PREMESSA – DIRETTIVA SMAV
- Il mercato unico digitale ha la necessità di poggiare su reti e servizi ad alta velocità che siano efficienti, affidabili ed economicamente accessibili e che tutelino il consumatore nei diritti fondamentali di rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali promuovendo nel contempo l’innovazione. [1]
- In questo contesto può destare preoccupazione il potere di mercato di cui godono attualmente le più influenti piattaforme online in grado di esercitare una posizione dominante nei confronti degli altri operatori di mercato.
- Una delle principali novità della direttiva SMAV ritengo sia l’estensione delle misure di regolamentazione tipiche del mondo audiovisivo anche alle piattaforme online e ai social media ogniqualvolta la fornitura di programmi e video generati dagli utenti costituisca una loro funzionalità essenziale.
- La direttiva SMAV produrrà un impatto molto significativo non solo nel settore dei servizi media, ma nell’intero ecosistema digitale, in un contesto che è andato ben oltre i confini del settore radiotelevisivo.
- Il prodotto audiovisivo oggi circola attraverso una pluralità di piattaforme tecnologiche: è un dato di fatto che gli spettatori oggi guardino meno la televisione tradizionale e fruiscano sempre più di contenuti online con modalità e strumenti diversificati, inclusi dispositivi portatili come gli smartphone e i tablet.
- Al di là di ciò, vorrei porre l’attenzione su tre punti importanti per il mercato dell’audiovisivo che questa riforma porterà nel nuovo TUSMAR:
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- Pubblicità
- Piattaforme di condivisione video
- Posizioni dominanti
1. PUBBLICITÀ
- In questo anno pandemico, la televisione, nonostante il ritorno a ruolo centrale nel menù mediatico con un aumento dell’audience durante l’intera giornata, non è riuscita a tradurre il risultato in un contestuale aumento della raccolta pubblicitaria. Come ricorda l’analisi NIELSEN, probabilmente nel 2020 ha inciso sensibilmente il blocco delle produzioni e la cancellazione di eventi sportivi di grande richiamo (Europei di calcio e Olimpiadi).
- Non era mai successo che la raccolta pubblicitaria del digitale superasse quella televisiva. Ciò è arrivato proprio nell’anno più funesto per il mercato pubblicitario in generale. Il 2020 ha visto prevalere per la prima volta il mondo digitale rispetto alla televisione: 41,9% a fronte del 41,6%.
- Con l’ottica di una maggiore liberalizzazione del settore pubblicitario alla luce dell’evoluzione del mercato tecnologico, la direttiva europea interviene anche con modifiche importanti tramite una maggiore flessibilità per la pubblicità in televisione. Questo perché i giganti del web hanno acquisito un indebito vantaggio concorrenziale creando un gap difficilmente colmabile se non tramite un alleggerimento delle regole legate ai broadcaster. Ciononostante, la televisione rimane comunque soggetta a regole più severe di quelle applicabili alle piattaforme per la condivisione dei video, nonostante le esigenze di tutela del consumatore siano particolarmente forti sulle seconde.
- C’è da dire che la nuova direttiva, inoltre, istituisce un nuovo basilare set di regole cui sono soggetti fornitori di piattaforme per la condivisione di video. È chiaro che l’intento è quello di ridurre il divario tra i fornitori di servizi media e altre piattaforme, ma la differente natura degli operatori in gioco come, ad esempio, il fatto di non essere titolari di una responsabilità diretta sui contenuti e generati da terzi, è tenuta in considerazione.
2. PIATTAFORME DI CONDIVISIONE VIDEO
- Come anticipato, una modifica più netta avviene nella regolamentazione delle piattaforme online. Tema che reputo la vera novità in questo testo in quanto è il primo caso a livello europeo di regolamentazione specifica delle piattaforme con riferimento al contenuto ospitato. Inoltre, la direttiva impone degli obblighi in relazione non solo a contenuti illeciti ma anche ad alcuni contenuti leciti
considerati però dannosi per il pubblico o alcuni soggetti vulnerabili. - La nuova direttiva prende atto delle rinnovate abitudini dei consumatori nella nuova realtà digitale e della trasformazione di Internet nel corso degli ultimi anni. Con l’ingresso degli OTT è cambiata la catena del valore e dei modelli di business televisivi aprendo una nuova era nel mondo dei contenuti e del video-intrattenimento. La crescente diffusione della banda ultra-larga e il lancio dei servizi in 5G, accentuerà sempre più la domanda verso nuove forme di consumo in modalità fluida e non lineare, destinate a diventare una componente ancora più significativa della fruizione televisiva, in cui l’utente
dispone a piacimento della propria esperienza di consumo. - Secondo l’osservatorio della Commissione europea, le 50 principali piattaforme online, che rappresentano in media oltre il 60% della quota di traffico negli Stati membri dell’UE, hanno realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di quasi 340 miliardi di USD (276 miliardi di EUR) e hanno dato lavoro a quasi 600.000 persone. In particolare, a dicembre 2020, Facebook è stato il leader nel mercato dei social media in Europa, con una quota di traffico del 77,5%, mentre Google è stato il principale motore di ricerca, con una quota di traffico del 93,6%. Nonostante il ruolo significativo in molteplici settori della vita sociale ed economica, tali piattaforme sono finora rimaste sostanzialmente non regolate dai quadri normativi nazionali ed europei.
- Le regole servono e devono essere certe ma flessibili, tenendo sempre conto della evoluzione tecnologica e delle potenzialità del settore in modo da garantire l’evoluzione del mercato. L’Europa ha dimostrato, in più occasioni, di tutelare fortemente i diritti fondamentali connessi al patrimonio culturale.
- Il level playing field deve portare ad un riassetto del regime giuridico dei servizi audiovisivi poiché si dovrà garantire concorrenza e pari opportunità tra tutti gli attori.
- Questi importanti cambiamenti hanno portato la Commissione Europea ad un ripensamento del paradigma del non intervento (elemento che notiamo con più forza anche nelle proposte di regolamento DSA e DMA) inserendo per la prima volta nuovi obblighi per le piattaforme.
3. POSIZIONI DOMINANTI
- Uno dei criteri e principi di delega al Governo riguarda l’emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforme per la condivisione di video, alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato. Si tratta di fatto di una revisione completa del testo.
- Anche se non oggetto di diretto interesse della direttiva SMAV, l’articolo 43 del TUSMAR fissa dei limiti a tutela del pluralismo, tra cui il divieto, per qualsiasi impresa, di conseguire più del 20% dei ricavi del SIC. Un limite sensibilmente più severo, pari al 10% dei ricavi del SIC (ovvero la metà del limite ordinario), si applica agli operatori i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superino il 40% del totale dei ricavi di tale settore.
- Il 3 settembre 2020 la Corte di Giustizia reputa la norma italiana una restrizione alla libertà di stabilimento in quanto, sia pure senza accedere a meccanismi discriminatori, ha comunque limitato il diritto di Vivendi di stabilirsi in Italia, impedendole di attuare i propri piani in ordine all’acquisto di
azioni di Mediaset, all’influenza sulla gestione della medesima ed eventualmente anche all’acquisizione del controllo della media company italiana. - Il legislatore, a fronte di dare tempestiva attuazione alla sentenza, è dovuto intervenire con una norma transitoria delegando l’AGCOM a svolgere un’istruttoria, da concludersi entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo. In assenza dell’introduzione di una simile disciplina normativa, il rischio che si paventava era che, nel vuoto normativo, si sarebbero create possibili violazioni del pluralismo che non sarebbero potuto riscontrare mancando un’adeguata verifica in concreto.
- In sostanza, la sentenza europea ci dice che la parte del TUSMAR relativa alle posizioni dominanti e quindi alla tutela del pluralismo, è incompatibile oltre che datata, con il diritto dell’Unione europea in quanto in contrasto con la libertà di stabilimento.
- Poco male, in quanto in termini di tempistica, la legge di delegazione europea, come detto in premessa, ci dà la possibilità di rivedere e riscrivere l’intero TUSMAR e dunque anche l’art. 43. La legge è stata pubblicata in GU il 22 aprile 2021 e perciò il Governo ha tre mesi di tempo per presentare al Parlamento sotto forma di decreto legislativo di riforma complessiva, sulla base delle novità introdotte dal legislatore europeo, ma anche a fronte di novità e riordino completo della materia che la sentenza europea impone.
- Come sottosegretario del Governo Conte II al Ministero dello Sviluppo Economico, avevo lavorato ad una prima bozza di recepimento coordinando un tavolo tecnico. Il nuovo Governo certamente utilizzerà quanto già fatto per presentare al Parlamento, quanto prima, un testo di riordino non più rinviabile.
CONCLUSIONE
- La nuova direttiva SMAV è un punto di partenza importante che segna un cambio di passo da parte della Commissione Europea traducibile, come detto, in un intervento regolatorio più diretto, ma non invasivo. L’approccio della Commissione Europea di riaffermare la centralità dell’individualità umana nell’ecosistema digitale sottraendolo alle piattaforme, viene riaffermata e rafforzata con il Digital Service Act e con il Digital Market Act.
- La nuova strategia europea “Plasmare il futuro digitale dell’Europa”, è un tassello nell’ambito di una politica più ampia che si sta sviluppando con una ulteriore serie di atti normativi come la legge sui mercati digitali, ma anche con la proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale e quello sulla
governance dei dati.
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[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192