Internet marketing e software: sanzioni per pratiche commerciali scorrette

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Con provvedimento del 3 novembre 2010, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha comminato a Euro Content Ltd (società di diritto inglese con sede operativa a Francoforte, di seguito “EC”) sanzioni per 960.000 euro per pratiche commerciali scorrette commesse in danno dei consumatori nel settore del marketing su internet e produzione di software.

Tale esito è stato raggiunto al termine del procedimento istruttorio PS6031, avviato – secondo quanto dichiarato dall’AGCM – a seguito del più alto numero di segnalazioni dei consumatori e delle loro associazioni finora mai registrato  in applicazione del Codice del consumo.

Secondo quanto accertato dall’Autorità, EC avrebbe posto in essere condotte contrarie al Codice del consumo, in particolare agli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 relativi alle pratiche scorrette e aggressive.

Le condotte contestate avrebbero apparentemente presentato un coinvolgimento iniziale di Google: i consumatori, infatti, digitando nella stringa di ricerca di Google i nomi di determinati software con la parola “gratis” o “gratuito”, sarebbero stati diretti da Google verso il sito di EC. I consumatori sarebbero, quindi, stati indotti  a scaricare dei software dal sito internet di EC nell’erronea convinzione della loro gratuità, per trovarsi, invece, inconsapevolmente vincolati da un contratto di abbonamento oneroso. Le relative condizioni contrattuali, inoltre, erano indicate mediante un semplice acronimo (CGV) di scarsa chiarezza e comprensibilità e non vi era alcuna evidenza circa l’esplicita accettazione delle  stesse, né della possibilità di esercitare il diritto di recesso. Una volta concluso il contratto e dopo la scadenza del termine per recedere, EC avrebbe, quindi, inviato ai consumatori richieste di pagamento  dei relativi canoni e solleciti , paventando l’avvio di azioni legali nonché la  notifica del mancato pagamento a “diverse agenzie di credito”.

Dato il coinvolgimento iniziale di Google nella vicenda, in sede di istruttoria l’AGCM ha approfondito gli aspetti relativi sull’effettivo ruolo del motore di ricerca nello svolgimento dei fatti contestati. A tale riguardo, in sede di istruttoria è emerso che EC per pubblicizzare il proprio sito su internet ha utilizzato diversi siti di collegamento (c.d. siti ponte), pubblicizzati per mezzo della piattaforma Google Adwords (il programma pubblicitario on line di Google). Google UK e Google Italy S.r.l. sono, quindi, state sentite dall’AGCM, in sede di audizione, al fine di acquisire informazioni in merito. Tali società hanno negato di aver intrattenuto relazioni contrattuali con EC e hanno invece affermato di aver avuto come cliente la società Silver Retail Services Ltd (“SRS”), alla quale è subentrata EC solo in un secondo momento. SRS ha acquistato da Google Adwords un elevato numero di parole-chiave connesse al settore dei prodotti software, quali “scarica”, “download”, “antivirus” insieme a termini quali “gratis”, “gratuito”, “free”. Google ha, tuttavia, dichiarato di aver sospeso, in un secondo momento, tutti gli account di SRS in quanto gli stessi risultavano contrari alle regole di policy di Google Adwords, proprio in ragione della loro natura di “siti-ponte” e/o finalizzati alla vendita di prodotti generalmente disponibili gratuitamente, sebbene dalle dichiarazioni di alcuni consumatori risulterebbe che tali siti ponte erano attivi anche successivamente.  Tra questi vi erano anche quelli ceduti a EC.

Su tali basi, l’AGCM non ha ravvisato un’autonoma responsabilità di Google nello svolgimento delle condotte contestate. Nei confronti di EC ha, dunque, concluso che il complesso meccanismo utilizzato dal professionista per indurre i consumatori a fruire di prodotti software, offerti on-line sul proprio sito internet, sulla base del falso presupposto della loro gratuità costituisce una pratica scorretta ingannevole, mentre sarebbe una pratica aggressiva quella consistente nel comportamento diretto a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore mediante la minaccia, in caso di mancato pagamento del ricorso ad azioni legali con conseguenti maggiori oneri economici, così da indurlo ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.

Oltre  al divieto di diffondere o continuare tali pratiche e  alla sanzione amministrativa pecuniaria di 960.000 euro, l’AGCM ha ordinato a EC  di pubblicare il provvedimento in commento sulla sua home page e nelle pagine di registrazione del sito.

Si tratta ora di attendere se, ravvisandone gli estremi, EC vorrà presentare ricorso per annullamento del provvedimento avanti al Tar Lazio, competente in materia.

Nell’attesa, il provvedimento in esame risulta di notevole interesse non solo per aver dato una risposta alle denunce di migliaia di consumatori, ma anche per aver dato indicazioni precise circa i diversi ruoli e le rispettive responsabilità che le imprese del settore hanno nei confronti dei consumatori nell’attività del marketing su internet. Il provvedimento dell’AGCM getta luce inoltre sul ruolo di Google, piattaforma di scambio tra professionisti e consumatori, le cui regole di policy ed un comportamento attivo nei controlli possono rivelarsi essenziali nell’assicurare la tutela dei consumatori.

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