La diffamazione tramite mail

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1. Il caso di un utente che aveva inviato un messaggio di posta elettronica all’indirizzo della Diocesi del suo paese, collegato anche con un settimanale ha dato luogo ad un processo oltremodo contrastato: assoluzione da parte del Tribunale, condanna in Corte d’Appello ed, infine, annullamento senza rinvio con assoluzione della Corte di Cassazione[1].

La mail è ritenuta pacificamente di contenuto offensivo perché alterava lo scritto e l’immagine, ridicolizzandolo, di un volantino elettorale di un candidato.

Il tema su cui si sono incentrati i contrasti decisori è rappresentato dalla comunicazione a più persone: il Tribunale la ha esclusa, la Corte di Appello la ha  ravvisata e la Corte di Cassazione ha dettato i principi secondo i quali tale elemento di fattispecie non potesse ritenersi integrato.

2. La Corte d’Appello aveva, infatti, ritenuto che la mail fosse pervenuta alal Direzione del settimanale e, dunque, fosse stata conosciuta da più persone.

Vibratamente contraddetta dalla difesa che aveva provato come la Redazione della rivista fosse composta da due persone soltanto, una delle quali la destinataria della mail, era l’unica venuta a conoscenza dello stesso.

La Corte di Cassazione riproduce la linea difensiva – in attesa di prove confligenti – ed afferma. “ciò che è stato descritto dai giudici è l’invio di una e-mail, da parte dell’imputato, ad una casella di posta elettronica della teste A., la quale, dunque, ne fu l’unica destinataria che poi comunicò il messaggio alla persona offesa”.

Ciò posto, la S. C. osserva che – al di fuori di questo perimetro – neppure i Giudici di appello affermano che terzi vennero a conoscenza del messaggio ritenuto offensivo, escludendosi da tale novero la persona offesa. A tal riguardo va considerato che la pluralità di persone, condizione imprescindibile della diffamazione, non può comprendere l’offeso dal reato, al quale il messaggio sia indirettamente pervenuto (se lo fosse direttamente si configurerebbe il reato di ingiuria).

La Corte di Cassazione ha, quindi, applicato i principi consolidati in materia, per i quali il requisito della comunicazione con più persone, in tema di diffamazione mediante scritti, sussiste anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona, ma destinate ad essere riferite almeno ad una altra. La mera potenzialità che lo scritto venga conosciuto anche da altri rileva, secondo la Corte di legittimità, soltanto se concretamente tale ulteriore comunicazione avvenga. Quanto difettava nel caso esaminato.

I parametri applicati sono universalmente riconosciuti ed appaiono del tutto condivisibili per non dilatare la responsabilità della diffamazione a qualsiasi comunicazione rivolta ad una sola persona in presenza del mero rischio di ulteriore diffusione, non verificatosi.


[1] Cass., Sez. V pen., 19 febbraio 2013, n. 8011.

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