L’introduzione della rettifica per i giornali on line: avvicinamento al regime giuridico della stampa tradizionale o introduzione di uno specifico tassello di una disciplina al momento inesistente?

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Il disegno di legge (A.C. 1415-C) attualmente in discussione in Parlamento introduce (art. 1, 29 co.) l’obbligo di rettifica per i giornali on line registrati, ossia per i siti di informazione giornalistica che hanno chiesto la registrazione presso il tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge sulla stampa (l. n. 47 del 1948 e successive modificazioni e integrazioni). Come è noto, la previsione della registrazione per la stampa on line è contenuta nella l. 62/2001 relativamente ai prodotti editoriali “destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”. Come è del pari noto, tale disposizione è stata poi specificata dal d. lgs. 70 del 2003, il quale ha stabilito che la registrazione è obbligatoria solo per le “testate giornalistiche” che intendono accedere alle provvidenze previste per la stampa.

 Ma quali conseguenze derivano dalla registrazione per i giornali “tradizionali”, ossia rispondenti ai requisiti dell’art. 1 della legge del 1948? In base alla normativa vigente, per essi è prevista l’estensione al proprietario e all’editore della responsabilità civile conseguente alla pubblicazione di un articolo diffamatorio scritto da un giornalista; l’attribuzione al direttore della specifica responsabilità per omesso controllo; l’obbligo della rettifica; la riparazione pecuniaria ex art. 12. Del pari, come è noto, l’assunzione della qualificazione di stampa quotidiana e periodica determina, in particolare, la non sottoponibilità del giornale a sequestro e il diritto della testata a che, nel bilanciamento tra diritto di cronaca, critica e satira e tutela di situazioni giuridiche soggettive quali la reputazione e la privacy, la libertà di informazione goda di particolare salvaguardia.

 Quali di questi “diritti e doveri” si applicano già oggi alle testate on line registrate? La risposta più immediata, ma non per questo più banale, potrebbe essere: tutti, partendo dal presupposto che la presenza della finalità informativa, della periodicità costante e della registrazione equiparano nella ratio le due forme di giornalismo, della carta stampata e del giornale on line.

 Invece, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza – in modo particolare, quella della Corte di Cassazione – e buona parte della dottrina hanno assunto una posizione più cauta, in primis per la necessità di rispettare il principio della tassatività della legge penale. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il direttore di un giornale on line non è responsabile dei contenuti pubblicati sul sito (Corte di Cassazione, sentenza n. 35511/2010) e che solo con riferimento alla stampa cartacea può trovare applicazione la riparazione pecuniaria ex art. 12 (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 10214/2011). Può quindi affermarsi che l’orientamento giurisprudenziale è nel senso di non equiparare le diverse forme di giornalismo professionale, come peraltro era già emerso in passato per l’informazione radiotelevisiva, per la quale il legislatore è dovuto intervenire per specificare e disciplinare gli istituti previsti dalla l. n. 47 del 1948 da estendere ai tele e radio giornali.

 Un esempio significativo di quanto appena sottolineato è dato proprio dalla rettifica, intesa come richiesta dell’interessato a che venga corretta una notizia inesatta. Tale istituto è previsto, a normativa vigente, per la stampa quotidiana e periodica dall’art. 8 della legge del 1948 e per i telegiornali e giornali radio dall’art. 32 del d.lgs. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione).

I due testi normativi, pur essendo molto simili, divergono per un aspetto di fondamentale importanza, che bene emerge dal confronto letterale. L’art. 8, 1 co. stabilisce che “Il  direttore  o,  comunque,  il  responsabile  è  tenuto a fare inserire  gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di  stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state  pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità,  purché  le  dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”. L’art. 32, 2 co. prevede, invece, che “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.

 Come emerge dal confronto tra le due disposizioni la rettifica sul giornale a stampa può essere richiesta dall’interessato quando egli (soggettivamente) ritenga che quanto scritto non corrisponda a verità; per richiedere invece la rettifica a telegiornali e giornali radio occorre invece che a tale verità i contenuti della trasmissione siano  (oggettivamente) contrari.

 Come è stato sottolineato, la rettifica su quotidiano o periodico a stampa non ha lo scopo di portare ad una verità oggettiva quanto piuttosto di consentire al soggetto dell’articolo di raccontare la “propria verità” al fine di bilanciare, nell’ambito del sistema dell’informazione, la posizione delle parti dal momento che il soggetto debole (la persona che si ritiene offesa) potrebbe non avere la possibilità di trovare spazi per poter replicare e far valere il proprio punto di vista. Come si legge in una sentenza del 1986 dal Pretore di Milano “L’istituto della rettifica (…) riconosce, a chi soggettivamente si ritenga leso da un’informazione non rispondente a realtà, il diritto ad ottenere la pubblicazione della “propria verità”, garantendo così una dialettica nell’ambito del sistema di informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell’esattezza della notizia originaria”.

Questa linea interpretativa emerge con chiarezza anche da una relativamente recente sentenza della Cassazione (n. 10690 del 24 aprile 2008) nella quale la Suprema Corte ha precisato che “l’esercizio del diritto di rettifica di cui alla l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 nel testo sostituito dalla l. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42 è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”.

 Al contrario, invece, per quanto riguarda i tele e radio giornali, presupposto fondamentale per l’esercizio del diritto di rettifica è l’oggettiva difformità dell’informazione diffusa dall’emittente rispetto al vero e, a tal proposito, l’accertamento di tale circostanza deve essere necessariamente condotto – queste sono le linee guida seguite in sede Corecom – prendendo in considerazione sia le valutazioni operate dalle parti sia altri elementi oggettivi, quali l’esattezza delle fonti, le modalità di esposizione dei fatti, il contesto in cui i fatti vengono riferiti.

Come appare evidente, al di là degli aspetti procedurali che in buona parte – e nei limiti derivanti dalle diverse caratteristiche tecniche dei due mezzi – coincidono, le due disposizioni divergono non tanto nella ratio di dare voce a chi non avrebbe altrimenti altro modo e spazio per farlo ma per la possibilità di accesso, salvo in ogni caso il ricorso alla giustizia ordinaria.

 Quale di queste due discipline è suscettibile di applicarsi ai giornali on line registrati, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, 29 co. del d.d.l. 1415-C?

La tecnica legislativa che il legislatore sta utilizzando purtroppo non consente una risposta certa. Infatti una parte della approvanda novella sembra orientare l’interprete verso l’applicazione alla stampa on line della disciplina prevista per tele e radio giornali, laddove il comma 29 introduce all’art. 8 della l. 47/1948 un nuovo comma (da inserire dopo il terzo), la cui formulazione è al momento la seguente (alla luce delle modifiche approvate in Commissione): “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”. Ne deriva che il legislatore intende accomunare tele e radio giornali e stampa on line, forse in considerazione del medesimo carattere di immediatezza, con la conseguenza che a quest’ultima deve applicarsi la disciplina prevista per le prime: di conseguenza l’interessato potrà richiedere la rettifica solo in presenza di una notizia oggettivamente contraria a verità

Un’altra parte del comma 29, invece, fa propendere, almeno sul piano procedurale, verso il modello della stampa, laddove prevede che qualora il termine decorra inutilmente l’autore della richiesta di rettifica possa rivolgersi al giudice affinché ne venga ordinata la pubblicazione. Per i telegiornali, invece, come è noto, è prevista la possibilità di una analoga richiesta all’Agcom, che decide entro cinque giorni.

Il legislatore sembra quindi optare per l’introduzione di una soluzione ibrida o, se letta in altra ottica, specifica per il mezzo preso in considerazione, confermando l’orientamento, espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte e da parte della dottrina, volto a ritenere la stampa on line un mezzo di comunicazione con caratteristiche proprie e come tale bisognoso di una disciplina ad hoc. Tuttavia, sul piano della tecnica legislativa non si può non rilevare che la disposizione si presenta – in quanto riferita a due distinti mezzi – di non agevole interpretazione. Da qui la necessità di valutare l’opportunità di scindere il comma in due parti.

Questa soluzione consentirebbe peraltro di poter ampliare la disposizione sulla stampa on line, anche in risposta ad un altro quesito, riguardante le parti – tutte o solo alcune – del giornale che saranno interessate dall’obbligo di rettifica.

Come è noto, infatti, i giornali telematici presentano un forte grado di interattività con i lettori, mediante blog e forum, solo in minima parte riconducibile alle cd. “lettere al direttore”, sui quali i lettori esprimono le proprie opinioni, segnalano fatti ed altro. Da qui il dubbio se il giornale – e segnatamente il direttore – possa essere chiamato a rettificare anche ciò che viene pubblicato in questi spazi e che rappresenta manifestazione del pensiero altrui.

Come prima ricordato la Cassazione ha affermato che il direttore di una testata on line non è responsabile di tutti i contenuti su essa pubblicati, non avendo la materiale possibilità di controllarli tutti. Nel caso di specie il giudizio della Suprema Corte era scaturito proprio da un commento postato sul sito del giornale che da un lato è espressione di una proficua interattività tra quest’ultimo e i lettori, dall’altra però rende difficilmente esigibile il rispetto dell’obbligo di controllo a carico del direttore della testata.

Ora, è ragionevole sostenere che nel momento in cui verrà introdotto un generale obbligo di rettifica a carico dei giornali on line, esso dovrà necessariamente riguardare, in assenza di una specificazione da parte del legislatore, anche le parti più interattive, con la conseguenza, qualora venga fatta richiesta di rettifica, che il giornale sarà chiamato a rettificare anche i post. Per farlo, tuttavia, alla luce di quanto emerge dalla approvanda disposizione, dovrà necessariamente prima verificare che la notizia “sia oggettivamente contraria a verità”.

 La questione, com’è intuibile, non è di scarsa rilevanza dal momento che la dinamicità dei giornali on line e la quantità di notizie e opinioni gestite non sempre corrisponde a redazioni numerose. Ma anche qualora vi fossero, appare evidente come si corra il rischio di una selezione preventiva sui post ricevuti dai lettori, soprattutto di quelli riguardanti fatti o più in generale notizie difficilmente verificabili.

Da qui l’auspicio che la disciplina della rettifica per i giornali on line registrati venga riformulata al fine di renderla il più possibile adatta al mezzo che va a disciplinare, che non è uno stampato e non è neppure radiotelevisione, bensì un tertium genus rispetto agli altri mass media e richiede quindi una disciplina specifica che ne rispetti l’architettura tecnica – altrimenti ogni regola risulterebbe vana – e ne comprenda le peculiarità. In altri termini, una volta fatta la scelta politica di introdurre questo tassello della disciplina della stampa on line, diviene tuttavia necessario elaborare una disciplina che ne renda possibile ed equa – nel bilanciamento degli interessi – l’ applicazione.

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