La responsabilità del service provider alla luce della sentenza 72/2011 del Tribunal Supremo spagnolo

0

Internet ha rivoluzionato il modo di comunicare: con costi fissi contenuti è possibile “postare” un proprio intervento in un blog, “twittare” al mondo i propri pensieri o commentare le foto di un amico, sottolineando quanto sia poco fotogenico. L’elemento caratteristico del web 2.0 è proprio la possibilità di interagire con le informazioni introdotte dagli altri utenti: i siti Internet forniscono spesso agli utenti uno spazio in cui è possibile lasciare un commento, discutere e segnalare a terzi i contenuti interessanti. Si pone però una interessante problematica di diritto quando la vis polemica, forse a causa dell’effimero anonimato concesso dallo schermo luminoso, sconfina nella diffamazione. A distanza di qualche anno dalla diffusione di massa di Internet, il legislatore europeo, tramite la direttiva 2000/31/CE, ha sancito, inter alia, il principio generale di responsabilità del service provider per le informazioni trasmesse dagli utenti. Recentemente la Corte di Cassazione spagnola si è pronunciata per dirimere una controversia avente ad oggetto l’applicazione pratica del principio stabilito dalla direttiva sopra menzionata, come recepita dall’ordinamento spagnolo. Un popolare cantante spagnolo, tale Ramoncín, nel 2006 fu oggetto di forti critiche da parte di alcuni utenti del sito Internet “AlasBarricadas.com”, portale di informazione e cultura anarchica. All’interno di tale sito diversi utenti avevano partecipato ad una discussione pubblica sul cantante, attribuendogli aggettivi ed espressioni non riferibili in questa sede, inserendo inoltre un fotomontaggio che mostrava il cadavere decapitato del cantante. L’amministratore del sito, a seguito di due gradi di giudizio conclusi con la sua condanna, ha presentato ricorso al Tribunal Supremo, lamentando una lesione del diritto alla libera diffusione del pensiero, sancito dall’art. 20 della Costituzione spagnola, nonché dei principi contenuti nella legge 34/2002, che recepisce la direttiva sopra menzionata, e in particolare dell’art. 16, ove è previsto che il service provider non possa essere ritenuto responsabile dei contenuti inseriti dagli utenti, a condizione che: a) non conosca effettivamente la natura illecita delle informazioni inserite o la loro portata lesiva nei confronti di terzi, ovvero b) provveda in modo diligente a rendere impossibile l’accesso a tali informazioni.

Il Tribunal Supremo è stato perciò chiamato a dare una interpretazione del significato dell’espressione “conoscenza effettiva”, quale condizione di applicabilità del regime di esenzione di responsabilità del service provider.

La Corte, conformemente all’art. 16 della legge 34/2002, ha stabilito che la conoscenza effettiva esiste non solo quando un organo competente dichiari la natura illecita e lesiva delle informazioni, ordinandone la cancellazione, ma anche quando il service provider possa giungere alla stessa conclusione, attraverso semplici meccanismi logici.

Nella fattispecie concreta, il Tribunal Supremo ha ritenuto che la natura illecita e lesiva delle informazioni fosse palese, alla portata di chiunque, e che quindi non fosse necessario attendere una statuizione sul punto da parte di un Tribunale, al fine di rimuovere tali contenuti. La Corte ha inoltre deciso che il comportamento tenuto dall’amministratore del sito Internet non possa essere ritenuto “diligente” ai fini dell’esclusione di responsabilità: questo perché ha omesso di rendere pubblici i propri dati di contatto aggiornati, come invece previsto dall’art. 10 della legge 34/2002, impedendo così che il soggetto leso e le autorità competenti potessero prontamente mettersi in contatto con lui.

Per chi volesse approfondire la tematica, è possibile scaricare il testo della sentenza cliccando qui.

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply