L’abolizione delle tariffe di roaming nell’Unione Europea

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Grande entusiasmo è stato manifestato per la decisione del Parlamento europeo di abolire le tariffe roaming all’interno dell’Unione. A partire dal 15 giugno del 2017 non ci saranno più costi aggiuntivi per telefonate, SMS e dati scaricati in roaming per i cittadini europei. Le tariffe previste dal contratto telefonico mobile che intercorre tra un cittadino ed un provider europeo non saranno più limitate solo al territorio dello Stato membro di riferimento ma si applicheranno anche negli altri Stati Membri rendendo, quindi, inutile la scelta del consumatore su piani tariffari aggiunti per l’estero.

L’atto del Parlamento europeo si pone all’interno di un programma chiaro dell’Unione Europea di digitalizzazione del mercato interno. A tale proposito, la Commissione europea nel 2013 ha presentato la sua proposta per la creazione di un mercato unico delle telecomunicazioni al fine di creare un “Connected continent”. Tra i punti del “Telecomunication package” del 2013 è presente anche l’abolizione delle tariffe di roaming, passo che è stato compiuto proprio in questi giorni a coronamento di un lungo processo che è stato più volte discusso dagli organi europei in particolare dal Consiglio e dalla Commissione. Più in generale si tratta di una misura relativa alla costituzione del mercato unico. In particolare, la riforma delle tariffe roaming si inserisce nel piano finalizzato alla creazione di un mercato unico digitale in linea con gli obiettivi di Europa 2020.

La decisione, però, non avrà effetto immediato: fino al 15 Giugno del 2017 resterà in vigore l’Eurotariffa, ossia il piano tariffario europeo per il roaming interazionale che prevede delle soglie limite ai prezzi che possono essere imposti dai providers nei vari Stati Membri. L’implementazione dell’Eurotariffa negli anni ha portato ad un graduale abbattimento dei costi del roaming rendendo la recente decisione del Parlamento europeo l’ultimo passo di un percorso finalizzato all’eliminazione delle tariffe di roaming rispettoso delle differenze che sussistono negli Stati membri. I dati mostrano come l’Unione europea ha diminuito le tariffe complessive dell’80% dal 2007 portando ad un incremento del mercato roaming del 630%. Per il 2016 sono attese ulteriori riduzioni prima dell’eliminazione totale dei costi per i consumatori.

La normativa di riferimento dell’Eurotariffa è il Regolamento (CE) N. 717/2007 del Parlamento Europeo poi modificato dal Regolamento (CE) N. 544/2009 poi rifuso nel Regolamento (UE) N. 531/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012. L’articolo 1 del Regolamento del 2012 enuclea i fini che l’Unione Europea intende perseguire disciplinando le riduzioni delle tariffe, in particolare: “Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile che viaggiano all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi all’innovazione e la scelta del consumatore..”.

E’ chiaro, da un lato, l’intento di tutelare i consumatori dal ricevere addebiti sproporzionati come per il traffico dati all’esterno del territorio dello Stato Membro di riferimento. D’altra parte, si cerca di favorire la libertà di circolazione dei servizi all’interno del territorio dell’Unione e in particolare di quelli digitali in un’ottica di trasformazione e adattamento europeo alle sfide della digitalizzazione per esigenze di competitività, l’altro fattore che l’articolo 1 del Regolamento tiene in considerazione. A tale proposito, vista la gradualità di azione dell’Unione Europeo nel progetto di abbattimento delle tariffe roaming, il bilanciamento tra le due esigenze indicate nell’articolo 1 del Regolamento N.531/2012 non dovrebbe essere abbandonato nei prossimi testi di dettaglio e nelle future pronunce della Corte di Giustizia europea.

Uno dei punti che non convince della nuova normativa, invece, è la possibilità per gli operatori di fissare delle soglie di roaming oltre le quali far pagare delle tariffe aggiuntive specialmente in caso di usi anomali o abusivi. Si tratta di una politica di “fair use” al fine di prevenire abusi nell’utilizzo del roaming. In questi casi la tariffa che verrà applicata non sarà superiore alla tariffa all’ingrosso che pagherebbero gli operatori per utilizzare la rete; in ogni caso il limite sarà stabilito entro la fine del 2016. Questa clausola potrebbe essere stata introdotta al fine di non destabilizzare il mercato delle telecomunicazioni all’interno dell’Unione: promuovere la concorrenza tra le imprese rimane l’obiettivo principale senza però destabilizzare il mercato. A tale proposito, l’abolizione totale delle tariffe di roaming avrebbe l’effetto di “levelling the playing field” permettendo alle piccole aziende competitive di vendere i loro prodotti direttamente negli altri Stati Membri ponendo in serio squilibrio gli equilibri economici delle aziende nazionali del settore. Un ruolo chiave avrà quindi la definizione della soglia del “fair use” da parte delle istituzioni europee al fine di comprendere se si tratta di un’abolizione delle tariffe totale o limitata a consumi ridotti. Più si cercherà di moderare la competitività con limiti stringenti più saranno agevolati i provider di dimensione internazionale che continueranno ad applicare le tariffe di roaming; al contrario più sarà utilizzato un concetto ampio di fair use maggiore sarà la possibilità delle imprese piccole di competere.

La decisione del Parlamento europeo, inoltre, ha espresso il principio della Net neutrality secondo cui una rete deve essere priva di restrizioni arbitrarie sui dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano. Alcune questioni interne alla normativa potrebbero mettere a rischio l’applicazione del principio di neutralità della rete. Un caso è rappresentato dai servizi specializzati. Ai providers è permesso di derogare alla normativa sul roaming per alcuni servizi per i quali è necessaria una particolare qualità. Il rischio è che si verifichi una “frode delle etichette” spingendo, quindi, gli operatori ad ampliare eccessivamente l’ambito di applicazione delle categorie specializzate per approfittare delle tariffe di roaming lasciando l’applicazione della disciplina generale solo a casi minimi. Ulteriori questioni attengono alle preferenze di alcuni providers nei confronti di specifici contenuti che porterebbero modifiche delle tariffe o del consumo delle soglie previste. Il fenomeno potrebbe essere rischioso per lo sviluppo di alcune aree non ritenute rilevanti creando uno svantaggio per l’innovazione di alcuni settori. Gli operatori, inoltre, possono anche gestire il traffico di dati per la prevenzione di rallentamenti totali del servizio (traffic management). Le misure menzionate condizionano il principio di Net neutrality: sarà necessario in sede di adozione dei dettagli una riflessione su questi punti da parte delle istituzioni europee. Inoltre bisogna segnalare la mancanza di un’autorità europea sulle questioni digitali: le scelte di regolamentazione all’interno degli spazi della normativa sono lasciate quindi alle singole autorità nazionali.

L’Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo con l’abolizione delle tariffe di roaming verso la creazione del mercato unico digitale. Concorrenza e allo stesso tempo tutela del consumatore dovranno essere gli scopi che le istituzioni europee dovranno perseguire nell’implementazione delle politiche riguardanti le telecomunicazioni.

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Católica Global School of Law, Lisbon.

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