Corte di cassazione, sez. V, 12 gennaio 2021 (dep. 24 febbraio 2021), n. 7220
Sommario: 1. Il principio. – 2. La vicenda. – 3. La motivazione della Cassazione. – 4. Il concorso nel reato di diffamazione del gestore del sito.
- Il principio
La Corte di cassazione è tornata a occuparsi della responsabilità dei gestori di siti internet per gli scritti pubblicati da soggetti terzi, affrontando l’interrogativo, ancora aperto, circa la possibilità e le condizioni in presenza delle quali possano rispondere penalmente dei contributi creati dagli utenti e ospitati nella pagina da loro diretta.
Con la sentenza che si annota, la quinta sezione penale della Corte di cassazione, in linea con alcuni propri precedenti giurisprudenziali, ha confermato che i titolari di siti web, da una parte, non possono essere chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 57 c.p., ma, dall’altra, a certe condizioni possono rispondere a titolo di concorso in diffamazione aggravata con l’utente che ha diffuso il contributo offensivo, se ne condividono il contenuto e non provvedono tempestivamente alla sua cancellazione.
- La vicenda
Dato conto del principio di diritto espresso dalla Corte, pare opportuno soffermarsi sul caso concreto che ha originato la decisione.
Per quanto si riesce a comprendere dalla sintesi dei fatti offerta in motivazione, un utente pubblicava sul sito internet di cui era titolare l’imputata un articolo offensivo nei confronti di un agente di polizia. Più precisamente, lo apostrofava come “criminale in divisa” e “mela marcia”, nonostante fosse stato assolto nel procedimento penale celebrato nei suoi confronti. La titolare del sito – a quanto pare – non solo non si sarebbe attivata per rimuovere il contenuto diffamatorio, ma avrebbe partecipato alla raccolta delle informazioni per la redazione dello scritto e ne avrebbe condiviso il contenuto.
La Corte d’appello, confermando la decisione di prime cure, condannava il gestore del sito per concorso nel reato di diffamazione aggravata a mezzo internet.
La tesi della ricorrente, che chiedeva l’annullamento della sentenza, si basava su due argomenti. Da una parte, rilevava come la Corte avrebbe modificato l’originaria imputazione per averla ritenuta responsabile non per la pubblicazione, ma per la mancata rimozione e così ipotizzando una responsabilità ai sensi dell’art. 40 c.p.; e, dall’altra, avrebbe fondato la propria decisione su precedenti della giurisprudenza di legittimità in cui si attribuisce al titolare del sito la responsabilità di quanto pubblicato da terzi solo quando vi sia prova dell’effettivo concorso nella pubblicazione, quando viceversa nel dibattimento del caso in esame sarebbe emersa l’inesistenza di un effettivo controllo da parte della stessa sui contenuti inseriti dagli utenti.
La Corte di cassazione rigettava il ricorso e decideva come anticipato.
- La motivazione della Cassazione.
Ripercorriamo ora il percorso motivazionale che ha condotto la Corte ad attribuire una responsabilità a titolo di concorso in capo al gestore del sito per un contributo immesso da un terzo.
Per giungere a tale approdo, la Cassazione anzitutto richiama alcuni suoi precedenti in materia.
In primo luogo, menziona una prima decisione del 2018[1] che escludeva la configurabilità a carico del titolare di un sito della responsabilità per omesso controllo di cui all’art. 57 c.p. in quanto «tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook)».
La seconda pronuncia citata del 2019[2], oltre a confermare l’inapplicabilità della responsabilità per culpa in vigilando ex art. 57 c.p., stabiliva che il gestore di un blog può rispondere a titolo di concorso per il contenuto offensivo pubblicato da un terzo se, venutone a conoscenza, ometta di rimuoverlo tempestivamente: così facendo, infatti, ne condivide il contenuto e permette l’ulteriore diffusione delle affermazioni lesive della reputazione altrui.
Da qui, applicando al caso di specie tali principi di diritto, la Cassazione giunge a ritenere che i giudici di merito abbiano correttamente valutato gli elementi dai quali hanno dedotto il concorso dell’imputata nella condotta diffamatoria, e in particolare: la sua partecipazione alla raccolta delle informazioni necessarie alla redazione dello scritto, l’adesione al collettivo politico che lo aveva concepito e, infine, la circostanza che, nel corso del dibattimento, l’imputata ne avesse rivendicato il contenuto, affermando di condividerlo interamente.
Per tali ragioni, la Corte riteneva non fondate le doglianze dell’imputata relativa all’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 40 c.p., ritenendo viceversa che i giudici del merito avessero attribuito la responsabilità penale non a titolo di omesso controllo ma individuando correttamente i presupposti del concorso di persone nel reato.
- Il concorso nel reato di diffamazione del gestore del sito
Pare opportuno affrontare ora alcuni aspetti della decisione che risultano di qualche interesse circa i confini della responsabilità dei gestori di siti web e le regole in tema di concorso di persone nel reato.
La Cassazione, come anticipato, conferma l’impostazione dei giudici di merito in base alla quale al titolare di un sito internet può essere ascritto il reato di diffamazione in concorso con l’autore del contenuto, ma non quello di omesso controllo.
Anzitutto, la decisione in commento si pone in continuità con l’indirizzo ormai cristallizzato che esclude l’applicabilità del delitto di cui all’art. 57 c.p. che, come noto, punisce a titolo colposo il direttore del periodico che non abbia vigilato sulla pubblicazione e impedito la commissione di reati. In questo senso, a ben vedere, avevano avuto modo di esprimersi già da tempo le sezioni semplici della Corte di cassazione[3], fino a che tale orientamento ha trovato l’avallo anche delle Sezioni Unite. Nel 2015, infatti, la Corte aveva stabilito che solo le testate giornalistiche telematiche, in quanto ritenute riconducibili alla nozione di “stampa”, soggiacciono alla disciplina costituzionale e ordinaria prevista per quest’ultima; diversamente, l’interpretazione evolutiva di “stampa” coincidente con l’informazione giornalistica professionale non può riguardare gli altri e diversi strumenti informativi di manifestazione del pensiero presenti in rete, che restano dunque esclusi dall’estensione della disciplina prevista per tale strumento[4]. Da qui l’impossibilità di equiparare il gestore di un sito alla figura del direttore di un periodico e assumere che possa essere chiamato a rispondere per l’omesso controllo in base a tale fattispecie incriminatrice.
Esclusa l’applicabilità del reato di omesso controllo, chi gestisce un sito web può essere chiamato a rispondere penalmente dei contenuti pubblicati da soggetti terzi solo in quanto concorrente nel reato, e cioè sulla base delle regole generali di cui all’art. 110 c.p.
In altri termini, quando un utente commette un delitto doloso pubblicando un contributo su un sito internet, al suo gestore tale illecito può essere rimproverato con una sola forma: direttamente, appunto per concorso, quando sussistono elementi che consentono di ritenere che quest’ultimo abbia posto in essere un contributo morale o materiale alla realizzazione del fatto; non può invece essergli attribuita una responsabilità per colpa ex art. 57 c.p. per il mero omesso controllo rispetto a uno scritto per il quale non ha contribuito alla redazione né ne ha condiviso il contenuto.
Come è intuibile, tutto dipende dalla corretta individuazione degli elementi che permettono di ritenere integrato il concorso nel reato.
Sul punto, come anticipato, la Cassazione afferma di applicare un principio di diritto espresso in un proprio precedente del 2019 secondo cui il gestore del sito risponde in concorso con l’autore qualora, venuto a conoscenza di scritti diffamatori, non abbia provveduto alla loro tempestiva cancellazione; e ciò perché l’omessa rimozione equivale alla consapevole condivisione del contenuto offensivo e ne consente l’ulteriore diffusione.
Una simile tesi non pare del tutto convincente perché rischia di non essere perfettamente in linea con le regole in materia di concorso di persone nel reato; una considerazione critica che, invece, come si dirà a breve, non può essere rivolta alla decisione in commento che, a ben vedere, pare in realtà non avallare tale principio di diritto e porsi in discontinuità rispetto al precedente che pure la stessa richiama.
Vediamo perché. Cercando di applicare in modo corretto le regole del concorso al caso concreto, al gestore di un sito dovrebbe essere contestata la diffamazione per uno scritto pubblicato da un terzo sulla pagina da lui curata qualora ponga in essere un contributo morale o materiale alla realizzazione del fatto, ossia l’offesa, precedentemente o in corrispondenza della diffusione dello scritto. In concreto, volendo esemplificare, nel caso in cui ispiri, istighi o rafforzi il proposito criminoso dell’autore, oppure svolga un monitoraggio degli scritti immessi da terzi e ne autorizzi la pubblicazione.
La decisione del 2019, tuttavia, sembra far derivare la conferma della condanna dalla circostanza che il blogger, pur venuto a conoscenza del testo lesivo della reputazione altrui, non si sia prontamente attivato per cancellarlo. In breve, dunque, la condotta concorsuale coinciderebbe con il mantenimento online di un contributo diffamatorio; si tratta, dunque, di una mera inerzia che, pur potendo protrarre gli effetti offensivi, interviene in un momento successivo a un’attività illecita già integralmente compiuta.
Diversamente, la decisione in commento ha il pregio di distinguersi proprio per il buon governo delle regole classiche in tema di concorso di persone nel reato. La Corte, infatti, individua una serie di circostanze che imponevano di concludere per la compartecipazione dell’amministratrice del sito all’attività diffamatoria in un momento antecedente alla pubblicazione dello scritto: nello specifico, aver collaborato alla raccolta delle informazioni necessarie per la redazione dello scritto diffamatorio, aver partecipato al collettivo politico che ne aveva elaborato l’idea e, infine, aver rivendicato il contenuto anche in sede di dibattimento.
In breve, dunque, a differenza del proprio precedente richiamato, la Corte ha individuato correttamente gli elementi che consentivano di affermare che la titolare del sito aveva dato un contributo sia morale sia materiale alla realizzazione del fatto tipico e, da qui, di ritenerla responsabile a titolo di concorso.
Per tale ragione, sembra che la Cassazione abbia fatto riferimento a un precedente – quello del 2019 – che, pur essendo relativo alla medesima materia del caso in esame (ossia, la responsabilità del gestore di un sito per contributi redatti da un soggetto terzo), non ha in concreto orientato la sua decisione.
Non si vuol certo negare che il ricorso al precedente giudiziario nella giustificazione della pronuncia sia una pratica che assume sempre un maggior peso nell’esperienza giuridica del nostro ordinamento e che presidia la certezza del diritto. In merito alla rilevanza del vincolo che deriva dal precedente, è stato opportunamente osservato che «è sopra ogni altra cosa un vincolo di sistema: discende dal fatto stesso che ciascuna decisione non sta a sé, ma si inserisce in un flusso giurisprudenziale che contribuisce a modellare l’ordinamento giuridico e, per ciò stesso, non può prescindere da un minimo di coerenza sistematica»[5]. Tuttavia, pur tenendo conto dell’importanza e del valore persuasivo del precedente, nella decisione in commento gli elementi di differenziazione tra il caso concreto e quello del precedente del 2019 richiamato superavano i profili di similitudine, anche e soprattutto sotto il profilo della ratio decidendi; sicché pare non fosse necessario né tenerne conto né richiamarlo, essendo sufficiente – come peraltro ha poi correttamente fatto la Corte – applicare le regole generali classiche del concorso di persone nel reato.
In conclusione, il gestore di un sito, oltre ad essere responsabile dei contributi di cui risulta essere l’autore, può rispondere a titolo di concorso qualora si riesca a dimostrare che ha offerto un contributo morale o materiale alla commissione dell’illecito e dunque con una condotta che precede o coincide con la pubblicazione del messaggio lesivo. Resta, invece, più problematico e ancora aperto il tema della responsabilità per la mancata cancellazione di un contenuto offensivo di cui il titolare del sito sia venuto a conoscenza, ma alla cui creazione sia rimasto estraneo. In questo caso, la protrazione degli effetti diffamatori dovuti al mantenimento in rete di un contributo illecito, ossia un comportamento omissivo che interviene successivamente ad un fatto illecito già integralmente compiuto, a parere di chi scrive, non pare poter integrare una partecipazione penalmente rilevante a titolo di concorso.
[1] Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751. In tale pronuncia, la Corte richiamava la celebre sentenza delle Sezioni Unite n. 31022 del 2015 secondo cui solo le testate giornalistiche telematiche, in quanto ritenute riconducibili alla nozione di stampa, soggiacciono alla disciplina costituzionale e ordinaria prevista per quest’ultima; tuttavia, l’interpretazione evolutiva di stampa coincidente con l’informazione giornalistica professionale non riguarda siti informativi non registrati. Da qui, secondo la Corte, il gestore di un sito non può essere equiparato alla figura del direttore di un periodico né può essere chiamato a rispondere per l’omesso controllo in base all’art. 57 c.p.
[2] Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2019, n. 12546.
[3] Cfr. ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), n. 10535; Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010 (dep. 1° ottobre 2010), n. 35511.
[4] Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022.
[5] R. Rordorf, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Il Foro Italiano, vol. 129, 280-281, 2006.