Lo scorso 22 dicembre, nella causa C-393/09 (Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso una decisione destinata a fornire importanti chiarimenti sull’effettiva portata della tutela comunitaria del software tramite diritto d’autore. La questione concerneva, segnatamente, l’inclusione dell’interfaccia grafica utente tra le forme di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 91/250/CEE, che ha segnato l’inizio di un primo processo di armonizzazione nel settore equiparando il software alle opere letterarie, come già la Convenzione di Berna, principale documento di fonte convenzionale in materia di diritto d’autore, aveva fatto.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia era stata adita in via pregiudiziale dal Supremo tribunale amministrativo della Repubblica ceca, chiamato a dirimere una contesa che verteva sulla possibilità di fare oggetto di gestione collettiva dei diritti patrimoniali connessi al diritto d’autore anche quei diritti relativi all’interfaccia grafica di un software. La questione originava dall’incerta nozione di programma per elaboratore assunta dalla direttiva del 1991 che, pur senza offrire alcuna definizione di software, lo intendeva, come emerge dai lavori preparatori, alla stregua di “una serie di istruzioni il cui scopo è far eseguire ad una macchina per l’elaborazione delle informazioni, un elaboratore elettronico, le proprie funzioni”. L’assenza di una definizione era in realtà frutto di una precisa scelta della Commissione, timorosa che l’accelerazione dello sviluppo tecnologico potesse renderla ben presto obsoleta ed inadeguata. E così la direttiva 91/250, oltre a stabilire che la protezione mediante diritto d’autore interessa “qualsiasi forma di espressione” di un programma per elaboratore, tutelato in quanto originale, includendovi senz’altro codice sorgente e codice oggetto, nonché i lavori preparatori, null’altro chiariva, lasciando pertanto adito ad un margine di incertezza sulla possibilità che anche l’interfaccia grafica attraverso la quale ogni software dialoga con l’utente potesse giovarsi della medesima tutela.
La risposta offerta dal giudice comunitario sul punto elimina alla radice ogni ulteriore criticità con argomentazioni di indubitabile pregio tecnico e giuridico. Convergendo con le conclusioni dell’avvocato generale, la Corte di giustizia ha infatti stabilito che l’interfaccia utente grafica non può considerarsi espressione di un programma per elaboratore e, in quanto tale, meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti della direttiva 91/250. L’intento sotteso a tale iniziativa corrispondeva infatti alla definizione di un primo essenziale nucleo di tutela per il software contro il pericolo, anzitutto, di una sua riproduzione non autorizzata. Ragionando alla luce di questi motivi ispiratori, la Corte ha escluso che l’interfaccia rientri nell’ambito di applicazione della direttiva in virtù della sua funzione meramente tecnica: obiettivo del legislatore comunitario era infatti contrastare il pericolo di riproduzione di tutte quelle componenti (rectius: di tutte le forme di espressione di un software) che, se riprodotte, avrebbero consentito a loro volta di riprodurre il funzionamento del programma stesso.
L’interfaccia grafica, a differenza di altri elementi, non può invece dare luogo ad una riproduzione del software, tant’è vero che codice sorgente e codice oggetto diversi, nota la Corte, possono tradursi, a volte, nella medesima interfaccia. E questo poiché la funzione affidata all’interfaccia grafica ha natura meramente tecnica: agevolare e facilitare l’utilizzo del software da parte dell’utente, che può così impartire istruzioni o indicare comandi secondo modalità più accessibili. Se dunque l’uso di una medesima interfaccia non sottende la riproduzione di un programma, è corretto escludere che essa possa rientrare fra le espressioni di un software direttamente tutelate da diritto d’autore.
Giunta a queste conclusioni, tuttavia, la Corte di giustizia lascia aperto uno spiraglio affinché, integrate precise condizioni, anche l’interfaccia grafica possa valersi della tutela del diritto d’autore.
Il referente adoperato a questo scopo è la successiva direttiva 2001/29/CE, relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore, e dunque non esclusivamente riconducibile al settore dei programmi per elaboratore. La precedente decisione della Corte di giustizia resa nella sentenza Infopaq del 2007 aveva chiarito come il suo ambito di applicazione dovesse essere definito con riferimento a quelle opere dotate del carattere di originalità, ossia quelle opere che rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell’autore.
Ed è proprio questo standard l’unica via per mezzo della quale l’interfaccia utente grafica può ottenere protezione attraverso il diritto d’autore: non in quanto espressione di un programma per elaboratore originale, ma in quanto essa stessa opera originale. In proposito, la Corte non si è sottratta dal segnalare le difficoltà che si presentano affinché un simile requisito sia soddisfatto dall’interfaccia grafica, vale a dire da un elemento che svolge una funzione di mera mediazione. Proprio perché la maggior parte delle componenti di un’interfaccia grafica presenta vocazione eminentemente pratica, la possibilità che essa acquisisca carattere di originalità si riduce drasticamente. Soltanto un esame concreto, da condursi caso per caso da parte del giudice nazionale, potrà dunque stabilire la presenza di un’opera accompagnata dai sufficienti connotati di originalità affinché essa possa così accedere o meno alla tutela giuridica offerta dal diritto d’autore.
1 Comment
Interessante!
Resta da valutare la tutela delle singole parti dell’interfaccia e qualche considerazione sulla possibilità (a mio giudizio da escludere) dell’applicazione per i web-site della tutela prevista per i disegni e modelli.
A presto.