Le modifiche e integrazione al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla Delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla Delibera n. 567/13/CONS di cui alla Delibera n. 35/16/CONS

0

In data 9 febbraio 2016, in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 577/15/CONS, è stata pubblicata sul sito dell’Autorità la delibera n. 35/16/CONS recante “modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS”.

La delibera, che ha come finalità l’ulteriore incentivo dello sviluppo del mercato della radiofonia digitale, modifica il regolamento sulla disciplina della fase di avvio delle trasmissioni DAB che ha previsto una disciplina incentrata, sia a livello nazionale che locale, sull’attribuzione dei diritti d’uso per l’esercizio dei multiplex a consorzi di emittenti all’interno delle quali, ogni singolo componente, è titolare di una determinata quantità di capacità trasmissiva.

Ad esito della consultazione, l’Autorità ha confermato la scelta di modificare la definizione di capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici (art. 1 lett. j) definendola semplicemente come la “quantità di CU[1] attribuita a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di diffusione”.

Rispetto alla precedente formulazione della delibera n. 664/09/CONS[2], non viene pertanto più imposto agli operatori di utilizzare tutta la capacità assegnata per la trasmissione di un singolo programma, ma di gestire liberamente la risorsa, adesso utilizzabile anche per la diffusione di nuovi programmi nativi digitali o per il trasporto di programmi di emittenti che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie dei diritti d’uso, così da poter favorire lo sviluppo del mercato radiofonico digitale attraverso la trasmissione di nuovi contenuti.

La scelta di gestire liberamente la capacità trasmissiva trova un limite per quanto riguarda l’emittenza nazionale già interessata dalla procedura competitiva di cui alla delibera n. 567/13/CONS, introdotta per assegnare il multiplex rimasto a disposizione alle società consortili concorrenti.

Difatti, come esplicitamente previsto alla lettera b) del comma 3, dell’articolo 14, rimangono fermi gli obblighi di riserva dell’articolo 12, comma 5-bis del regolamento in base al quale vige un  obbligo di riserva esclusiva di capacità trasmissiva, in capo alla società consortile risultata aggiudicataria del multiplex, in favore dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria: pertanto il consorzio assegnatario dovrà trasportare i contenuti di determinati terze emittenti comunque socie del consorzio non aggiudicatario, sempre se queste ultime lo richiedano, con conseguente limitazione del diritto di disporre della capacità assegnata.

Riguardo l’emittenza locale, l’Autorità è intervenuta sia in merito ai requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi assegnatari dei diritti d’uso, sia relativamente alla procedura di assegnazione degli stessi, prevedendo un eventuale beauty contest.

In relazione al primo punto, di cui al comma 6 dell’art. 12 dell’allegato alla delibera, l’Autorità ha confermato la scelta di determinare il numero minimo di partecipanti al consorzio in n. 12 emittenti, così che ogni partecipante risulti assegnatario di 72 CU all’interno del multiplex (che contiene 864 CU totali).

È stato pertanto modificato il criterio precedentemente vigente che imponeva la partecipazione di almeno il 30% degli operatori legittimamente operanti nel bacino e che, dato l’elevato numero di operatori presenti in una stessa area (fino a 150 in alcuni bacini), aveva determinato uno stallo nella formazione dei consorzi.

In sede di consultazione è emersa tuttavia la necessità di prevedere un meccanismo di deroga per i casi in cui, in un determinato bacino, il numero di emittenti locali effettivamente interessate a irradiare le trasmissioni digitali sia inferiore al numero minimo di 12 soci.

Il medesimo comma 6 prevede infatti che il MISE possa accordare una deroga alla soglia di partecipazione, tenendo conto dei seguenti elementi: numero di blocchi di risorse frequenziali pianificate; numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Il medesimo articolo specifica comunque che la soglia minima possa comunque essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.

Inoltre, è previsto che i soggetti che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze possano accedere alla capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva e inoltre è stabilito esplicitamente che ciascuna emittente può partecipare al capitale di un solo consorzio.

Riguardo alla procedura di beauty contest, introdotta dall’art. 12, comma 6-bis della delibera, ed esperibile dal MISE nel caso in cui il numero dei consorzi richiedenti i diritti d’uso sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificati per un determinato bacino, l’Autorità ha modificato alcuni dei criteri selettivi rispetto al testo precedentemente posto in consultazione.

In particolare, il criterio della potenzialità economica, è stato svincolato dal capitale sociale e parametrato al fatturato (inteso come il volume di affari conseguito ai sensi dell’articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 riferibile all’esercizio dell’attività radiofonica) realizzato in media negli ultimi tre esercizi dai componenti della società consortile (fino a 23 punti). Il criterio precedentemente previsto, ossia il capitale sociale interamente versato, è stato accantonato visto che, in ambito locale, operano soggetti non tenuti al deposito del bilancio.

L’altro criterio di valutazione modificato è quello dell’esperienza maturata nel settore radiofonico, non più previsto nell’ultima delibera stante la difficile valutazione del parametro, che è stato quindi sostituito con quello del personale impiegato dalla società consortile operante nel bacino di riferimento (fino a 25 punti).

È rimasto invece invariato il punteggio attribuito al progetto tecnico dell’infrastruttura di rete ed al relativo piano di implementazione, all’idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale nonché all’innovazione tecnologica della rete ed all’uso efficiente della risorsa frequenziale (fino a 50 punti).

È stata inoltre prevista l’attribuzione di un ulteriore punteggio per le società consortili che abbiano tra i soci almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario (fino a 2 punti).

Infine, con riferimento alla emittenza sia nazionale che locale, al fine di assicurare l’uso effettivo delle frequenze assegnate e sempre con lo scopo di dare un ulteriore impulso allo sviluppo della radiofonia digitale, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere obblighi di copertura ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente Regolamento, stabilendo che le percentuali di copertura comportino, entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40 % della popolazione, fino ad arrivare ad almeno il 60% entro due anni e fino almeno al 70% entro quattro anni.

In ultimo, si segnala che, parallelamente alla modifica sul regolamento DAB, l’Autorità ha pubblicato la delibera n. 36/16/CONS recante “estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS – avvio del procedimento” a seguito del quale sarà possibile avviare il servizio in ulteriori 21 province (Roma, Frosinone, Latina, Rieti; Avellino, Benevento; Napoli, Caserta; Salerno; Potenza, Matera; Catanzaro, Cosenza Crotone; Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Messina, Siracusa; di Palermo, Trapani).

 

 

 



[1] CU: unità di capacità presenti in ogni blocco di diffusione.

[2] Art. 1 lett. j) delibera n. 664/09/CONS :“capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici” la quantità di CU attribuita, in uguale misura per ogni programma, a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di diffusione; qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per l’attività di fornitore di contenuti radiofonici avrà diritto ad un’identica quantità di CU per ogni programma irradiato.

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply