L’accesso a Facebook come giusta causa di licenziamento: considerazioni sull’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche  

 

Corte di Cassazione, sez. lavoro, 1 febbraio 2019, n. 3133

Deve essere confermato il licenziamento disciplinare emesso nei confronti di una lavoratrice a cui erano stati contestati plurimi accessi a Internet estranei all’ambito lavorativo (nella specie, quanto all’idoneità probatoria della cronologia, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse sul punto ampiamente motivato, valorizzando non solo la mancata contestazione da parte della lavoratrice, ma anche il fatto che gli accessi alla pagina personale Facebook richiedono una password, sicché non dovevano nutrirsi dubbi sulla riferibilità di essi alla ricorrente).

 

Sommario: 1. Premessa. La realtà digitale come oggetto di prova. – 3. Il caso concreto. – 4. La validità della notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione. – 5. L’efficacia probatoria della cronologia come riproduzione informatica e il quomodo della contestazione. – 6. Violazione della privacy e controllo a distanza. Brevi cenni. – 7. Conclusioni.

 

  1. La realtà digitale come oggetto di prova

Servirsi della tecnologia, al servizio della tecnologia: dal punto di vista dell’istruttoria probatoria civile, che qui si assume come privilegiato angolo visuale, sono questi i due poli su cui si snoda il rapporto tra scienza processuale e tecnologia informatica.

Sulla prima direttrice si colloca la nozione di documento informatico, oggi definito come «documento elettronico che contiene una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»[1]. È circostanza pacificamente riconosciuta e risalente nel tempo[2] che lo sviluppo tecnologico abbia arricchito il catalogo delle prove documentali, fino a ricomprendervi le varie tipologie di documento informatico.

A questa prospettiva di indagine, che definirei classica, se ne va affiancando un’altra in cui la rappresentazione di carneluttiana memoria[3] viene a riguardare fatti digitali. Il digitale diviene così da mezzo di prova a fatto da provare (anche con mezzi di prova tipici).

La casistica giurisprudenziale è ricca di esempi di tale segno. Si pensi alla rilevanza che foto e commenti pubblicati su un social network possono assumere non solo in tema di danno da diffamazione[4] e di diritto all’oblio[5], ma anche ai fini della declaratoria di addebito ad uno dei coniugi della separazione giudiziale[6]. Parimenti, le azioni compiute on line possono integrare un atto di concorrenza sleale[7] o legittimare la richiesta di un provvedimento cautelare d’urgenza[8].  È in questo contesto che si colloca la sentenza in commento riguardante un caso di licenziamento disciplinare irrogato per l’esorbitante numero di pagine internet visitate per ragioni estranee all’attività lavorativa; condotta considerata dalla Corte come grave e idonea a incrinare la fiducia datoriale.

 

  1. Il caso concreto

Dalla cronologia del computer in uso alla lavoratrice, assunta come segreteria part-time, il datore di lavoro scopre numerosi accessi a Facebook e altri siti internet estranei all’attività lavorativa della ricorrente, cui solleva formale contestazione disciplinare per utilizzo a fini personali del computer messole a disposizione per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Questi i numeri risultanti dalla cronologia: 4.500 visite a Facebook e altri 1.500 accessi a vari siti internet non pertinenti all’attività lavorativa, per un totale di 6.000 pagine visitate su 18 mesi lavorativi (circa 16 al giorno).

L’impugnativa del licenziamento, soggetto al rito speciale previsto dalla l. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), vede soccombente la lavoratrice sia nelle fasi (sommaria e di opposizione) avanti al Tribunale sia in sede di reclamo avanti la Corte d’appello che, esclusa la ricorrenza di licenziamento ritorsivo o discriminatorio, motiva il rigetto del reclamo sulla base dei dati quantitativi come rappresentati dalla cronologia e non contestati dalla lavoratrice (che si sarebbe limitata a negare un numero esiguo di accessi). Nel dictum della Corte d’appello, la mancata contestazione, unitamente al rilievo della certa riconducibilità delle visite di Facebook alla lavoratrice siccome unica titolare della relativa password, rende pacifica la condotta che, considerato l’ingente numero degli accessi indebiti, deve reputarsi grave e idonea a incrinare la fiducia del datore di lavoro[9].

Avverso tale sentenza, la lavoratrice propone ricorso per cassazione rilevando, tra l’altro, che la corte di merito avrebbe errato sia nel fondare la propria decisione su un documento (il report della cronologia) non idoneo a provare gli accessi ad internet, la loro genuinità e riconducibilità alla lavoratrice (anche perché in violazione della privacy di quest’ultima) sia nel ritenere il documento non contestato dalla lavoratrice. Di qui le ulteriori doglianze della ricorrente che censura anche la mancata ammissione delle istanze di prova orale e di ctu informatica pure da essa formulate.

La Corte, nel rigettare il ricorso, affronta una molteplicità di profili, tanto ampi e complessi da impedirne un vaglio in questa sede[10]. Nondimeno, in una prospettiva necessariamente selettiva, possiamo tentare di rispondere al quesito che la massima sollecita sull’efficacia probatoria della cronologia e sul quomodo della contestazione.

 

  1. La validità della notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione

Prima di entrare nel cuore della questione, merita breve menzione il rigetto delle eccezioni di nullità e inesistenza della notificazione. In particolare, la controricorrente eccepisce l’invalidità della notifica del ricorso perché notificato a mezzo pec in formato .doc (anziché .pdf) e senza attestazione di conformità della procura speciale.

Con riguardo alla forma dell’atto da notificarsi (che, secondo le specifiche tecniche[11], deve essere in formato .pdf), la Corte di Cassazione aderisce all’insegnamento delle Sezioni Unite che si sono espresse nel senso di ritenere inammissibile l’eccezione con la quale la parte lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un vulnus del diritto di difesa (quale potrebbe, ad esempio, rinvenirsi nel caso di difformità tra l’atto notificato e quello depositato presso la cancelleria della Corte). In difetto, l’irritualità formale della notifica a mezzo pec va risolta in base al principio del raggiungimento dello scopo che esplica i propri effetti sanati ogniqualvolta venga conseguito il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto per effetto dell’avvenuta consegna dello stesso all’indirizzo pec del destinatario[12].

Con riguardo alla mancata attestazione di conformità della procura speciale (all’originale analogico da cui il file notificato è stato estratto), la relativa eccezione viene rigettata sulla base dell’efficacia sanante del deposito, in copia autentica, della procura, purché recante data anteriore o coeva al ricorso. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito del processo civile telematico (diverse considerazioni valgono per quello amministrativo e tributario), non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità della procura, essendo tale funzione assolta dalla sottoscrizione digitale del file notificato[13].

 

  1. L’efficacia probatoria della cronologia come riproduzione informatica e il quomodo della contestazione

Onde correttamente valutare la decisione della Corte, che potrebbe sembrare prima facie severa, occorre preliminarmente chiarire, pur brevemente, il contesto normativo in cui essa si colloca. Anzitutto va precisato che il genus dei documenti informatici, pur inserito nella più ampia famiglia dei documenti elettronici, è a sua volta una categoria eterogenea che raggruppa al proprio interno tipologie documentali differenti per nozione e efficacia. A fini descrittivi, è possibile distinguere due macro-categorie: da un lato, i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica (la cui efficacia sostanziale e probatoria muta in ragione del tipo di sottoscrizione, semplice ovvero avanzata, che sia stata apposta al documento[14]); dall’altro, i documenti informatici non sottoscritti e le riproduzioni informatiche.

Nel caso di specie, è questa seconda macro-categoria a venire in rilievo. Nonostante il riferimento della Corte alla password usata dalla lavoratrice per accedere a Facebook, è evidente che il documento prodotto dal datore per rappresentare la cronologia dei siti internet visitati dalla lavoratrice non può considerarsi sottoscritto con firma elettronica (neppure semplice) per l’assorbente ragione che lo stesso non contiene alcuna dichiarazione (di scienza o di volontà) da sottoscrivere. La sottoscrizione, sia essa elettronica o autografa, viene infatti considerata tradizionalmente assolvere la duplice funzione di indicare l’autore del documento e di permettere a quest’ultimo di attribuirsi la paternità della dichiarazione ivi contenuta[15].

Le considerazioni che precedono non significano, tuttavia, che qualunque documento informatico dichiarativo rientri nella macro-categoria dei documenti sottoscritti con firma digitale. Si pensi al messaggio di posta elettronica ordinario o a quello spedito con sistemi di messaggistica istantanea (come WhatsApp) che, al netto di alcuni dubbi interpretativi[16], viene dal maggioritario e condivisibile indirizzo inquadrato tra i documenti privi di firma elettronica, anche semplice, considerata la funzione meramente interna assolta dalle credenziali usate dall’utente per accedere al servizio di e-mail o messaggistica (e non per inviare il documento)[17].

Dall’altro lato, l’assenza di dichiarazione, se esclude, almeno in via generale, qualsiasi dubbio sulla sussistenza, o meno, di sottoscrizione, non impedisce al documento informatico non dichiarativo[18] di spiegare effetti probatori. Sulla materia è intervenuto il legislatore che ha esteso la disciplina di cui all’art. 2712 c.c. alle riproduzioni informatiche, da intendersi come documenti che si servono dello strumento digitale per rappresentare un fatto che non è una dichiarazione[19]. Ne segue che le riproduzioni informatiche, ai sensi dell’art. 2712 c.c., formano «piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime»[20].

È noto il contrasto sviluppatosi sulla portata di tale norma, contrapponendo chi, da un lato, ritiene le riproduzioni meccaniche alla stregua di prove legali ai sensi del primo comma dell’art. 116 c.p.c. e dunque vincolanti per il giudice[21] e chi, dall’altro, ne sostiene la soggezione al principio del libero convincimento[22]. Prescindendo dal merito delle contrapposizioni dottrinali, dirimente nel caso di specie è la considerazione che anche l’adesione alla seconda impostazione non impedisce di ritenere che il giudice, in mancanza di disconoscimento, possa fondare la propria decisione solo sulla riproduzione meccanica non disconosciuta.

Il focus si sposta pertanto sui modi e tempi del disconoscimento.

Sotto il primo profilo, vi è unanimità di vedute sul fatto che la contestazione ex art. 2712, pur sottratta ai tempi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., debba essere, da un lato, specifica (nel senso di concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e, dall’altro, completa (nel senso di non riferirsi ad aspetti marginali dei fatti rappresentati)[23].

Il medesimo rigore connota il secondo profilo attinente i tempi della contestazione che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, deve essere effettuata nella prima udienza o difesa utile successiva alla rituale acquisizione in giudizio della riproduzione o della sua fedele trascrizione[24].

Il tempestivo disconoscimento, se circostanziato e specifico, pur precludendo l’efficacia di piena prova prevista dall’art. 2712 c.c., non inficia del tutto la portata probatoria della riproduzione informatica disconosciuta che, per la giurisprudenza[25], è degradata a presunzione semplice, liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori.

Sono questi i principi alla luce dei quali leggere il caso di specie in cui la corte di merito, dato atto del comportamento processuale della lavoratrice, ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sul documento prodotto dal datore di lavoro per rappresentare il numero elevato di accessi ad internet. E ciò sul seguente duplice presupposto: in primo luogo, trattandosi di documento contestato solo in maniera marginale, deve ritenersi idoneo a fondare da solo la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria; in secondo luogo, anche ammettendo di ritenere integrata la contestazione con riguardo ad un numero di esiguo di accessi, il fatto notorio che alla pagina personale di Facebook si accede previa autenticazione sarebbe idoneo a supportare la prova della riconducibilità degli accessi alla lavoratrice, quale presumibile unica titolare della relativa password di accesso.

Né tale motivazione avrebbe potuto essere riformata in Cassazione se non previa specifica indicazione delle difese di merito recanti la tempestiva e circostanziata contestazione.[26] Di qui la pronuncia della Cassazione che appare condivisibile e conferente all’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, come sopra brevemente tracciato.

 

  1. Violazione della privacy e controllo a distanza. Brevi cenni

Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso su una presunta violazione della privacy che, concretandosi in una questione nuova, non viene esaminato nel merito. Nondimeno, qualche sintetica annotazione è senz’altro utile per mettere a fuoco i principi guida dell’orientamento maggioritario, con speciale riferimento alla materia, qui trattata, della riproduzione informatica.

La questione è stata già oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione che, in un caso del tutto analogo, ha escluso qualsiasi violazione della normativa sulla riservatezza laddove il datore di lavoro, come nel caso di specie, si fosse limitato a verificare l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento. Né ha ritenuto che la fattispecie vertesse in materia di controllo a distanza della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 4 della l. 300/1970, che, come noto, si applica all’attività avente ad oggetto la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo di applicazione di tale norma l’attività volta a individuare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente[27].

Del resto, se la Corte di Cassazione considera legittimo, come di recente statuito[28], il comportamento datoriale consistente nel creare un falso profilo Facebook all’unico fine di stringere amicizia e conversare con il lavoratore, onde verificarne la condotta sul posto di lavoro e, in caso di sottrazione di tempo all’attività lavorativa, irrogare il licenziamento disciplinare, non si vede come possa considerarsi illegittimo quello del datore di lavoro che si limita a verificare se dalla cronologia del computer in uso al lavoratore risulti l’accesso a siti estranei al lavoro da egli svolto. Operazione, quest’ultima, che non è certo finalizzata a controllare l’adempimento della prestazione lavorativa né necessita dell’installazione di alcun dispositivo di controllo, trattandosi di rilevazione effettuata automaticamente da qualunque browser web.

 

  1. Conclusioni

Per tracciare le fila del quadro tracciato, esso sembra ben evidenziare il palesarsi di forme nuove per problemi antichi[29]. Se la decisione della Corte può dirsi senz’altro condivisibile, dubbi possono legittimamente nutrirsi in ordine all’incertezza che tuttora circonda l’efficacia probatoria di taluni documenti informatici. Incertezza che si fa pressante a fronte di un duplice dato: da un lato, quello normativo che eleva alcuni documenti informatici a prove legali, con l’effetto di vincolare il giudice e onerare la controparte di un disconoscimento tempestivo e circostanziato, a fronte delle incertezze interpretative su quali siano i documenti dotati di tale pregnante efficacia; dall’altro, quello sociale che vede l’inevitabile incrementarsi del numero di controversie civili vertenti su realtà digitali o comunque estranee al mondo empirico, costringendo dottrina e giurisprudenza ad un faticoso lavoro di generalizzazione e di adattamento della disciplina vigente, con risultati incerti e tutt’altro che omogenei. In un quadro siffatto, la soluzione maggiormente garantista diviene forse quella di guardare all’innovazione tecnologica come spinta per mutare paradigma e passare dalla mera traduzione informatica delle preesistenti categorie processuali ad una rinnovata visione del processo[30].

 

[1] Art. 1, c. 1, lett. p), d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La nozione, introdotta dall’art. 1, c. 1, lett. d), d.lgs. 179/2016, a decorrere dal 14 settembre 2016, definisce il documento informatico come specie del più ampio genere rappresentato dal documento elettronico, di cui all’art. 3, par. 1, n. 35, regolamento 2014/910/UE, c.d. Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Sulla differenza tra documento elettronico e informatico, nonché sulla nozione di documento informatico, v., per tutti, F. Rota, Il documento informatico, in M. Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, Milano 2012, 730 ss. e, da ultimo, P. Bertollini, Il documento informatico e il documento analogico, in G. Ruffini (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Milano 2019, 37 ss.

[2] Fu la c.d. Legge Bassanini a sancire l’efficacia e il valore legale di «atti, dati e documenti formati […] con strumenti informatici o telematici» (art. 15, c. 2, l. 59/1997). Sempre agli anni novanta risalgono i primi contributi in tema di documento informatico, tra cui si ricordano, senza nessuna ambizione di completezza e con particolare riferimento ai profili di interesse processualcivilistico, L. Montesano, Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma negoziale, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 1987, 23 ss.; G. Verde, Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica, in Rivista di diritto processuale, 1990, 715 ss.; G.F. Ricci, Aspetti processuali sulla documentazione informatica, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1994, 863 ss.; G.D. Finocchiaro, Documento informatico e firma digitale, in Contratto e impresa, 1998, 956 ss.

[3] Il riferimento è evidentemente a F. Carnelutti, La prova civile. Parte generale (il concetto giuridico di prova), Roma, 1915, spec. 182 ss.

[4] Sul punto, con riferimento all’azione civile, v. S. Peron, Il risarcimento danni da diffamazione tramite mass-media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (edizione 2018), in questa Rivista, 1, 2019, 335 ss.

[5] Per una compiuta disanima del tema, v. A. Vesto, La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri, in questa Rivista, 2, 2018, 105 ss.

[6] V. Trib. Prato, 28 ottobre 2016, in Foro italiano, 2017, 1, 736 ss., che ha ritenuto di addebitare la separazione al coniuge che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook post volgari e fotografie (sia sue che della figlia) «in abbigliamento succinto e con atteggiamento inopportuno per l’una e per l’altra». In dottrina, da ultimo, sui presupposti della separazione, v. F. Danovi, I presupposti della separazione, ovvero quando il diritto “cede il passo” alla libertà del singolo (e per il divorzio?), in Famiglia e Diritto, 2019, 1, 73 ss.

[7] Per formula è tratta da Trib. Milano, 10 marzo 2016, in Foro italiano, 2016, 1, 3989 ss., che così si è espressa con riguardo alla violazione del diritto di autore in relazione ad una applicazione informatica. Per una più risalente applicazione giurisprudenziale con riguardo ai gruppi di Facebook v. Trib. Torino, sez. spec. propr. industr. ed intell., ord., 7 luglio 2011, in Foro italiano, 2013, 7-8, 1, 2288, con nota di G. Casaburi, Marchi, ditta, movimenti politici, nomi a dominio, gruppi Facebook nella giurisprudenza delle sezioni specializzate.

[8] V. Tribunale di Rieti, sez. III, 7 marzo 2019, ord., in Famiglia e diritto 2019.

[9] Giova ricordare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale per stabilire la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2014, n. 25162, in Guida al diritto, 2015, 2, 65 ss.

[10] Si fa riferimento ad esempio alle questioni, pure affrontare dalla Corte, sull’utilizzabilità della prova raccolta aliunde o sul criterio di specificità del ricorso per cassazione. I rilievi in punto sono talmente numerosi e vasti nel contenuto, sicché, in questa sede, non può che essere svolto un fugace richiamo.

[11] Art. 19 bis, c. 1, provvedimento 16 aprile 2014, recante le Specifiche Tecniche previste dall’art. 34, c. 1, d.m. 44/2011.

[12] Così, Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in www.processociviletelematico.it, 21 giugno 2016, con nota di C. Imbrosciano, Irritualità della notifica via pec e raggiungimento dello scopo.

[13] Così, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2019, n. 12850, in Diritto e giustizia, 15 maggio 2019.

[14] La nozione di firma elettronica avanzata è contenuta negli artt. 3, par. 1, n. 11 e 26 del regolamento 2014/910/UE (eIDAS), da cui viene individuata, a contrario, la nozione di firma elettronica semplice come categoria residuale ricomprendente tutte le firme elettroniche non avanzate. Sul punto, cfr. G. Navone, Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico, Milano, 2012, 104 ss. e P. Bertollini, op. cit., 46.

[15] F. Carnelutti, Studi sulla sottoscrizione, in Riv. dir. comm., 1929, I, 509 ss.

[16] Sulla e-mail come documento sottoscritto con firma elettronica v. Trib. Mondovì, 7 giugno 2004, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, I, 938 ss., con nota di M. Lupano, Natura dell’email, sua efficacia probatoria nella normativa vigente e nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 e Trib. Prato 15 aprile 2011, in Foro italiano, 2011, I, 3198 ss. con nota di C. Esposito.

[17] Di questo avviso, tra gli altri, V. Di Giacomo, Il nuovo processo civile telematico, Milano, 2015, 205 ss.

[18] Per i documenti non dichiarativi, v. F. Carnelutti, op. cit., 209.

[19] L’efficace definizione è tratta da P. Bertollini, op. cit., 60, nonché A. Bonafine, L’atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017, 96.

[20] Art. 2712 c.c., come modificato a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall’art. 23 (ora art. 23-quater) del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

[21] F. Lucifero, voce Riproduzioni meccaniche, copie ed esperimenti, in Enciclopedia del diritto, XL, Milano, 1989, 1084.

[22] E. T. Liebman, Manuale diritto processuale civile, Milano 2007, 338 ss., secondo cui la riproduzione meccanica, pur non costituendo prova legale, è idonea a fondare da sola il convincimento del giudice, in mancanza di contestazione.

[23] In riferimento al requisito della specificità v. Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 2016, n. 17526, in Foro Italiano, 2017, 2, 1, 633. Con riferimento alla completezza, v. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18507.

[24] Così Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 8998, in Foro italiano, 2002, I, 2793 ss., con nota di M. Iozzo, Orientamenti (e disorientamenti) in tema di disconoscimento delle riproduzioni meccaniche.

[25] Così Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2005, n. 9884, in Diritto di Internet, 2005, 563 ss., con nota di G.D. Finocchiaro, Ancora sull’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto e Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2001, 11445, in Giustizia civile 2001, I, 2330 ss.

[26] Il principio è pacifico: v. Cass. civ, sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24062, CED 645760.

[27] Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14862, in ilgiuslavorista.it, 22 settembre 2017 con nota di F. D’Amora-A. Patrizi, Licenziamento per uso eccessivo della connessione Internet aziendale.

[28] Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955, in Guida al diritto, 25, 2015, 80 ss. Si veda anche Trib. Ascoli Piceno 19 novembre 2013, in Rivista italiana diritto del lavoro, 1, 2015, 75 ss. con nota di F. Iaquinta-A. Ingrao, Il datore di lavoro e l’inganno di Facebook.

[29] S. Patti, voce Prova I) Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica, XXV, Roma, 1991, 2 ss. già metteva in luce i noti interrogativi sul rapporto tra principio del libero convincimento del giudice e certezza delle posizioni soggettive. Temi che si ripropongono ora con riguardo alle nuove prove informatiche.

[30] P. Calmon, The Future of the Traditional Civil Procedure, in M. Kengyel-Z. Nemessányi (eds.), Electronic Tecnology and Civil Procedure. New Paths to Justice from Around The World, Dordrecht-Heidelberg-New York-London 2012, 67 ss.

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