quella femminile, salvaguardando le vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di parola e alla garanzia di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato.

Non molti sono invece i casi in cui sono stati riscontrati comportamenti illeciti e che sono sfociati nell’adozione di un provvedimento sanzionatorio.

La casistica si ricollega generalmente all’esigenza di tutela dei minori e quindi a ipotesi in cui vi siano scene di violenza, pornografiche o una rappresentazione dell’immagine femminile che possa nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale del minore.

  • Due esempi di casi sanzionati dall’Autorità

Si ricorda, in proposito, la decisione con la quale Agcom ha irrogato alla RAI la sanzione del pagamento di euro 50.000,00 per la violazione delle disposizioni dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, perché in un programma del canale Rai Uno, trasmesso nella fascia pomeridiana (fascia c.d. protetta per i minori), aveva avuto luogo un dibattito basato sulla contrapposizione dei modelli femminili della donna italiana con quella dell’Est Europa. Durante la conduzione del programma era emersa con chiarezza, come evidenziato dalla delibera, “un’immagine della donna intrisa di pregiudizi e avvolta da un palpabile velo di discriminazione, alimentata da semplificate e superficiali rappresentazioni delle caratteristiche delle donne dei due gruppi di popolazione, che hanno concorso a veicolare un immaginario femminile connotato da evidenti stereotipi, espressione di un pensiero basato su una cultura di genere fondamentalmente asimmetrica” (delibera Agcom 27.7.2017 n. 171/17/CSP).

In un’altra decisione, Agcom ha condannato ad una sanzione di 50.000 euro R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Canale 5”, perché nel corso del programma “Pomeriggio 5” aveva  trasmesso, in fascia oraria protetta, contenuti riguardanti un caso di cronaca inerente l’intervista ad una ragazza,  ustionata in molteplici parti del corpo in seguito ad un tentativo di rogo con uso di benzina, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Disposizione a tutela dei Minori). Nelle argomentazioni che hanno portato alla condanna si legge che  “le parole della conduttrice rischiano di veicolare un messaggio distorto volto a trovare nel ‘troppo amore’ la motivazione che spinge alcuni uomini a comportamenti violenti e di rilevanza penale nei confronti delle donne, colludendo così con le dinamiche perverse e patologiche che sostanziano il rapporto vittima-carnefice, nell’ambito del quale quest’ultimo si sente legittimato ad esercitare continue pressioni e coercizioni fisiche e psicologiche sulla vittima a fronte di una relazione caratterizzata da profonda dipendenza affettiva.” (delibera Agcom 27.7.2017 N. 168/17/CSP).

  • L’archiviazione per “Amore criminale”

In relazione al tema del femminicidio, in un’altra decisione adottata nel 2015, l’Autorità aveva deciso invece di archiviare la segnalazione presentata contro il programma Rai “Amore criminale”, in onda in prima serata, per alcuni contenuti violenti, potenzialmente nocivi per lo sviluppo psichico e morale dei minori.

Detto programma si basava su storie di femminicidio, ricostruite con la tecnica della docu-fiction, sulla base della verità processuale e di testimonianze raccolte, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato.

L’Autorità archiviava il caso, rilevando che i profili critici contenuti nel programma la puntata contestata di “Amore Criminale” apparivano controbilanciati da una serie di elementi contestuali che, nell’ambito dell’analisi del contenuto del testo televisivo, andavano tenuti in debita considerazione. In particolare, emergevano con chiara evidenza le finalità di denuncia proprie della trasmissione, volta a stigmatizzare il femminicidio e comunque la violenza agita sulle donne (delibera Agcom 12.5.2015  n. 78/15/CSP).

  • LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NELLA PROGRAMMAZIONE RAI

Per quanto riguarda la RAI, si segnalano gli obblighi previsti dal  Contratto di servizio pubblico, entrato in vigore l’8 marzo 2018.

Il Contratto prevede, tra gli altri, un articolo specificatamente dedicato alla parità di genere, l’art.9. che, al comma 1, stabilisce che “la Rai assicura nell’ambito dell’offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne”.

Nel corso del 2019 CARES-Osservatorio di Pavia ha realizzato, per il secondo anno consecutivo, il Monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai.

I risultati evidenziano una programmazione che si caratterizza per una rappresentazione complessivamente rispettosa della dignità femminile e dell’identità di genere: le violazioni sono isolate e riguardano solo 3 trasmissioni.

Sotto il profilo del rispetto della dignità e dell’identità femminile e dell’attenzione alle questioni di genere, in particolare alla violenza contro le donne, si possono considerare sostanzialmente ottemperati i principi che impegnano la Rai in questa direzione e sottoscritti con il Contratto di servizio 2018-2022.

Le conclusioni del monitoraggio evidenziano invece una certa ambivalenza riguardo alla ricorrenza di stereotipi puntuali: le forme più gravi e palesi, che si configurano come chiaramente discriminatorie, sono piuttosto contenute e in diminuzione rispetto al 2018 (2,2%, 2019; 4,4%, 2018); un po’ più diffuse sono invece le forme sottili, spesso divulgate inconsapevolmente, anch’esse in diminuzione rispetto al 2018 (3,8%, 2019; 7,8%, 2018). Diminuiscono però anche le trasmissioni che sfidano gli stereotipi di genere promuovendo identità, modelli di ruolo e relazioni di genere innovative (dal 7,5% del 2018 al 4,1% del 2019), la cui testimonianza ha un ruolo sociale importante. Gli stereotipi, infatti, sono prodotti culturali estremamente pervasivi e informano facilmente i contenuti televisivi, essendo ampiamente diffusi nella cultura del nostro paese. Tuttavia, possono essere evitati – perlomeno a livello autoriale e redazionale – avendo cura di fornire contenuti e notizie basate su una conoscenza approfondita e complessa (non pregiudizievole) della realtà, e di più, possono essere messi in discussione attraverso immagini di donne e di uomini innovative, rappresentazioni di modelli di ruolo e relazioni di genere in grado di cogliere i cambiamenti sociali in atto, a favore del progresso delle pari opportunità.

  • RAPPRESENTAZIONE DELL’IDENTITÀ FEMMINILE NELL’ATTIVITÀ DEI CORECOM

Anche l’attività dei CORECOM è stata caratterizzata da una costante attenzione alle problematiche dell’identità di genere, e da una assidua azione di monitoraggio per prevenire, sulle emittenti radiotelevisive locali, la trasmissione di messaggi discriminatori, offensivi o degradanti.

In questo quadro, inoltre, alcuni Comitati hanno promosso ulteriori iniziative di studio e approfondimento, che hanno poi ispirato l’esercizio delle loro funzioni istituzionali.  Si va dal Protocollo d’intesa su “Donne e media”, proposto dal Corecom Emilia-Romagna nel 2014,  al fine di promuovere un’informazione attenta a valorizzare l’identità di genere e a sensibilizzare il territorio regionale sul tema degli stereotipi di genere, a varie iniziative del Corecom Puglia, che ha realizzato, fra le altre, una interessante ricerca insieme all’Università degli Studi del Salento, intitolata “Non è amore malato”;  dal Protocollo d’intesa “Donne e Media nel Lazio” realizzato  dal Corecom Lazio con la finalità di incoraggiare sui media regionali la diffusione di una informazione e di una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile, a diverse iniziative del  Corecom Lombardia, che  ha fra l’altro realizzato due ricerche sull’immagine della donna nelle emittenti lombarde, da cui sono emersi risultati inediti, che hanno fatto discutere, fra cui  – in sintesi – il ruolo sostanzialmente ancillare, sino a qualche anno fa, della componente femminile rispetto alla netta preponderanza maschile nella comunicazione regionale.

  1. INTERNET: LE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE DEI VIDEO E I SOCIAL NETWORK

3.1. DALLE RACCOMANDAZIONI ALLA NORMATIVA COGENTE: IN ATTESA DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA SMAV

L’utilizzo dei media tradizionali (televisione lineare) è costantemente calato negli ultimi anni a favore del consumo di video on demand o della fruizione di contenuti audiovisivi (compresi quelli generati dagli utenti) su richiesta e mediante piattaforme di condivisione video.

Il paradigma del rapporto Stati-Rete è finora stato quello del non intervento e quindi dell’assenza di ogni regolamentazione cogente della Rete.

Sul punto della estensione di alcune regole previste per i servizi di media audiovisivo anche alle piattaforme online, si segnala il Regolamento di Agcom in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech (delibera Agcom 157/19/CONS del 15 maggio 2019) che ha inteso anticipare i contenuti della nuova direttiva SMAV in materia di contrasto ai discorsi d’odio.

Il regolamento approvato ha infatti previsto, nelle more del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2018/1808, l’avvio di procedure di
co-regolamentazione affinché non solo i fornitori di servizi di media audiovisivi, ma anche le piattaforme per la condivisione di video predispongano codici di condotta recanti misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di istigazione all’odio e di violazione dei principi sanciti a tutela della dignità umana.

Il menzionato approccio dicotomico è stato parzialmente superato solo dalla nuova Direttiva SMAV (Direttiva UE 2018/1808, che attende di essere recepita in Italia; i termini sono scaduti il 19 settembre 2020) che prevede una regolamentazione delle piattaforme di Internet con riferimento alla organizzazione del contenuto ospitato e impone obblighi non solo in relazione a contenuti illeciti ma anche a contenuti considerati dannosi per il pubblico o che possono nuocere ad alcuni soggetti vulnerabili.

La direttiva 2018/1808 introduce un principio di regolazione delle piattaforme online imponendo loro alcuni obblighi di comportamento finalizzati sia ad equilibrare parzialmente il rapporto con i mezzi di diffusione tradizionali di SMAV, sia a proteggere gli utenti da contenuti illegali o comunque pregiudizievoli. La direttiva attenua quindi parzialmente l’asimmetria regolamentare tra broadcaster tradizionali e piattaforme di video-sharing.

Per quanto riguarda i poteri delle autorità nazionali di regolazione, la direttiva introduce disposizioni di principio volte a rafforzarne “l’indipendenza giuridica dal governo e l’indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato” (v. nuovo art. 30).

3.2. I RIFLESSI DELLA NUOVA DIRETTIVA SMAV SULLA RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE: OPPORTUNITÀ E LIMITI

La nuova direttiva non tocca direttamente il tema della rappresentanza femminile nei servizi di media audiovisivo.

Tuttavia,  sul fronte della lotta all’hate speech, il considerando n. 45 della direttiva SMAV segnala la necessità di stabilire norme proporzionate, anche per le piattaforme per la condivisione di video, volte a proteggere i minori e il grande pubblico da contenuti nocivi e discorsi di incitamento all’odio: “[n]uove sfide si presentano, in particolare in relazione alle piattaforme per la condivisione di video, su cui gli utenti, in particolare i minori, fruiscono in misura crescente di contenuti audiovisivi.

Questo incipit del considerando trova poi adeguata collocazione nella parte dispositiva dell’atto normativo (art. 28-ter) che impegna gli Stati membri ad adottare misure adeguate anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video per tutelare:

– i minori da programmi video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale;

– il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro del gruppo.

La soluzione individuata dal Legislatore europeo preme su una azione condivisa:

  • da un lato incoraggiare la co-regolamentazione;
  • dall’altro continuare a permettere ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria, conformemente al diritto dell’Unione e nel rispetto della libertà di espressione e informazione nonché del pluralismo dei media.

L’autoregolamentazione delle piattaforme è sì un mezzo efficace, ma forse non del tutto sufficiente: si considerino, ad esempio, i risultati derivanti dall’ultimo rapporto sull’applicazione del Codice di condotta per contrastare i discorsi d’odio illegali online, sottoscritto nel maggio 2016, dalla Commissione europea e dalle maggiori piattaforme di social media (Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft).

Nel report pubblicato a febbraio 2019, le aziende coinvolte hanno rimosso in media il 71,7% dei contenuti segnalati dagli utenti e dalle organizzazioni della società civile. Certo i casi di rimozione sono cresciuti costantemente dal maggio 2017 al dicembre 2018 (data dell’ultima elaborazione dei valori), ciononostante sussistono delle differenze nazionali rilevanti: le percentuali di rimozione dei contenuti vanno dal 38% del Portogallo al 100% di Cipro. Differenze si segnalano anche tra le piattaforme: Twitter ad esempio è piuttosto lento o restio a rimuovere contenuti, dando seguito a solo il 43,5% delle segnalazioni.

Permangono quindi delle perplessità sull’efficacia della scelta operata di affidare funzioni di controllo e vigilanza a operatori privati. Vero è che il regime di co-regolamentazione consente di limitarne il potere, ma non possiamo dimenticare che questi soggetti operano in virtù di logiche legate al profitto.

Sarebbe forse stato preferibile un legislatore meno avaro nel dettare indicazioni cogenti, alle quali sia il potere regolamentare delle autorità indipendenti che gli atti di self-regulation degli organismi rappresentativi di settore avessero l’obbligo di attenersi: lasciare alla buona volontà delle piattaforme la tutela dei diritti fondamentali in rete e affidare alle grandi multinazionali di Internet la potestà di decidere su cosa deve o non circolare nella pubblica arena, rischia di indebolire l’effettività della tutela.

3.3. SOCIAL MEDIA: VERSO LA FINE DEL GENERE?

Da ultimo, si segnala la innovativa tesi su social media e fine del genere, in base alla quale l’utilizzo sempre più massiccio dei social media a discapito della TV generalista potrebbe rivelarsi una nuova opportunità per il genere femminile. Secondo Johanna Blakley, ricercatrice presso l’University of Southern California’s Annenberg School for Communication, sono le donne a guidare la rivoluzione dei social media, in quanto prime utilizzatrici.

In altri termini, nei social media le classificazioni legate ad aspetti demografici o al genere sono meno importanti di quanto lo sono per i media tradizionali, che usano queste categorie per definire la programmazione dei propri palinsesti. Gli algoritmi di funzionamento dei social media sono, invece, basati sull’analisi e individuazione degli interessi delle persone, a prescindere dall’età o dal sesso.  In questo senso la ricercatrice parla di “fine del genere”.

Di conseguenza, si ipotizza che le società che si occupano di media assumeranno tra le loro fila un numero di quote rosa sempre maggiore, e che queste sfateranno molti degli stereotipi femminili, come che quello secondo cui il gentil sesso non sa guidare. Le differenze tra i generi si indeboliranno creando un unico genere o nessun genere.

[1] Ci si riferisce al Trattato approvato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ad Istanbul, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, per favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli. Firmata da 32 Paesi, la Convenzione è stata approvata all’unanimità dal parlamento italiano il 19 giugno 2013

[2] I Corecom operano a livello territoriale regionale nell’esercizio della delega loro attribuita da Agcom avente ad oggetto l’attività di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, previste a norma dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249

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About Author

Dopo la laurea in Diritto processuale civile con il massimo dei voti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano e il perfezionamento quale giurista d’impresa presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università Bocconi, è avvocato presso il Foro di Milano, patrocinante in Cassazione e nelle altre giurisdizioni superiori. Dal 2018 è Presidente del CORECOM Lombardia (Comitato Regionale per le Comunicazioni), authority della Regione Lombardia e organismo funzionale decentrato dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM), delegato alla trattazione del contenzioso fra utenti e operatori delle telecomunicazioni, nonché a funzioni di controllo e vigilanza in materia di audiovisivo. Autrice di studi e pubblicazioni in materia di diritto delle comunicazioni e dei nuovi media. Fra i titoli più recenti: L’altro Virus – Comunicazione e disinformazione al tempo del Covid 19, con Massimo Scaglioni, Edizioni Vita e Pensiero, 2020; Libro bianco Media e minori – L’educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus - Rubbettino editore, 2021.

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