A quasi un anno dall’emanazione da parte della ECJ della sentenza nel caso Google vs. Costeja Gonzalez, molte parole sono state scritte sulla contrapposizione e relativo bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto all’informazione.
A dire il vero né l’uno né l’altro sono espressamente menzionati nella sentenza.
Il secondo viene richiamato ai paragrafi 81 e 91 della pronuncia, ma non come diritto bensì come “interesse generale all’informazione”, nonostante l’art.11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo iscriva tra le libertà fondamentali accanto alla libertà di espressione, come “libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee“, in tal senso offrendo una tutela ben più ampia e moderna rispetto all’art.21 della nostra Costituzione.
Ovviamente, in essenza di un elemento di diritto positivo che lo preveda, anche il diritto all’oblio non viene menzionato dalla Corte, la quale nelle sue argomentazioni usa come parametro di riferimento per il suo reasoning il diritto di opposizione del data subject disciplinato dall’art.14 della direttiva privacy.
Tale diritto viene però declinato, di fatto, come il diritto all’oblio della proposta di Regolamento in quanto vengono configurati come incompatibili con la direttiva anche trattamenti leciti “qualora i dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati” (par. 93), anche nell’ipotesi in cui non vi sia pregiudizio per l’interessato (par. 96).
La Corte di Giustizia, dunque, per argomentare il riconoscimento del diritto all’oblio del data subject a fronte di un trattamento assolutamente legittimo da parte del controller, accanto al concetto di finalità del trattamento, ritiene essenziale il concetto di tempo.
In tale prospettiva il concetto di tempo, o se vogliamo di “tempo trascorso”, diventa il minimo comun denominatore tra oblio e informazione, nel senso che nel bilanciamento tra i due diritti il tempo si atteggia esattamente come il cursore che scorre sul braccio di una stadera.
Il provvedimento del 18 dicembre 2014 del Garante privacy che ha respinto una richiesta di deindicizzazione dal motore di ricerca di Google di una url in quanto contenente una notizia di cronaca giudiziaria molto recente e dunque ancora di interesse pubblico, rappresenta una conferma della tesi prospettata.
Ma cosa accade se il diritto all’oblio viene (e lo sarà!) contrapposto ad altri diritti od interessi pubblici che esulano o prescindono dal concetto di tempo?
Due, in particolare, sono le tensioni degne di interesse: quella tra oblio e memoria storica e quella tra oblio e trasparenza.
Per quanto concerne la prima tensione, la Corte di Giustizia apparentemente risolve la questione sancendo, ai paragrafi 72 e 92, che qualora la conservazione dei dati si imponga per motivi storici, statistici o scientifici, il concetto di tempo come limite alla finalità lecita di un trattamento legittimo non troverà applicazione in ossequio all’art.6, lett.b) del codice privacy.
Si tratta, invero, di una soluzione al problema che non risponde a due domande fondamentali: 1) come e da chi viene determinata la sussistenza di una finalità storica? 2) come può essere preservata la finalità storica se il dato viene cancellato in una fase precedente al sua storicizzazione?
La seconda questione è la più delicata. Non esistendo, infatti, una linea temporale continua tra diritto all’informazione e trattamento per motivi storici, eliminando un dato personale in una fase intermedia in cui il diritto all’oblio viene riconosciuto prevalente sul diritto all’informazione, in quanto per il tempo trascorso quel dato non può più essere considerato di interesse pubblico, si sottrarrà quel particolare dato non solo all’informazione ma anche alla storia.
Anche senza voler andare, come sempre, a rispolverare il solito “1984” di Orwell, il cui protagonista, modificando libri e articoli di giornale secondo il volere del partito, annullava completamente la memoria collettiva, è di tutta evidenza come il rischio di falsare la memoria storica sia altissimo, né vale a scongiurarlo la circostanza che la Corte si sia limitata a pronunciarsi sul motore di ricerca senza intervenire sul sito fonte.
La seconda tensione, quella tra oblio e trasparenza, è ancor più articolata.
Come noto, nella nostra società la richiesta di trasparenza è molto alta, così come il suo corollario rappresentato dai cd. open data.
Questi ultimi, almeno in teoria, non dovrebbero interessare dati personali.
La trasparenza, invece, ben può comportare un trattamento di dati e la L.33/2013 fornisce una dettagliata disciplina in merito alla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, distinguendo tra dovere e facoltà di pubblicazione, nonché tra dati personali, giudiziari, sensibili e supersensibili.
Il Garante, a sua volta, è intervenuto in materia, nel maggio 2014, emanando le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati“.
In tale provvedimento il Garante privacy ha stabilito che nella pubblicazione online di dati da paret delle PA:
1. deve essere osservato il principio di proporzionalità di cui all’art.11 del codice privacy;
2. è vietata la pubblicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
3. i dati sensibili e giudiziari pubblicati sui siti istituzionali non possono essere indicizzati;
4. esistono dei rigorosi limiti, legati alla finalità originaria del trattamento, al riutilizzo dei dati.
La legge 33/2013, unitamente al provvedimento del Garante, dovrebbero garantire una efficace tutela dell’interessato rispetto a trattamenti (nella specie diffusione online) effettuati per finalità di trasparenza amministrativa.
Ma questo tessuto normativo esclude a priori la possibilità per il privato di esercitare il suo diritto all’oblio nei confronti della PA che pubblica, per fini di trasparenza, i suoi dati personali? Se diritto all’oblio va inteso come il diritto del data subject di ottenere la cancellazione di un suo dato personale, sebbene lecitamente trattato, anche in assenza di pregiudizio, la risposta deve essere senz’altro negativa.
Occorrerà pertanto, anche in questo caso, effettuare un bilanciamento tra il diritto del privato a veder eliminati i suoi dati e l’interesse pubblico ad una PA trasparente.
Sotto tale profilo, molto interessante è la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.46/2013 con cui la Camera dei Deputati ha istituito una procedura per regolamentare le richieste dei cittadini concernenti l’esercizio di diritto all’oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari.
Tuttavia, la maggior parte delle PA non solo non ha proceduralizzato alcunché, ma accade anche, come nel caso del servizio “SentenzeWeb” della Corte di Cassazione, che la finalità di trasparenza venga utilizzata impropriamente.
La pubblicazione online integrale di tutte le sentenze civili e penali emesse negli ultimi cinque anni della Corte di Cassazione, se davvero fosse giustificata da finalità di trasparenza dell’amministrazione della giustizia, dovrebbe sottostare alle regole di cui al D. Lgs. 33/2013 e, non essendo una pubblicazione imposta ex lege, i dati identificativi delle parti processuali e di soggetti terzi per accidente coinvolti nei processi penali (dati giudiziari) e nei processi civili (se rappresentano dati sensibili) dovrebbero essere debitamente anonimizzati.
Così non è; con la conseguenza che inserendo il termine “HIV” nel motore di ricerca del sito della Cassazione il sistema restituisce, come risultato, numerosissime sentenze civili in cui si legge nome e cognome di persone che sono affette dal virus. Ed ancora, inserendo la locuzione “violenza sessuale”, si ottiene una serie di sentenze penali in cui compaiono in chiaro i dati anagrafici delle vittime di tali orribili reati, spesso pure minorenni, con buona pace del disposto di cui all’art.734 bis del codice penale che punisce la divulgazione delle generalità o dell’immagine delle persone offese da atti di violenza sessuale, ma con buona pace anche, lato imputato, del principio di legalità – nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali – cristallizzato nell’art.25 della Costituzione ed ancorato, per quanto concerne la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, ai casi ed ai modi previsti dall’art.36 del codice penale.
È evidente che siamo in una fase di transizione in cui si procede a tentoni per cercare di dare senso ad una sentenza non propriamente felice (sotto vari profili) della Corte di Giustizia.
Tuttavia, procedere a tentoni quando sono in gioco i diritti fondamentali delle persone è un esercizio acrobatico assai pericoloso.
Ammesso e non concesso che la minaccia più grande per la privacy dei cittadini europei provenga dai provider di servizi della società dell’informazione e non dai Governi nostrani (non ricorda più nessuno la commistione di interessi dei principali Stati europei con gli U.S.A. nello scandalo del datagate?), occorre che gli occhi vigili delle DPA non perdano di vista tutte le svariate sfaccettature del diritto all’oblio e tutte le sue tensioni, non solo col diritto all’informazione, ma anche con altri diritti od interessi di carattere pubblico.