La responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di testate telematiche: tra estensione interpretativa ed analogia in malam partem.

Corte di Cassazione, sez. V penale, 11 gennaio 2019, n. 1275

Il giornale telematico – a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook – soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 57 c.p. ai direttori della testata telematica.

 

Sommario:  1. Premessa. – 2 Il caso. – 3. L’art. 57 c.p. e la nozione di “stampa” secondo la lettera della Legge. – 4. La giurisprudenza ante 2015: l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore di una testata telematica. – 5. L’intervento (in bonam partem) delle Sezioni Unite del 2015: una nuova nozione di “stampa”. – 6. La giurisprudenza post 2015: l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore di una testata telematica. Lo “stato dell’arte”: la sentenza n. 1275/2019. – 7. Tra dato normativo e ricadute in malam partem: sintesi di conclusione.

 

  1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine all’applicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori dei periodici online, aderendo all’indirizzo ermeneutico inaugurato (per vero, su differenti presupposti e con diverse finalità) dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31022/2015 ed accogliendo un’interpretazione estensiva del concetto di “stampa” di dubbia compatibilità con il divieto di analogia in malam partem della norma penale.

 

  1. Il caso

Prima di ripercorrere l’intenso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, intervenuto in ordine alla possibilità di estendere l’operatività dell’art. 57 c.p. anche ai direttori di giornali online, pare opportuno soffermarsi (pur brevemente) sul caso di specie.

La Corte d’Appello di Roma – in riforma della decisione emessa, in primo grado, dal Tribunale di Roma – dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in favore degli imputati, rispettivamente una giornalista, condannata per i reati di cui agli artt. 595, c. 3, c.p. e art. 13, l. 47/1948, ed il direttore della relativa testata telematica, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 57, 595, c. 3, c.p. e art. 13, l. 47/1948 (e, dunque, per avere omesso il controllo sul contenuto dell’articolo pubblicato, che aveva integrato gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, consistita nell’aver attribuito alla persona offesa un fatto specifico).

Nel pronunciare l’estinzione di tali reati, la Corte d’Appello confermava la condanna ai soli effetti civili.

Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, formulando le medesime doglianze di ordine procedurale ed argomentativo; il direttore proponeva, poi, un ulteriore motivo, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ragione dell’impossibilità di applicare nei suoi confronti (quale direttore di una testata telematica) l’art. 57 c.p.

Quanto ai motivi di ordine prettamente processuale, aventi ad oggetto l’omessa notifica, presso il domicilio eletto degli imputati, del decreto che dispone il giudizio (in primo grado così come in appello) e dell’avviso di fissazione dell’udienza in appello, stante l’intervenuto decesso del difensore domiciliatario, la Suprema Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, evidenziando come, essendosi riscontrata una causa (sopravvenuta) di impossibilità nell’esecuzione della notifica presso il domicilio eletto, la stessa doveva ritenersi correttamente perfezionata ai sensi dell’art. 161, c. 4, c.p.p.

Quanto ai motivi, di ordine “argomentativo”, inerenti il vizio di motivazione sia in relazione all’insussistenza della scriminante della provocazione ex art. 599, c. 2, c.p., sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato (sotto il profilo della veridicità dei fatti e per la mancata valutazione di una prova decisiva rappresentata dall’esame di un testimone), la Corte di Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando come, attraverso i medesimi, gli imputati pretendessero una rivisitazione del merito della decisione impugnata mediante un nuovo scrutinio del fatto e degli elementi di prova acquisiti nei primi due gradi di giudizio.

La Suprema Corte ha poi, dichiarato inammissibile, in ragione della sua evidente genericità, il comune motivo avente ad oggetto la violazione di legge e di motivazione circa la ritenuta insussistenza della scriminante del diritto di critica sindacale.

Quanto, infine, al vizio di violazione di legge e di motivazione, sollevato dal solo direttore della testata telematica, la Corte di Cassazione ne ha rilevato l’infondatezza.

Onde comprendere le ragioni di tale conclusione, pare opportuno esaminare le soluzioni ermeneutiche succedutesi negli anni in ordine alla possibilità di estendere, in via interpretativa, il concetto di “stampa” sino a ricomprendere in esso anche la c.d. “stampa telematica”, con conseguente applicazione dell’art. 57 c.p. anche al direttore dei periodici online.

 

  1. L’art. 57 c.p. e la nozione di “stampa” secondo la lettera della legge

Com’è noto, l’art. 57 c.p. punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato.

Trattasi di una fattispecie omissiva impropria, avente natura colposa, il cui evento è rappresentato dal reato commesso, a mezzo stampa[1], dal giornalista redattore della notizia; evento-reato che il direttore responsabile è chiamato ad impedire in ragione della posizione di garanzia dallo stesso ricoperta[2].

Onde evitare di incorrere nella responsabilità tratteggiata dall’art. 57 c.p., dunque, questi è tenuto a predisporre un sistema di controllo idoneo ad impedire l’evento-reato lesivo; e, nell’ipotesi in cui gli venga contestata la fattispecie in questione, lo stesso dovrà dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie diffamatorie o, comunque, non rispondenti al vero.

Quanto alla nozione di “stampa”, espressamente richiamata dalla rubrica dell’art. 57 c.p., essa va rinvenuta nell’art. 1, l. 8 febbraio 1948, n. 47 e si riferisce a «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

Tale concetto si compone di due elementi: uno “statico” (o strutturale), rappresentato dalla riproduzione tipografica, e uno “dinamico” (o funzionale), individuato nella destinazione alla pubblicazione[3].

Ancorata, per via del contesto storico-culturale in cui ha trovato origine, alla forma eminentemente cartacea, la nozione di “stampa” ha subito un’evoluzione con la l. 7 marzo 2001, n. 62, che ha introdotto il concetto di “prodotto editoriale”, individuato come il «il prodotto realizzato su supporto cartaceo […] o informatico, destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici».

All’esito di tale intervento normativo, in forza del quale[4], peraltro, il prodotto editoriale è stato assoggettato alle norme previste dalla l. 47/1948 in materia di indicazioni obbligatorie e registrazione, gli interpreti hanno iniziato, per la prima volta, a domandarsi se il legislatore avesse inteso equiparare i diversi media, con la conseguente estensione della nozione di “stampa” e della responsabilità di cui all’art. 57 c.p.

Sennonché, l’indirizzo dottrinale prevalente[5] ha presto evidenziato come tale estensione si riferisse esclusivamente agli interventi di sostegno del settore editoriale; e ciò, sia in ragione del dato letterale dell’art. 1, l. 62/2001 (il cui inciso «ai fini della presente legge» esprime l’evidente portata limitata delle disposizioni in essa contenute), sia in considerazione del successivo d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che ha qualificato come obbligatoria la registrazione solo per i prestatori del servizio di informazione telematica che intendessero avvalersi dei sostegni previsti dalla l. 62/2001.

Da qui l’esclusione di qualsivoglia estensione della portata applicativa del combinato disposto di cui all’art. 1, l. 47/1948 e 57 c.p.

 

  1. La giurisprudenza ante 2015: l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore di una testata telematica

Con l’avvento di Internet e dei quotidiani online, ed in ragione della loro potenzialità diffusiva, il dibattito circa l’estensibilità della nozione di “stampa”, e, quindi, del reato di cui all’art. 57 c.p. al direttore di testate telematiche si è, inevitabilmente, acuito.

Sennonché, eccezion fatta per alcune (isolate) pronunce di merito intervenute in senso favorevole a tale equiparazione[6], la posizione della giurisprudenza (soprattutto di legittimità) è stata, sin da subito, chiara ed ha sostenuto con decisione l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. alla rete.

Le ragioni poste a fondamento di tale (maggioritario) indirizzo si trovano “cristallizzate” in due note sentenze della Corte di Cassazione, intervenute nel 2010 e nel 2011[7], a cui le pronunce successive si sono, di fatto, sostanzialmente richiamate.

Con un primo argomento, di ordine testuale-letterale, la Corte di Cassazione ha posto in risalto il principio di tassatività, quale corollario del principio di legalità di cui all’art. 25, c. 2, Cost., e, conseguentemente, il divieto di analogia in malam partem della norma penale.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’impossibilità di “forzare” il tenore letterale dell’art. 1, l. 47/1948 e, con esso, la struttura tipica della stampa periodica, nei suoi due imprescindibili elementi (statico e dinamico), al solo fine di ricomprendervi anche la stampa telematica, che, tuttavia, di tali elementi strutturali è totalmente mancante[8].

Con un secondo argomento, la Corte di Cassazione ha poi sottolineato che, in ragione della natura interattiva dei contenuti pubblicati sul web e in considerazione della loro diffusività, sarebbe, di fatto, impossibile muovere, nei confronti del direttore del periodico online, un rimprovero per l’omesso controllo sui contenuti pubblicati in rete[9].

Da ultimo, ad ulteriore e definitivo conforto delle argomentazioni sin qui riassunte (con particolare riguardo alla rilevata inesigibilità della condotta doverosa omessa nei confronti del direttore di periodici online), la Corte di Cassazione ha citato la disciplina dettata dal d.lgs. 70/2003, che, nel porre a carico del provider (vale a dire il responsabile del sito e-commerce) obblighi di collaborazione, individuazione dei responsabili e rimozione di materiali illeciti dei quali sia stato posto a conoscenza, non gli ha, tuttavia, prescritto alcun dovere di controllo e vigilanza; e ciò, proprio per la sua impossibilità di provvedervi e, dunque, per l’inesigibilità, in concreto, di tali condotte.

In questa prima fase, dunque, giurisprudenza e dottrina si sono mostrate sostanzialmente unanimi nell’escludere l’applicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori di testate giornalistiche telematiche[10] (residuando, eventualmente, una loro responsabilità a titolo concorsuale, ai sensi dell’art. 110 c.p.); con il che, le ipotesi caratterizzate dalla diffusione virtuale di informazioni lesive della reputazione di terzi sono state, per lo più, ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 595 c.p., aggravata dal mezzo della pubblicità.

 

  1. L’intervento (in bonam partem) delle Sezioni Unite del 2015: una nuova nozione di “stampa”

Il panorama giurisprudenziale e dottrinale è rimasto inalterato (in una sorta di quiete, per vero solo apparente) sino alla celebre sentenza n. 31022/2015[11], con cui la Corte di Cassazione, nella sua composizione plenaria[12], ha esteso le garanzie previste dall’art. 21, c. 3, Cost.[13] in tema di sequestro della stampa cartacea anche a quella diffusa a mezzo internet; giungendo, così, ad un’equiparazione tra stampa periodica e stampa telematica.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha, anzitutto, operato una distinzione tra la testata giornalistica telematica e tutte le altre piattaforme online (blog, forum, mailing list, social network etc.), precisando che solo per la prima vi potesse essere equiparazione con la stampa periodica e, dunque, conseguente estensione, in senso favorevole, della garanzia costituzionale di cui all’art. 21, c. 3, Cost.

Nel procedere a tale adeguamento in bonam partem, la Suprema Corte ha abbandonato la vecchia (e rigida) nozione di “stampa”, per come qualificata dalla l. 47/1948 e costantemente definita da dottrina e giurisprudenza, per abbracciare un concetto più “moderno”, legato indissolubilmente alla “professionalità dell’informazione”, che è tale indipendentemente dalle forme (cartacee o virtuali) in cui si estrinseca[14].

Si tratta, secondo la Corte di Cassazione, di una interpretazione estensiva, che conferisce al concetto di stampa un nuovo, evolutivo, significato, coerente col progresso tecnologico e, al contempo, conforme all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo[15].

In tale (nuovo) contesto, proseguono le Sezioni Unite, omettere la parificazione tra tali differenti (ma assimilabili) forme di stampa, comporterebbe il rischio di violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., «per l’irragionevole trattamento differenziato dell’informazione veicolata su carta stampata rispetto a quella diffusa in rete, in quanto soltanto la seconda, non beneficiando delle predette garanzie, sarebbe assoggettabile a sequestro preventivo».

Donde la necessità di addivenire, nei termini indicati, ad una nuova e più ampia nozione di “stampa”, in conformità con il combinato disposto degli artt. 1, l. 47/1948 e 21 Cost. e (si direbbe “soprattutto”) in coerenza con il progresso tecnologico.

 

  1. La giurisprudenza post 2015: l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore di una testata telematica. Lo “stato dell’arte”: la sentenza n. 1275/2019

L’intervento delle Sezioni Unite era limitato al thema decidendum del sequestro preventivo e si è tradotto in un’estensione in bonam partem delle garanzie costituzionalmente previste sul punto, al precipuo fine di impedire eventuali ed illegittime compressioni della libertà di espressione[16].

Tale pronuncia, certamente apprezzabile per l’intento ad essa sotteso ed i principi di cui si è resa portatrice[17] ha, tuttavia, presto destato le attenzioni (e le preoccupazioni) della dottrina, che guardava con timore ai possibili riflessi negativi dell’interpretazione evolutiva offerta dalla Corte di Cassazione.

Il rischio, in effetti, era che l’intervenuta equiparazione statuita, in bonam partem, tra stampa periodica e stampa telematica potesse aprire un varco a future estensioni, anche in senso sfavorevole, con l’applicazione alle testate online (anche) delle previsioni incriminatrici di cui agli artt. 57 e 57 bis c.p.

È esattamente quanto verificatosi qualche tempo dopo, allorché, con la sentenza n. 13398 del 2017[18], la Corte di Cassazione, forzando ulteriormente (tanto il dato normativo quanto) l’interpretazione “evolutiva” offerta dalle Sezioni Unite nel 2015, ha statuito l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore responsabile della testata telematica registrata.

In tale occasione, lungi dal richiamare il precedente giurisprudenziale del 2015 per escludere estensioni in malam partem (eventualmente dando atto dei differenti presupposti che avevano condotto le Sezioni Unite a pronunciarsi a favore di un’equiparazione), la Suprema Corte lo ha del tutto superato, ritenendo che anche alle testate giornalistiche telematiche, quali strumenti informativi ricompresi nel nuovo concetto di “stampa”, si applichino non solo le garanzie costituzionali in tema di sequestro, ma (addirittura) l’intera disciplina ordinaria prevista per gli stampati, ivi comprese le fattispecie repressive[19]. Con ciò, confermando, altresì, la distinzione, già operata dalle Sezioni Unite, tra le testate telematiche e tutte le altre piattaforme online (blog, forum, mailing list, social network etc.) cui la disciplina prevista per gli stampati non è estensibile (né in senso favorevole, né in senso sfavorevole) in ragione dei relativi profili strutturali e finalistici, non assimilabili a quelli di una testata giornalistica (anche in senso lato).

A fondamento di tale (piena) estensione, vi sarebbe la sostanziale assimilabilità, tanto a livello ontologico, quanto a livello funzionale, tra giornale telematico e pubblicazione cartacea; e ciò, indipendentemente da qualsivoglia effettiva possibilità di controllo e vigilanza, da parte del direttore della testata online, sugli articoli pubblicati (anche eventualmente in forma anonima).

Sul punto, osserva (per vero, piuttosto acriticamente) la Cassazione, che, anche laddove si pervenisse all’accertamento dell’impossibilità, in capo al direttore, a prevenire la commissione di reati a mezzo stampa, «ciò non sarebbe, comunque, sufficiente ad escludere la responsabilità del predetto, in relazione alla permanenza dell’articolo incriminato, che egli avrebbe potuto (e dovuto) rimuovere» e rispetto al quale potrebbe comunque rispondere, «indifferentemente», a titolo di colpa, ex art. 57 c.p., o di concorso ex art. 110 c.p., nel reato di diffamazione, laddove fosse raggiunta la prova del consenso e della adesione dello stesso al contenuto dello scritto diffamatorio[20].

Sulla scia di tale recente giurisprudenza di legittimità (che, per il momento, ancora contrasta con le ultime sentenze di merito[21]) si è posta, altresì, la pronuncia in commento, con cui la Corte di Cassazione ha espressamente dichiarato di voler «aderire con convinzione alla soluzione esegetica offerta dalla giurisprudenza più recente sul tema in esame».

Così, richiamando i principi di diritto offerti, a suo tempo, dalle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha ricordato che oggi il termine “stampa”, lungi dall’indicare unicamente il mezzo tecnico (e fisico) con cui si produce l’informazione, esprime, secondo un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata, un “significato figurato”, idoneo a ricomprendere in sé i giornali nella loro forma divulgativa.

Sicché, «l’area riduttiva del significato attribuito al termine “stampa” dall’art. 1 della legge n. 47 del 1948», essendo, per sua natura, strettamente legata alle tecnologie dell’epoca «non impedisce di accreditare oggi una interpretazione estensiva del detto termine (che vada oltre il concetto “gutenberghiano” del termine), la quale non esorbiti dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato e che sia coerente con il dettato costituzionale».

Da qui l’applicabilità al direttore di testata giornalistica telematica dell’art. 57 c.p., con conseguente rigetto del ricorso proposto dall’imputato.

 

  1. Tra dato normativo e ricadute in malam partem: sintesi di conclusione

Le osservazioni formulate dalla dottrina in ordine a tale recente filone giurisprudenziale sono state, inevitabilmente, severe.

In particolare, è stato aspramente criticato il tentativo (per il momento, riuscito) di “forzare”, oltre i limiti del consentito, il dato letterale dell’art. 1 della l. 47 del 1948, fino a ricomprendervi una fattispecie – la testata telematica – che risulta priva dei requisiti strutturali in esso descritti; e ciò, in forza di un meccanismo che poco o nulla ha a che fare con la (pur sempre invocata) interpretazione estensivo-evolutiva e che pare, piuttosto, attinente all’istituto dell’analogia, in questo caso in malam partem[22].

A parere di chi scrive, tali obiezioni colgono nel segno.

Anzitutto, pare evidente che l’art. 1 della l. 47/1948 non consente la possibilità di estendere la nozione di “stampa” oltre i limiti in esso espressamente stabiliti ed oltre gli imprescindibili elementi strutturali che debbono caratterizzarla; né tale strada sembra praticabile cambiando “via” e passando, eventualmente, attraverso il dato letterale dell’art. 57 c.p.

Ne dovrebbe conseguire che qualunque interpretazione evolutiva di tale concetto si tradurrebbe, inevitabilmente, in un’operazione di carattere analogico: accoglibile, nel diritto penale, se favorevole; vietata in caso contrario.

Sotto tale angolo visuale, l’opzione ermeneutica proposta dalle Sezioni Unite nel 2015 parrebbe astrattamente condivisibile, perché tesa a risolvere la disparità di trattamento tra giornali cartacei e online, quanto all’applicazione delle garanzie costituzionalmente previste in tema di sequestro preventivo e, dunque, finalizzata ad un’estensione in bonam partem delle tutele previste dall’art. 21, c. 3, Cost.

Ciò che, però, non pare condivisibile è il presupposto su cui tale ragionamento esegetico si è fondato: vale a dire che l’operata estensione in senso favorevole fosse il risultato di un’estensione interpretativa, di tipo “evolutivo” e non, invece, l’esito di un (purtuttavia evidente) procedimento analogico.

A fronte di ciò, pare ragionevole ritenere che, laddove le Sezioni Unite avessero espressamente qualificato l’opzione esegetica accolta nel 2015 quale “analogia in bonam partem” (e non quale interpretazione estensiva), difficilmente gli approdi giurisprudenziali successivi sarebbero pervenuti agli esiti odierni e, dunque, ad un’automatica e generalizzata applicazione ai giornali online della disciplina ordinaria (e, dunque, anche dell’art. 57 c.p.).

Così non è stato, ed i risultati sono tangibili, giacché si è giunti ad una sovrapposizione di concetti differenti non solo per struttura e caratteristiche, ma anche in relazione alla concreta possibilità di adempimento, da parte del direttore responsabile, degli obblighi di controllo e vigilanza imposti, a suo carico, dall’art. 57 c.p.

Per altro verso, a sostegno dell’impossibilità (e inopportunità) di estendere la disposizione in parola ai giornali online, pare doveroso citare le questioni di legittimità sollevate, prima della l. 223/1990, per violazione degli artt. 3 e 21 Cost., proprio in relazione al fatto che l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al mezzo televisivo avrebbe comportato una disparità di trattamento in favore di uno strumento (quello televisivo) ritenuto più lesivo; questioni di legittimità tutte rigettate dalla Corte Costituzionale, in ragione del fatto che un’estensione di tal genere avrebbe comportato un inammissibile intervento additivo, in sostituzione del legislatore, da parte del giudice e che la diversità di disciplina era giustificata dalla differenza del mezzo adottato[23].

Da ultimo, si ritiene di evidenziare l’irragionevolezza della tesi che pretende di giustificare l’equiparazione tra stampa periodica e stampa telematica in forza di una “interpretazione teleologica”, dettata dalle esigenze dell’attuale contesto storico, ormai lontano da quello entro cui ha trovato origine la l. 47/1948.

Sul punto, pare sufficiente rilevare che, dagli anni ’50 in poi, il legislatore è, in più di un’occasione, intervenuto per disciplinare nuove aree di informazione, attinenti alla sedes materiae oggetto di analisi (si pensi alla l. 223/1990 in materia di radiotelevisione; alla citata l. 62/2001; al d.lgs. 70/2003).

E tuttavia, a fronte di tali innumerevoli riforme, il legislatore non è mai intervenuto per modificare o integrare la disciplina prevista dalla l. 47/1948 ed estenderla ai periodici telematici; sintomo di una voluntas legis meno incline ad estensioni di sorta e, forse, più consapevole dell’impossibilità materiale di equiparare i due mezzi di informazione[24].

 

 

[1] Per vero, nel testo dell’art. 57 c.p., non v’è alcun riferimento esplicito in tal senso. L’intima connessione con il concetto di “stampa” emerge, però, dalla rubrica della disposizione in parola («Reati commessi col mezzo della stampa periodica»), oltreché dalla collocazione sistematica della medesima.

[2] Per tutti G. Delitala, Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore per i reati commessi sulla stampa periodica, in Riv. it. dir. e pen. proc., 1956, 544.

[3] V. Scopinaro, Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all’uso del mezzo di pubblicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1410. V. anche M. Fumo, La diffamazione mediatica, Assago, 2012, 51; più di recente, I. Pisa, La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 3, 2019, 408.

[4] Ci si riferisce, in particolare, all’art. 1, c. 3, l. 62/2001, in forza del quale «Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948».

[5] I. Salvadori, I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui gestito, in Giur. mer., 2007, 1071 ss.; G. Corrias Lucente, Ma i network providers, service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediane l’uso degli spazi che loro gestiscono?, in Giur. mer., 2004, 2526 ss.; C. Melzi d’Eril-G.E. Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Dir. info., 2010, 98 ss.

[6] Per tutti, Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, in Dir. info., 2009, 911 ss. con nota di C. Melzi D’Eril-G.E. Vigevani, cit.; in senso critico gli Autori osservano: «Il Tribunale sembra ritenere che l’inserimento della nuova definizione consenta all’interprete di sostituire in ogni disposizione, ove fino al 2001 era menzionata la “stampa”, il più moderno concetto di “prodotto editoriale”, con una sorta di meccanicistico adeguamento ai tempi della normativa nel suo complesso».

[7] Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35511; 29 novembre 2011, n. 44126. Innumerevoli i commenti e le note a sentenza: ex multis, v. C. Melzi d’Eril, Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line, in Dir. info., 2010, 895 ss.; I. Pisa, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, 455 ss.; D. Petrini, Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1611 ss.; S. Turchetti, L’art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online, in DPC, 17 novembre 2010.

[8] In dottrina, ancor prima di tali sentenze, si pronunciava in tal senso V. Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. info., 1998, 16 ss.

[9] Utilizzando le parole della Cassazione nella sentenza n. 35511/2010: «Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano – o comunque estremamente gravoso – il compito di controllo del direttore di un giornale on line. Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa)». Per un ulteriore approfondimento delle argomentazioni spese dalla Corte di Cassazione nelle sentenze citate v. D. Petrini, Diffamazione on line: offesa recata “con altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, in Dir. pen. proc., 1, 2017, 1485 ss.; cfr., anche, S. Vimercati, Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica, in questa Rivista, 3, 2018, 324 ss.

[10] In tal senso, cfr., Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in Cass. pen., 11, 2012, 3768 ss.; 5 maggio 2013, n. 10594, in Cass. pen., 3, 2015, 1202 ss. Nella giurisprudenza di merito v., ad esempio, Trib. Lecco, 3 ottobre 2014, in Resp. civ. prev., 6, 2014, 2051 ss.

[11] Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022. Tra i commenti: G. Corrias Lucente, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, in Dir. info., 6, 2015, 2041 ss.; L. Diotallevi, La Corte di cassazione sancisce l’“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?, in Giur. Cost., 3, 2015, 1062 ss.

[12] D. Petrini, in Diffamazione on line: offesa recata “con altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, cit., si è interrogato sulle ragioni che hanno condotto al ricorso alle Sezioni Unite, posto che non v’era alcun contrasto giurisprudenziale: «La ragione è che la vicenda che dà origine alla pronuncia de qua riguarda un magistrato – vittima di diffamazione per un articolo apparso su “Il Giornale.it” – che appartiene alla V sezione della Corte di cassazione. Quando la vicenda approda in piazza Cavour, tutti gli altri magistrati della sezione si astengono. Il Primo presidente, preso atto della legittimità dell’astensione, assegna il fascicolo alla I sezione. Ma in quella sede in giudici di legittimità verificano la loro contrarietà all’orientamento sostenuto, sino a quel momento, dai loro colleghi della V, e rimettono la questione alle Sezioni Unite perché, testualmente: “entrambi i temi dibattuti potevano dare luogo a contrasto giurisprudenziale rispetto agli orientamenti già espressi in sede di legittimità”. Una sorta di ricorso alla S. U. preventivo, sulla base di un contrasto… futuro»; con la precisazione che tale via (che, in allora, appariva come una sorta di “anomalia del sistema”) è oggi percorribile ai sensi del c. 1 dell’art. 618 c.p.p.

[13] A mente del quale: «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili».

[14] Secondo la Corte di Cassazione: «In realtà, lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l’attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla legge n. 47 del 1948, vale a dire un’attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione. L’informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all’immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa».

[15] Prosegue la Corte di Cassazione: «L’interpretazione estensiva, se coerente con la mens legis – nel senso che ne rispetta lo scopo oggettivamente inteso, senza porsi in conflitto con il sistema giuridico che regola il settore d’interesse – consente di discostarsi dalle definizioni legali, le quali sono semplici generalizzazioni destinate ad agevolare l’applicazione della legge in un determinato momento storico, e di accreditare al dato normativo un senso e una portata corrispondenti alla coscienza giuridica e alle necessità sociali del momento attuale».

[16] Sul punto anche I. Pisa, La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali, cit.

[17] Richiamando le conclusioni delle Sezioni Unite, anche Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2016, n. 12536, ha stabilito che, a differenza delle testate telematiche registrate, ai blog non si estendono le garanzie in tema di sequestro accordate agli stampati in quanto ritenuti non riconducibili alla nozione di “stampa”.

[18] Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, in Foro it., 5, 2018, II, 305 ss.

[19] Secondo la Corte di Cassazione: «risulta, pertanto, superato il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il reato di omesso controllo, ex art. 57 c.p.».

[20] Confermando l’inapplicabilità dell’art. 57 alle altre piattaforme online (cui sarà eventualmente applicabile il solo istituto del concorso di persone) e ribadendo, a contrario, la portata di tale estensione con riferimento alle sole testate informatiche, si è nuovamente pronunciata, poco tempo dopo, Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751, in Cass. pen., 11, 2018, 3743 ss., con nota di C. Pedullà, ribadendo che «In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook)».

[21] Nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori di giornali online: Trib. Firenze, sez. I, 22 ottobre 2018, n. 2826, in Foro it., 12, 2018, I, 4069 ss.; cfr. anche Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 20 febbraio 2018, n. 95.

[22] L. Paoloni, Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, in Cass. pen., 10, 2015, 3454 ss.; più di recente e per tutti, I. Pisa, La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali, cit., 408, secondo cui «L’estensione della portata dell’art. 57 c.p. non è frutto di una semplice interpretazione estensiva, ma rappresenta un’applicazione analogica in malam partem: un overruling in contrasto con i principi costituzionali che strumentalizza, paradossalmente, l’apertura “garantista” delle Sezioni Unite in tema di sequestro preventivo del periodico telematico».

[23] Cfr. R.E. Mauri, Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia, in DPC, 28 febbraio 2019.

[24] Circa l’(in)opportunità di un intervento legislativo in materia cfr. D. Petrini, Diffamazione on line: offesa recata “con altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, cit.

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