Corte europea dei diritti dell’uomo, 19 aprile 2018, Ottan c. Francia, ric. 41841/12
La sanzione disciplinare disposta contro un avvocato che aveva criticato, durante un’intervista al termine di un processo, la sentenza di una corte d’assise costituisce una violazione dell’art. 10 Cedu, in quanto misura non necessaria in una società democratica. Nonostante le aspre osservazioni dell’avvocato rimproverassero la composizione della giuria e fossero potenzialmente lesive dell’autorità giudiziaria, sono da considerare incluse nella tutela della libertà di espressione offerta dall’art. 10 Cedu, essendo inquadrabili in un dibattito di interesse generale relativo al funzionamento della giustizia penale. La condanna del ricorrente costituisce dunque un’ingerenza sproporzionata anche in considerazione del fatto che le affermazioni erano giudizi di valore fondati su basi fattuali sufficienti, riconducibili alla strategia difensiva adottata per l’interesse del cliente.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda all’origine della pronuncia della Corte europea. – 3. L’ampia tutela offerta dalla Corte europea in ragione dello specifico status dei soggetti coinvolti. – 4. Il bilanciamento degli interessi in gioco: libertà degli avvocati e protezione dell’autorità del potere giudiziario quali tasselli inscindibili di un unico mosaico.
- Premessa
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Ottan c. Francia, depositata il 19 aprile 2018, ha nuovamente definito gli elementi caratterizzanti la libertà di espressione degli avvocati in relazione alla limitazione posta, ex art. 10, par. 2, Cedu, a garanzia dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario. La norma indicata, come è noto, da una parte, riconosce il diritto di libertà di espressione e, d’altra parte, indica le possibili restrizioni all’esercizio dello stesso, per la garanzia di altri valori fondamentali. Nel complesso contemperamento fra libertà di critica sull’operato delle corti e necessità di mantenere la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti delle stesse, la Corte ha considerato la sanzione disciplinare imposta ad un avvocato per aver duramente commentato una sentenza di assoluzione, emessa in un processo che vedeva un poliziotto indagato per omicidio, in contrasto con la suddetta norma. In particolare, considerando che seppur con osservazioni dure, riferite alla composizione della giuria popolare ed attraverso una dichiarazione resa alla stampa, l’avvocato avesse mosso una critica al sistema giudiziario francese partendo da una questione di interesse collettivo, i giudici di Strasburgo hanno colto l’occasione per riaffermare la necessità di un’intensa tutela della libertà di espressione degli avvocati. Alla luce della particolare funzione svolta da questi ultimi, intermediari fra la società e le corti, la sentenza in esame ha segnato un ulteriore passo nella delimitazione dell’ampiezza della libertà di espressione loro riservata, avallando un consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi venti anni. Sebbene ad una prima lettura la pronuncia possa dunque sembrare la naturale prosecuzione del percorso intrapreso dalla Corte europea, una più attenta analisi della sentenza concede invece spazio, oltre che per la definizione dei limiti generali all’esercizio della libertà d’espressione nei confronti dell’autorità giudiziaria, per alcune riflessioni sull’evoluzione dello status degli avvocati nella giurisprudenza europea e sui possibili sviluppi della tutela loro offerta.
- La vicenda all’origine della sentenza
Il caso ha avuto origine dalle dichiarazioni rese da un avvocato al termine di un processo dinanzi alla Cour d’Assises du Gard, terminato con l’assoluzione di un membro delle forze dell’ordine francese, sul quale gravava l’accusa di aver causato colposamente la morte di un minorenne attraverso l’utilizzo di un’arma da fuoco. L’avvocato, difensore del padre della vittima costituitosi parte civile nel processo, aveva rilasciato ai giornalisti presenti un commento molto critico, soffermandosi sulle problematiche sociali che la pronuncia rispecchiava e sottolineando altresì la drammaticità della situazione, dovuta alla scarsissima equità e uguaglianza del sistema giudiziario. Nello specifico, evidenziava che l’assoluzione non lo avesse sorpreso poiché la giuria era composta da membri «exclusivement blanc» e non risultavano dunque rappresentate le diverse comunità che costituiscono il popolo francese. Alla luce della portata delle dichiarazioni rese, il procuratore generale della Corte d’Appello di Montpellier aveva avviato un procedimento contro l’avvocato davanti al Consiglio di disciplina, per aver imputato alla Corte ed alla giuria pregiudizi razziali e xenofobi, in violazione dei principi etici della professione forense, e conseguentemente dell’art. 183 del Décret n. 91-1197 sull’organizzazione della stessa professione.
Nonostante il Consiglio di disciplina avesse assolto l’avvocato, sostenendo che le dichiarazioni di quest’ultimo rientrassero nell’ambito di tutela del diritto alla libertà d’espressione e fossero parte della strategia difensiva, il procuratore generale aveva impugnato la decisione richiedendo l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione. La Corte d’Appello e la Corte di Cassazione avevano successivamente condannato l’avvocato alla lieve sanzione disciplinare dell’avertissement, affermando che le osservazioni in questione minavano la probità della giuria e avevano connotazione razziale. Alla luce di siffatte conclusioni e della sanzione disciplinare inflittagli, l’avvocato ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, considerando l’ingerenza come sproporzionata rispetto all’obiettivo legittimo della stessa, ha accolto il ricorso.
Come anticipato, la Corte europea ha avuto molteplici occasioni per identificare la latitudine della libertà di espressione degli avvocati, dentro e fuori le aule giudiziarie, soprattutto in relazione al concetto anglosassone di contempt of court. L’apparente dicotomia fra gli ampi margini di libertà di espressione concessi agli avvocati, in virtù della loro funzione a garanzia del fondamentale diritto alla difesa, ed il rigido controllo operato sulle dichiarazioni degli stessi, poiché potenzialmente suscettibili di minare l’autorità del potere giudiziario, ha trovato un equilibrato bilanciamento attraverso l’individuazione delle specificità degli status dei diversi soggetti coinvolti.
Invero, nei diversi interventi a tutela sia degli avvocati, sia dei magistrati, la Corte sembra profilare la necessità di complementarità fra queste due figure per garantire, da una parte, il buon funzionamento del sistema giudiziario, e d’altra parte, il diritto della collettività ad essere informata su questioni di interesse generale concernenti pronunce giudiziali, anche attraverso osservazioni degli avvocati che non superino determinati limiti.
- L’ampia tutela offerta dalla Corte europea in ragione dello specifico status dei soggetti coinvolti
L’analisi compiuta dalla Corte europea per la valutazione della legittimità delle limitazioni al diritto di libertà di espressione si è articolata, nel caso in esame e come tradizionalmente avviene[1], in tre tempi[2]. Partendo dalla verifica circa la sussistenza di un’ingerenza, la Corte, in seguito, ha vagliato la presenza di una disposizione legislativa che prevedesse tale ingerenza e, infine, stabilito se la restrizione perseguisse un fine legittimo, essendo proporzionata allo stesso, e soprattutto necessaria in una società democratica.
Che la sanzione disciplinare costituisse un’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione dell’avvocato è risultata una questione pacifica e non controversa, riconosciuta peraltro da entrambe le parti. Inoltre, se per il controllo di legalità[3] e per la valutazione della legittimità dell’obiettivo perseguito dall’ingerenza, i giudici di Strasburgo non hanno riscontrato particolari criticità, l’accertamento della limitazione quale bisogno sociale imperativo ha invece necessitato di una più profonda analisi del caso.
L’avvertimento disposto contro il ricorrente è, infatti, una delle sanzioni previste dall’art. 184 del Décret n. 91-1197 per qualsiasi violazione di norme di condotta professionale, e nello specifico per gli oltraggi «à l’honneur ou à la délicatesse». Una disposizione analoga è altresì prevista nell’ordinamento italiano dall’art. 342 c.p., che commina una pena pecuniaria per chiunque offenda l’onore e il prestigio del corpo giudiziario[4].
La Corte, per altro verso, ha individuato nella necessità di proteggere la reputazione altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario il fine legittimo perseguito dall’ingerenza statale. A ben vedere, nonostante, come giustamente osservato dalla Corte, le dichiarazioni in esame sarebbero state potenzialmente idonee ad offendere ciascun membro della giuria per il riferimento al colore della pelle, l’obiettivo legittimo a giustificazione della limitazione della libertà sembra prevalentemente essere l’esigenza di non compromettere l’integrità e l’autorità del potere giudiziario. A tal proposito, giova rilevare che il concetto di contempt of court[5] si concretizza, nell’interpretazione seguita dalla giurisprudenza europea[6], a tutela sia dell’apparato della giustizia, sia dei singoli giudici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. In aggiunta, considerando che le affermazioni contestate non mostravano alcuna animosità personale verso i membri della giuria, tanto che questi ultimi non si erano costituiti parte offesa nei procedimenti nazionali, sembra opportuno indirizzare l’analisi verso il solo esame del bilanciamento compiuto fra autorità del potere giudiziario e libertà di espressione, evitando dunque di prendere in considerazione la lesione dell’altrui reputazione quale ulteriore limitazione al diritto indicato[7].
In questa prospettiva, è opportuno svolgere alcune osservazioni preliminari relative allo status giuridico dei soggetti coinvolti, ricostruendo, in breve, il percorso intrapreso negli ultimi anni dai giudici di Strasburgo. La stessa Corte, nel caso in esame, dopo aver accertato che l’ingerenza contestata fosse prevista dalla legge e rispondesse ad un legittimo obiettivo, per valutarne la necessità in una società democratica ha ancorato la sua analisi alla specificità della qualificazione soggettiva del ricorrente. Sebbene, infatti, il margine di libertà di espressione nei confronti del potere giudiziario sia generalmente molto circoscritto[8], le limitazioni risultano meno incisive per la categoria professionale degli avvocati.
Il buon funzionamento del sistema giudiziario è un elemento essenziale per il mantenimento dello Stato di diritto e, pertanto, è parimenti fondamentale che la fiducia dell’opinione pubblica e dei cittadini in coloro che amministrano la giustizia non venga minata da critiche che, senza sufficienti basi fattuali, ne possono compromettere l’imparzialità e l’autorità. Il classico paradigma per il quale la libertà d’espressione, condizione ed estrinsecazione della democraticità della società, costituisce una garanzia contro le ingerenze dell’autorità pubblica[9] subisce un capovolgimento in favore della limitazione a tutela dell’integrità giudiziaria[10]. Le critiche al sistema giudiziario sono dunque ammesse ma, nell’ormai costante prospettiva adottata dalla Corte europea, l’esercizio concreto del diritto della libertà d’espressione è, in questi casi, condizionato da restrizioni più rigide. Se, da un lato, per essere considerate soggette all’ambito di applicazione e tutela dell’art. 10, le osservazioni devono riferirsi a questioni di interesse generale ed essere poste su solide basi fattuali, dall’altro lato, non si ritengono in qualunque caso ammesse affermazioni provocatorie[11] o attacchi distruttivi nei confronti dei magistrati. Come in precedenza osservato, tuttavia, la prevalenza della limitazione a garanzia del sistema giudiziario sulla libertà di espressione, con particolare riferimento al diritto di cronaca dei giornalisti, sembra trovare un differente, e meno rigido, equilibrio quando coloro che muovono le critiche sono avvocati.
Il diritto di libertà di espressione degli avvocati ha subito una concreta evoluzione[12], in termini di rafforzamento della tutela offerta, con l’affermazione di specifici principi enunciati nella sentenza Schöpfer c. Svizzera[13]. In particolare, la Corte europea, nonostante non avesse riscontrato l’incompatibilità con l’art. 10 Cedu di una sanzione amministrativa comminata contro un avvocato che aveva sostenuto la violazione continuata dei diritti umani da parte di una corte, ha colto tale opportunità per collocare la posizione degli avvocati all’interno di una società democratica. Affidando loro un ruolo centrale per l’amministrazione della giustizia, in qualità di «intermediaries between public and courts», la Corte europea ha sottolineato l’importanza di garantire un ampio perimetro alla libertà di espressione degli avvocati, al fine di incrementare la fiducia della collettività nel sistema giudiziario, ed al contempo tutelare concretamente il diritto alla difesa in tutte le sue svariate forme[14]. L’esercizio di quest’ultimo risulta, infatti, strettamente e funzionalmente legato alla libertà di espressione. Questa correlazione è anzitutto determinante per comprendere come i confini della libertà di critica nei confronti dell’operato della magistratura siano notevolmente più estesi quando gli avvocati si esprimono all’interno delle aule giudiziarie, ed ovviamente più ristretti, e caratterizzati da una tutela meno intensa, quando invece gli stessi compiono osservazioni in contesti diversi e attraverso mezzi mediatici[15]. Se, come nel caso in oggetto, le affermazioni contestate vengono effettuate al di fuori della fase meramente giudiziale, gli avvocati non possono godere dell’“immunità” processuale[16] e della conseguente tutela. Ciononostante, considerando che la professione forense ha affrontato una notevole evoluzione, parallela a quella che ha visto coinvolti i mezzi di comunicazione di massa, è opportuno chiedersi se la diversa tutela concessa alla libertà di espressione degli avvocati fuori e dentro le aule giudiziarie sia, ad oggi, un valido criterio di differenziazione, o se, piuttosto, possa considerarsi un approccio ormai anacronistico. Frequentemente accade, infatti, che particolari vicende giudiziarie, concernenti delicate problematiche sociali, stimolino l’interesse della collettività, con conseguente emersione del diritto della stessa ad essere informata su questioni attinenti l’amministrazione del potere giudiziario. D’altro canto, risulta analogamente frequente l’utilizzo, da parte degli avvocati, di dichiarazioni a mezzo stampa per integrare o sviluppare le proprie strategie difensive[17]. Questi elementi hanno condotto la Corte europea[18] a definire l’estensione del perimetro del diritto di libertà di espressione degli avvocati in funzione della difesa degli interessi dei propri clienti[19]. In altri termini, oltre alla tutela rafforzata in ragione del loro particolare ruolo nel sistema giudiziario, gli avvocati beneficiano di più ampi margini di critica nei confronti della magistratura quando le osservazioni compiute, anche all’esterno dei tribunali, siano inquadrabili nell’esercizio del diritto di difesa degli interessi dei loro clienti[20].
- Il bilanciamento degli interessi in gioco: libertà degli avvocati e protezione dell’autorità del potere giudiziario quali tasselli inscindibili di un unico mosaico
La Corte europea ha dunque identificato i criteri per operare un contemperamento fra la necessità di riconoscere una più effettiva tutela della libertà di espressione degli avvocati e l’esigenza di garantire l’autorità del potere giudiziario. Nella sentenza Morice c. Francia[21], la Grande Camera ha infatti stabilito che, per vagliare se la limitazione del diritto di critica nei confronti dell’operato dei giudici sia necessaria in una società democratica, è opportuno inquadrare le osservazioni degli avvocati nella «mission de défense de son client» e valutare il contributo delle stesse ad un dibattito di interesse generale, tenendo conto, inoltre, della natura delle dichiarazioni contestate, delle particolari circostanze del caso e della proporzionalità della sanzione. In particolare, con la suddetta pronuncia, rivelatasi fondamentale anche per l’analisi del caso Ottan, la Corte europea ha stabilito che, per essere considerate incluse nell’ambito di applicazione della tutela convenzionale, le affermazioni dell’avvocato, rese fuori dai tribunali, devono contribuire direttamente alla difesa del cliente[22]. A tal fine, il processo giudiziario deve essere suscettibile di subire l’influenza delle pressioni esterne dei difensori. In aggiunta, oltre a rimarcare la necessità di inquadrare le dichiarazioni all’interno di un dibattito di interesse pubblico, i giudici di Strasburgo, nella loro composizione più autorevole, hanno chiaramente delineato la distinzione fra asserzioni di fatti e giudizi di valore, applicandola alla fattispecie. Mentre le prime possono e devono essere dimostrate, la veridicità dei giudizi di valore non è, al contrario, suscettibile di essere provata, essendo la libertà di opinione un elemento fondamentale del diritto protetto dall’art. 10 Cedu[23]. Ciononostante, qualora le osservazioni siano identificabili come giudizi di valore, questi devono fondarsi su adeguate basi fattuali, senza le quali l’ingerenza può essere altrimenti considerata (s)proporzionata.
Alla luce dei principi esposti dalla precedente giurisprudenza, la ricostruzione compiuta nel caso Ottan dalla Corte europea rispecchia con chiarezza la necessità di garantire una specifica tutela al diritto di libertà di espressione degli avvocati. Tornando all’analisi della sentenza in esame, le affermazioni rese ai cronisti al termine dell’udienza sono state ritenute parte integrante della strategia difensiva, con il preciso fine di condurre il procuratore generale ad impugnare la pronuncia, poiché il difensore di parte civile non disponeva del diritto di interporre appello nei confronti della sentenza di assoluzione. Per altro verso, le dichiarazioni contestate sono state inquadrate con facilità in un dibattito pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario, di evidente interesse generale ed ampia copertura mediatica. Invero, l’oggetto della delicata questione di interesse dell’opinione pubblica, con conseguente diritto di quest’ultima ad essere informata, riguardava da una parte, la mancanza di rappresentatività nella composizione delle giurie popolari[24] e, dall’altra parte, la sorte riservata ai membri delle forze dell’ordine nei procedimenti penali. Tali elementi, anche alla luce del clima di tensione e delle ripercussioni manifestatesi a livello locale, avrebbero dovuto portare ad una restrizione del margine di apprezzamento delle autorità nazionali in relazione alla libertà di espressione dell’avvocato della parte civile. La Corte europea ha inoltre rilevato che le osservazioni oggetto della controversia erano state estrapolate dal loro contesto generale e, pertanto, interpretate quali accuse di pregiudizi razziali nei confronti della giuria o di un singolo giurato. Ribaltando l’impostazione della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione francese, i giudici di Strasburgo hanno ribadito la necessità di valutare le affermazioni nel loro contesto generale[25], per garantire un effettivo e concreto esercizio della libertà di espressione[26]. In questa prospettiva, l’intervista dell’avvocato è stata ritenuta un’«assertion générale sur l’organisation de la justice criminelle» e, in quanto tale, un giudizio di valore fondato su basi fattuali sufficienti.
Tenendo conto degli elementi suesposti, la Corte europea ha dunque stabilito che la sanzione disciplinare[27] comminata nei confronti del ricorrente costituisse un’ingerenza sproporzionata, e non necessaria in una società democratica e, pertanto, ha rilevato una violazione dell’art. 10 Cedu. Nonostante la sentenza esaminata si ponga perfettamente in linea con la posizione adottata negli ultimi anni dalla Corte, la reiterata enunciazione di principi chiari e prevedibili a tutela della libertà di espressione degli avvocati potrebbe essere, a nostro avviso, interpretata quale volontà di attribuire loro un ruolo sempre più protagonista, anche per la garanzia del potere giudiziario. Difatti, malgrado la protezione degli avvocati non sia stata caratterizzata dalla «évolution spectaculaire»[28] che ha invece visto protagonisti i giornalisti, sono stati raggiunti, anche per tali professionisti, importanti traguardi in termini di ampiezza e funzionalità della tutela offerta. Ancorare la libertà di espressione all’esercizio del diritto di difesa ha infatti permesso alla Corte, nei casi di interesse pubblico e nel rispetto dei limiti analizzati, di svincolarsi dal classico dualismo che identificava l’elemento di differenziazione nel luogo, ossia dentro o fuori i tribunali, in cui le critiche alla magistratura venivano compiute.
In conclusione, se da una parte questa prospettiva, insieme con gli altri criteri esposti, non può comunque portare a definire gli avvocati come watchdogs della democrazia al pari dei giornalisti[29], d’altra parte, l’indicata prospettiva attribuisce loro una funzione altrettanto essenziale per lo sviluppo di una società democratica e la tutela dei valori convenzionali. L’evoluzione degli avvocati, nella concezione della Corte europea, da ausiliari ad attori protagonisti della giustizia[30] rende infatti la protezione della loro manifestazione del pensiero funzionale al buon andamento del sistema giudiziario, e, per certi versi, alla garanzia dell’autorità dello stesso[31]. L’opportunità di incrementare la fiducia della collettività nell’operato dei giudici, anche attraverso critiche costruttive degli avvocati[32], restituisce le due figure professionali coinvolte ad un rapporto di necessaria complementarietà, per assicurare un’amministrazione della giustizia equa e garantista. In questi termini, dunque, la garanzia dell’autorità e dell’imparzialità del sistema giudiziario riacquista la sua naturale funzione di limitazione, connotata, tuttavia, dalla necessità di un’interpretazione notevolmente restrittiva in favore di un ampliamento dell’operatività del diritto alla libertà di espressione degli avvocati.
[1] Con la sentenza CEDU, Handyside c. Regno Unito, ric. 5493/72 (1976), la Corte, oltre a definire la libertà di espressione quale condizione essenziale per lo sviluppo della società democratica, ha stabilito i principi generali per identificare le limitazioni ammesse al diritto in esame, poi riprodotti nella successiva giurisprudenza.
[2] Sul punto si veda M. Oetheimer-A. Cardone, Articolo 10, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 404.
[3] Il criterio sostanziale seguito dalla Corte europea per considerare quando una limitazione possa dirsi prevista dalla legge è enunciato nella sentenza CEDU, Sunday Times c. Regno Unito, ric. 6538/74 (1979). Per un commento della suddetta pronuncia, pietra miliare della giurisprudenza europea in materia di libertà di espressione, si veda R. Sapienza, La libertà di espressione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il caso Sunday Times, in Rivista di Diritto Internazionale, 1981, 43 ss.
[4] È opportuno fare riferimento anche all’art. 52 del Codice Deontologico Forense, che vieta agli avvocati l’utilizzo di espressioni offensive nei confronti dei magistrati.
[5] Il concetto è stato declinato in differenti forme, per un’analisi completa e comparatistica delle quali si veda C.J. Miller-D. Perry, Miller on Contempt of Court, Oxford, 2018.
[6] Sul punto si veda M. Oetheimer, L’harmonisation de la liberté d’expression en Europe, Parigi, 2001, 119 ss.
[7] La lesione della reputazione dei magistrati quale limite alla libertà d’espressione diviene invece centrale qualora la critica sia indirizzata ad un singolo giudice ed abbia ad oggetto determinate condotte personali. Si veda, ad esempio, CEDU, Peruzzi c. Italia, ric. 39294/09 (2015), caso nel quale un avvocato di Lucca aveva diffuso una lettera con cui criticava specificatamente il comportamento adottato da un giudice nel corso di un processo. In quel caso la Corte europea ha ritenuto che la condanna per diffamazione non fosse in contrasto con l’art. 10 Cedu.
[8] Per una completa analisi dei limiti alla libertà di espressione in relazione al potere giudiziario, ed ai suoi membri, si veda, ex multis, M. Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, Bari, 2012, 122 ss., la quale sottolinea, tuttavia, che la restrizione della libertà di stampa non può essere considerata legittima qualora i giornalisti rivolgano critiche all’operato svolto dai magistrati con sufficienti basi fattuali e senza intaccare la fiducia nel sistema giudiziario. Cfr. anche G. Resta., Trial by Media as a Legal Problem, Napoli, 2009.
[9] Relativamente al principio di stretta interpretazione delle limitazioni previste dall’art. 10, par. 2, Cedu si veda P. Caretti, Art. 10. Libertà di espressione, in S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 341 ss.
[10] A tale conclusione giunge M.K. Addo, Article 10 of the ECHR and the Criticism of Judges, in Freedom of Expression and the Criticism of Judges: a comparative study of European legal standards, Burlington, 2000, 229 ss.
[11] Il principio generale per cui il diritto di libertà di espressione sia posto a tutela anche di osservazioni provocatorie, o addirittura inquietanti, subisce dunque un’eccezione quando le affermazioni sono rivolte al sistema giudiziario. Per l’orientamento tradizionale si veda CEDU, Barthold c. Germania, ric. 8734/79 (1985), analizzata in F. Abruzzo, Libertà di stampa, tutela dell’informazione e dei giornalisti alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in B. Nascimbene (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Profili ed effetti nell’ordinamento italiano, Milano, 2002, 121. La necessità di una maggiore tutela nei confronti dei magistrati, dovuta fra l’altro al dovere di riservatezza cui sono tenuti che impedisce loro di rispondere liberamente, è esaminata in CEDU, Prager e Oberschlick c. Austria, ric. 15974/90 (1995), commentato in D. Bosi, Art. 10, Libertà di espressione, in C. Defilippi-D. Bosi-R. Harvey (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Napoli, 2006, 418 ss.
[12] A ben vedere, nella sentenza CEDU, Casado Coca c. Spagna, ric. 15450/89 (1994), la Corte europea si era già espressa circa il ruolo dei difensori ed i limiti alla loro immunità, sostenendo che l’avvocato «en sa qualité d’auxiliaire de la justice, il bénéficie du monopole et de l’immunité de plaidoirie, doit témoigner de discrétion, d’ honnêteté et de dignité dans sa conduite». A tal proposito si veda F. Tulkens, Quel rôle pour les avocats devant la Cour européenne des droits de l’homme, in I diritti dell’uomo, 2017, 7 ss.
[13] CEDU, Schöpfer c. Svizzera, ric. 25405/94 (1998). Per un’analisi della sentenza si veda M. Verpeaux, Freedom of Expression, Strasburgo, 2010, 105 ss.
[14] Si veda J. Casadevall, L’avocat et la liberté d’espression, in Freedom of Expression: Essays in Honour of Nicolas Bratza, Oisterwijk, 2012, 235 ss.
[15] Per un’analisi della differente tutela di cui beneficiano gli avvocati all’interno o all’esterno di contesti processuali si veda D. Spielmann-C. Henry, Les avocats et la Convention européenne dei droits de l’homme, in I diritti dell’uomo, 2016, 510 ss.
[16] Relativamente invece ai «droits et privilèges exclusifs» di cui beneficiano gli avvocati in relazione alle loro osservazioni dinnanzi alle corti si veda la sentenza CEDU, Steur c. Paesi Bassi, ric. 39657/98 (2003).
[17] La questione è stata ampiamente trattata dai giudici di Strasburgo nel caso Mor. c. Francia, ric. 28198/09 (2011), § 59.
[18] I riferimenti giurisprudenziali per una prima affermazione di tali principi si riscontrano nelle sentenze CEDU, Kyprianou c. Cipro, ric. 73797/01 (2005), e Panovits c. Cipro, ric. 4268/04 (2008). Le due sentenze, strumentalmente connesse poiché Panovits era il cliente dell’avvocato ricorrente nel primo giudizio, hanno definito i caratteri essenziali del nesso fra libertà di espressione e diritto di difesa, senza operare distinzione alcuna tra osservazioni compiute durante il giudizio e dichiarazioni svolte all’infuori delle aule dei tribunali.
[19] Sul punto si veda P. Lambert, L’avocat et les conférences de presse, in Journal des Tribunaux, 1983, 577 ss.
[20] Una simile prospettiva in T. Bontinck, La liberté d’expression de l’avocat, in Journal des Tribunaux, 2016, 362 ss.
[21] CEDU, Morice c. Francia, ric. 29368/10 (2015).
[22] Ibid., § 149 Nel caso di specie le dichiarazioni non rispondevano a questo criterio, poiché le indagini giudiziarie erano da tempo state affidate ad un giudice diverso rispetto a quello di cui l’avvocato lamentava la condotta. Non è invece sufficiente la possibilità di utilizzare diversi rimedi giudiziali per giustificare la limitazione della tutela offerta dalla Convenzione. I mezzi di ricorso disponibili e il diritto di libertà di espressione, infatti, «do not pursue the same aim and are not interchangeable», ibidem, § 171.
[23] Una siffatta ricostruzione è stata effettuata dalla Corte europea nel caso Lingens c. Austria, ric. 9815/82 (1986), § 46. Sul punto si veda M. Oetheimer-A. Cardone, op. cit., 412.
[24] Che il tema della rappresentatività e della diversità nel sistema giudiziario fosse di rilevante interesse sociale è riscontrabile altresì dall’analisi comparata delle prassi nei diversi Stati membri del Consiglio d’Europa. Si veda CEDU, Ottan c. Francia, cit., §§ 33-34
[25] La Corte europea aveva, in precedenza, affrontato la stessa questione in relazione agli articoli e ai commenti circa l’operato dei giudici da parte dei giornalisti. A tal proposito si veda M. Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, cit., 125.
[26] La scopo della Convenzione è, per l’appunto, quello di tutelare «des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs», cfr. CEDU, Artico c. Italia, ric. 6694/74 (1980), § 33.
[27] Relativamente alla possibilità che anche una semplice sanzione disciplinare possa produrre un chilling effect sull’esercizio della libertà di altri soggetti si veda il caso Steur c. Paesi Bassi, cit.
[28] Cfr. L. François, La preuve de la diffamation en droit français et la Convention européenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2005, 445 ss. Sul punto si veda M. Castellaneta, Se la notizia non è di interesse generale, la tutela del segreto d’indagine prevale sulla libertà di stampa, in questa Rivista, 2, 2018, 362 ss.
[29] Nell’intervento dinnanzi la Grande Camera durante il processo Morice, il Counsil of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) aveva ritenuto opportuno richiedere che la tutela degli avvocati, alla luce del fondamentale ruolo svolto, potesse essere pregnante come quella offerta ai giornalisti, soprattutto nei casi di interesse generale e grande impatto mediatico. Si veda CEDU, Morice c. Francia, cit., § 116.
[30] CEDU, Morice c. Francia, cit., § 148.
[31] Per una concettualizzazione della libertà di espressione quale libertà funzionale si veda V. Zeno-Zencovich, La libertà d’espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna, 2004, 162 ss.
[32] A tal proposito si veda F. Krenc, Les fils du dialogue entre l’avocat et la Cour européenne des droits de l’homme, in L’observateur de Bruxelles, 105, 2016, 26 ss.