Con la decisione del 16 marzo 2017 (C-138/16), la Corte di Giustizia dell’UE ha risposto alla questione pregiudiziale sollevata, ex articolo 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Tribunale Commerciale di Vienna) nell’ambito di una controversia tra la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) e la Zürs.net Bertriebs GmbH, società che gestisce un impianto via cavo in Austria attraverso il quale trasmette programmi televisivi e radiofonici, alcuni dei quali sono stati trasmessi inizialmente dall’organismo nazionale di radiodiffusione (ORF).
La disposizione austriaca sottoposta al vaglio della Corte è l’articolo 17 della legge sul diritto d’autore (BGBl. I. 99/2015) che, a parere della AKM, è incompatibile sia con il diritto dell’UE sia con la Convenzione di Berna.
In particolare, all’interno del procedimento sollevato contro la Zürs.net, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se gli articoli 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE devono essere interpretati nel senso che ostano la suddetta disposizione austriaca in base alla quale la diffusione di trasmissioni radiofoniche mediante installazioni di antenne collettive: a) non è considerata una nuova trasmissione radiofonica se si tratta di installazione di piccole dimensioni alla quale non siano collegate più di 500 persone; b) è considerata parte della trasmissione radiofonica originale se si tratta di ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo ORF via cavo sul territorio nazionale.
La controversia ha, pertanto, quale oggetto la nozione giuridica di comunicazione al pubblico.
In primo luogo, la Corte conferma che la nozione di comunicazione al pubblico è composta da due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione della stessa ad un pubblico, inteso come un numero indeterminato di potenziali destinatari (v. Reha Training, C-117/15).
Occorre, quindi, indagare se i destinatari della comunicazione siano diversi rispetto quelli presi in considerazione dai titolari dei diritti nel momento in cui hanno manifestato il loro consenso all’utilizzo delle opere, poiché non tutte le comunicazioni hanno a oggetto un <<nuovo pubblico>>.
A parere della Corte, infatti, il pubblico cui la Zürs.net distribuisce le opere non può essere qualificato come pubblico nuovo e, di conseguenza, la suddetta società non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti, poiché la distribuzione delle opere protette ha luogo sul territorio nazionale e, pertanto, le persone interessate vengono prese in considerazione dai titolari dei diritti nel momento in cui prestano il loro consenso iniziale all’organismo nazionale di radiodiffusione (ORF).
In secondo luogo, la Corte rammenta che le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe ad un principio generale sancito dalla direttiva stessa devono essere interpretate in modo restrittivo (v. C-5/08 e C-435/12).
In tal ottica, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della direttiva 2001/29, che riconosce la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni e limitazioni <<quando l’utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazioni, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo>>, costituisce a pieno titolo una deroga al principio generale sancito dalla suddetta direttiva all’articolo 3.
Ne consegue che, una normativa nazionale che consente ad una pluralità di operatori economici di distribuire simultaneamente, senza aver ottenuto l’autorizzazione degli autori, le opere protette a mezzo di antenne collettive con limitata capacità di utenti collegati, non può esser considerata a causa del suo effetto cumulativo un utilizzo di <<scarsa rilevanza>> ai sensi del summenzionato articolo 5; è bensì necessario il rispetto del principio sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in base al quale gli autori delle opere protette dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la loro comunicazione al pubblico.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte risponde alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Commerciale di Vienna, dichiarando che:
- <<L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 11 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall’Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest’ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall’autore dell’opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare>>.
- <<L’articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un’antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare>>.