[Articolo precedentemente pubblicato su Federnotizie il 5 febbraio 2018]
Ma tu ce l’hai i Bitcoin? E puoi comprarci la casa? Nelle cene con gli amici è ormai frase d’obbligo; non c’è lontano cugino, collega, amico, che tra uno spritz e una birra non metta in mezzo il tema criptovaluta. E giù tutti gli stereotipi già vissuti ai tempi del boom della Borsa.
Chi dice di aver fiutato l’affare due anni prima di tutti gli altri, salvo poi scoprire che non sa neanche cosa è un virtual wallet; chi ci ha provato, acquistandoli al massimo e rivendendoli tre giorni dopo per paura di una caduta in picchiata e concretizzando una perdita; chi mio figlio che lavora a Londra ha fatto tutti i regali di Natale, comprando online Rolex e Cartier, e con il resto si paga da solo l’affitto.
La maggioranza, come sempre, non si fida.
E non solo perché la valuta è cripto, non è gestita da Banche, e poi come funziona non è che l’abbia capita fino in fondo, ma soprattutto perché alla fine le speculazioni finanziarie sulle monete fanno paura, non se ne capisce il senso e l’andamento. Al punto che tanti economisti, come il Premio Nobel Stiglitz o il suo Collega Shiller li vorrebbero fuorilegge.
Probabilmente è anche scorretto parlare di moneta, non avendo i bitcoin tutte le caratteristiche classiche, pur essendo dotati della funzione più importante, cioè quella di scambio; questa è infatti la definizione di valuta virtuale contenuta nel Decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica,non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
E di certo non è questo il corso che volevano coloro che le hanno inventate.
È molto interessante come alcuni protagonisti assoluti, come Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, la seconda criptovaluta dopo Bitcoin in termini di valore, si stia interrogando sulla strada intrapresa, minacciando addirittura di abbandonare la community .
Ma allora le criptovalute servono?
In realtà le criptovalute, e Bitcoin in particolare, sono già strumenti di pagamento accettati ed utilizzati da molti operatori, non solo online. I cartelli “Bitcoin Accepted Here” continuano ad aumentare nel mondo, non solo virtuale.
Ma la vera novità è l’utilizzo per l’acquisto del bene per eccellenza, quello su cui si investono tutti i risparmi, quello per cui si è disposti ad indebitarsi per svariati anni, o almeno l’hanno fatto i genitori da cui l’abbiamo ereditato: la casa.
Tanto tuonò che piovve. Ad Austin, in Texas. Gli americani, sempre per primi.
Ma come sono andate realmente le cose? Sappiamo che la casa, di recente costruzione, con grandi spazi, una cucina adatta per uno chef, una suite master e un cortile finemente curato, è situata nella parte centrale di Austin, in Texas, a poche miglia di distanza da un vivace centro culturale, il Live Music Capital of the World, e un punto ad alta crescita per le aziende tecnologiche. Ma è veramente successo che qualcuno ha venduto la casa ed in cambio ha ricevuto una mail che attestava che nel suo wallet erano stati caricati un po’ di bitcoin?
In realtà no.
Quello che è successo è che chi ha comprato ha usato i bitcoin, o forse più probabilmente ha comprato casa grazie alla fortuna fatta con i bitcoin. Ma il venditore? Da quanto ci risulta il venditore ha ricevuto dollari.
In sostanza l’Agenzia che ha fatto da tramite avrebbe agito anche come escrow agent prendendosi i bitcoin, cambiandoli in dollari e consegnando la somma al venditore.
Insomma la prima transazione immobiliare conclusa con i bitcoin. A metà.
Cosa ben diversa è successa a Kiev. Qui la transazione è avvenuta per il tramite di uno smart contract, utilizzando la tecnologia blockchain Ethereum, ed ovviamente è stata pagata in criptovaluta. Ma a cercare di leggere bene, l’operazione sembra più una trovata commerciale, anche perché “the home was purchased without any hustle whatsoever, and without even visiting the country in question”. Ed i riferimenti, sempre presenti, ai divieti di investimenti all’estero per i cinesi, ed alla velata possibilità di aggirarli con le criptovalute, rende il tutto una sorta di cartellone pubblicitario per un paese che ha una legislazione in tema di proprietà immobiliare non molto sicura e stringente.
E in Italia? Sarebbe possibile nel nostro paese un utilizzo dei bitcoin?
Di certo l’Agenzie delle Entrate, sulla scia della Corte di Giustizia Europea, con la Risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ne ha riconosciuto la rilevanza sul piano fiscale per le società che svolgono attività di servizi relativi alle criptovalute.
È in questo momento in corso, sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la consultazione pubblica (in corso fino al 16 febbraio) relativa allo schema di decreto ministeriale pubblicato il 31 gennaio 2018 per censire i diversi aspetti del fenomeno. Il Governo ha già previsto nel citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (che ha rafforzato la normativa italiana antiriciclaggio), che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale debbano assolvere agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le criptovalute possano essere utilizzate per fini illegali.
Ma per l’acquisto di una casa?
È recente la notizia che vi sia stato già un caso in cui una ragazza cinese ha acquistato un appartamento a Torino pagandolo con la criptovaluta. Nell’atto di vendita è stato indicato che per il passaggio di proprietà i due contraenti si sono avvalsi della moneta virtuale.
Nonostante sia molto dubbia la qualificazione dei bitcoin come valuta avente corso legale (come confermato dal citato decreto 2017 n.90) è certamente possibile prevedere che, in luogo dell’adempimento dell’obbligazione da prezzo (individuato in euro) si preveda una prestazione avente ad oggetto il trasferimento di bitcoin, o addirittura configurare il negozio come una permuta in cui a fronte del trasferimento della proprietà vi sia il trasferimento della criptovaluta nell’ammontare pattuito.
Di certo non ci sono ostacoli tecnici, magari facendo ricorso proprio al notaio che può diventare un punto di riferimento e un supporto importante per chi struttura questo tipo di operazioni, anche grazie al suo ruolo di pubblico ufficiale ed esperto indipendente e super partes, soprattutto in seguito all’emanazione dell’art. 1, commi 63 e ss., della legge 147/2013, che prevede un conto dedicato in cui il notaio può depositare, se richiesto, il prezzo relativo agli atti da lui ricevuti e che verrà svincolato a favore del venditore solo a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati dal notaio.
Ma c’è un tema da non sottovalutare: l’antiriciclaggio e le misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Su due fronti.
Innanzitutto, dal punto di vista tecnico, ai sensi dell’art. 35, comma 22, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, all’atto della cessione dell’immobile le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
In secondo luogo il notaio, ai sensi della normativa antiriciclaggio, dovrà provvedere all’identificazione della clientela, del titolare effettivo dell’operazione e comunicare eventuali operazioni sospette con segnalazione all’UIF.
Di certo non sono ostacoli insormontabili e la sfida del notariato sarà anche su questi temi, con la capacità, dimostrata nel tempo, di adattare e attualizzare alle esigenze contemporanee la normativa esistente.
D’altro canto il notariato ha già dimostrato di saper trasformare in opportunità quelle innovazioni tecnologiche che invece molti vedono come letali per il futuro della professione. Notarchain, la blockchain ideata dal Notariato italiano in collaborazione con IBM, ne è l’esempio più immediato ed evidente.