L’art. 600-quater c.p. e la condotta di detenzione di materiale pedopornografico

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Tra le varie fattispecie di reato presenti nel codice penale, l’art. 600-quater c.p. è sicuramente una di quelle che desta una maggiore riprovazione, nonché un concreto allarme sociale, nell’opinione comune.

Con tale norma il legislatore ha infatti voluto sanzionare la detenzione di materiale pedopornografico, qualificando come tale la disponibilità, anche momentanea, da parte dell’agente, di materiale pornografico realizzato mediante la partecipazione di minorenni.

La diffusione di Internet ed il proliferare di programmi informatici che permettono il cd. “file sharing”, ossia lo scambio di file tra utenti connessi tra loro mediante appositi server, ha purtroppo ampliato il fenomeno della pedopornografia, e soprattutto della sua fruizione on-line.

Con specifico riferimento ai contenuti pedopornografici acquisiti mediante la rete internet, la Cassazione ha più volte affermato che la responsabilità dell’agente è subordinata all’attività di downloading dei file dalla rete, in quanto, mediante questa attività, lo stesso acquisisce un autonomo possesso dei contenuti multimediali. E’ quindi irrilevante che l’autore del reato abbia successivamente cancellato il materiale, allocandolo ad esempio nel “cestino” del sistema operativo del computer, in quanto, da quella porzione di memoria, poteva comunque essere agevolmente recuperato: la Suprema Corte ha di conseguenza stabilito che in questi casi sussiste ancora una detenzione da parte dell’agente.

La recente sentenza n. 10491/2014 della Terza Sezione penale della Cassazione – pubblicata in data 5 marzo 2014 – ha sancito un altro importante principio in tema di detenzione di materiale pedopornografico, specificatamente in relazione ai frammenti di file. Nel caso in esame, tali frammenti erano infatti stati individuati in fase di indagine dai periti sul computer dell’imputato, mediante l’utilizzo di strumentazioni particolarmente complesse, che sicuramente non rientravano nella disponibilità dell’imputato stesso. Si trattava quindi di file aventi ad oggetto immagini di pornografia minorile, presenti nella memoria del computer, ma, proprio perché frammentati, non leggibili – e di conseguenza visualizzabili – con gli strumenti informatici a disposizione dell’imputato. In relazione alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 600-quater c.p. nel caso di cui si tratta, la Corte di Cassazione ha quindi affermato che il medesimo si fonda sulla concreta utilizzabilità del file da parte dell’agente, in considerazione delle sue conoscenze tecniche e degli strumenti a sua disposizione. Infatti, non si può parlare di materiale pedopornografico nell’accezione di cui alla fattispecie penale, laddove ci si riferisca a minuscoli frammenti di file, non coordinati e sequenziali tra di loro, e di conseguenza illeggibili ed inutilizzabili.

In situazioni come il caso affrontato, è di conseguenza molto importante la concreta verifica in relazione alla sussistenza del dolo del delitto: sussistenza che si determina laddove l’agente sia certo della minore età dei soggetti rappresentati nel materiale detenuto o procurato, nonché della natura pornografica dello stesso.

La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Nel caso di specie infatti, erano stati individuati nel computer dell’imputato migliaia di file a contenuto pornografico, con protagonisti individui maggiorenni: la natura frammentata ed illeggibile che invece caratterizzava i file di carattere pedopornografico ha permesso di escludere il dolo dell’agente, lasciando di conseguenza presupporre per una detenzione inconsapevole dei contenuti multimediali oggetto di contestazione penale.

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