Corte di Cassazione, sez. V penale, 23 aprile 2021, n. 20644
La tutela costituzionale in materia di sequestro preventivo non si applica a un sito Internet di informazione televisiva, pur soggetto al controllo di un soggetto appositamente delegato, poiché non possiede i requisiti formali di una testata giornalistica telematica registrata.
Sommario: 1. Il caso. – 2. La decisione. – 3. La possibilità di assimilare i nuovi strumenti di manifestazione del pensiero alla stampa: un dibattito ultradecennale. – 3.1. L’orientamento originario. – 3.2. L’intervento delle Sezioni Unite. – 3.3. Sull’“onda” delle Sezioni Unite. – 4. Conclusioni. 5. Soluzioni alternative.
- Il caso
Nell’ambito di un procedimento per diffamazione aggravata il GIP di Milano disponeva il sequestro preventivo del sito internet de Le Iene limitatamente alle pagine in cui erano stati “caricati” alcuni servizi ritenuti lesivi della reputazione del querelante.
In seguito alla conferma del vincolo cautelare da parte del Tribunale del Riesame la società editrice del programma televisivo ricorreva per cassazione sostenendo, tra l’altro, che al programma Le Iene – recte al relativo sito internet – avrebbero dovuto essere estese, quantomeno in via analogica, le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella nota sentenza Fazzo[1].
Il motivo di ricorso oggetto di esame si fonda essenzialmente su due argomenti.
Il primo: il programma televisivo appena citato, pur non essendo una testata giornalistica, rappresenta, in ogni caso, una delle principali trasmissioni di inchiesta del nostro Paese. Del resto, la Corte di Cassazione, in altra occasione[2], lo aveva già descritto come un «programma di informazione».
Il secondo: il sito web de Le Iene, pur non facendo capo a una testata giornalistica, pertiene, comunque, a un’entità editoriale, di conseguenza ogni suo contenuto è sottoposto al controllo di un soggetto a ciò appositamente delegato dalla società editrice.
Secondo il ricorrente, dunque, proprio come richiesto dalle Sezioni Unite, la gestione del sito de Le Iene consentiva di individuare le responsabilità connesse alle pubblicazioni, sicché, attesa l’identità di ratio, si sarebbe potuto applicare analogicamente il principio di diritto enunciato nella sentenza Fazzo ed estendere la garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost. anche nel caso di specie. A conferma di quanto sostenuto si considerava, infine, come i contenuti caricati sul sito in quesitone riflettessero un’attività informativa svolta in favore della collettività in modo non puramente privato, ma strutturato, continuativo e sistematico.
- La decisione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non poter compiere l’operazione ermeneutica proposta dalla ricorrente, poiché, per poter assimilare la stampa telematica a quella cartacea ed estendere alla prima il divieto di sequestro ex art. 21 c. 3 Cost., è indispensabile che la manifestazione del pensiero avvenga tramite una testata giornalistica telematica registrata.
Più in dettaglio, a essere dirimente sembra proprio l’atto di registrazione, che, a differenza di quanto argomentato nel ricorso, non è surrogabile né dalla dimensione sistematica e organizzata dell’attività informativa, né dalla presenza di un soggetto delegato che controlli i contenuti pubblicati.
Queste ultime, infatti, sono misure facoltative, che attengono all’organizzazione interna dell’attività di impresa e che, come tali, sono prive di connotati giuridici idonei a fondare una responsabilità equiparabile, anche sotto il profilo penale, a quella del direttore responsabile della testata giornalistica telematica.
A riscontro la Corte di Cassazione ha richiamato, anzitutto, una pronuncia[3] che aveva negato l’applicabilità dell’art. 57 c.p. proprio al delegato al controllo dei contenuti della trasmissione Le Iene, in quanto figura non equiparabile a quella del direttore responsabile della testata giornalistica registrata. Ai medesimi fini è stato citato, poi, un altro precedente, in cui si è escluso che al delegato al controllo della trasmissione radiotelevisiva possa essere contestato il reato di diffamazione aggravata a titolo di omesso controllo colposo[4].
A giudizio del Giudice di legittimità, viceversa, con la registrazione della testata – e solo per effetto di tale atto – si va a configurare una vera e propria posizione di garanzia disciplinata dalla legge in capo al direttore responsabile, trattandosi del soggetto chiamato giuridicamente a rispondere, anche penalmente, dei fatti diffamatori.
Per giungere a tale conclusione la Corte di Cassazione ha ripercorso le motivazioni della sentenza Fazzo – richiamata anche nel ricorso – e ha citato la pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 23469 del 2016[5] osservando che in entrambi i casi, a fondamento dell’interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di “stampa”, si è valorizzato proprio l’obbligo di registrazione della testata on line e, più in particolare, le conseguenze che ne derivano in termini di indicazione del direttore responsabile e di individuazione delle responsabilità collegate alle pubblicazioni, requisito indispensabile per l’operatività della garanzia costituzionale dell’art. 21 c. 3 Cost. Diversamente, prosegue la Corte nel proprio ragionamento, se non venisse individuato il soggetto giuridicamente responsabile della pubblicazione la sottrazione al regime di assoggettabilità a sequestro, ex art. 21 c. 3 Cost., apparirebbe come una sorta di privilegio ingiustificato.
La registrazione della testata giornalistica telematica, dunque, lungi dal ridursi a un mero adempimento amministrativo, diventa l’atto infungibile dal cui compimento dipende la concreta operatività della garanzia costituzionale in materia di sequestro degli stampati.
- La possibilità di assimilare i nuovi strumenti di manifestazione del pensiero alla stampa: un dibattito ultradecennale
In mancanza di una disciplina specifica, il Giudice di legittimità, nel corso degli ultimi due decenni, si è dovuto confrontare con il problema di stabilire quali siano le norme applicabili ai nuovi strumenti di comunicazione telematica, che, con la progressiva diffusione di internet, si sono sempre di più affiancati ai media tradizionali[6].
Alla Corte di Cassazione, infatti, si è chiesto periodicamente di valutare se ai nuovi media telematici sia applicabile il complesso di regole previste per la stampa, che comprende sia norme di sfavore, introdotte per reprimere o aggravare le condotte realizzate nello svolgimento dell’attività informativa, sia norme di favore, su tutte la garanzia costituzionale in materia di sequestro preventivo[7].
Nel perdurante silenzio del legislatore, la soluzione è sempre dipesa dalla scelta di ricondurre, o meno, lo specifico mezzo di comunicazione telematica alla nozione di stampa di cui all’art. 1 l. 47/1948.
3.1 L’orientamento originario
Inizialmente l’orientamento del Giudice di legittimità non ammetteva l’equiparazione alla stampa tradizionale di alcuno dei nuovi strumenti telematici di manifestazione del pensiero.
Senza alcuna pretesa di completezza, uno dei primi casi affrontati dalla Corte di Cassazione ha riguardato i forum on line nell’ambito di un procedimento cautelare in cui erano stati sequestrati alcuni singoli messaggi inviati telematicamente dagli utenti[8]. Al ricorrente, che invocava l’estensione della garanzia dell’art. 21 c. 3 Cost. anche agli strumenti che consentivano di manifestare il proprio pensiero tramite internet, il Giudice di legittimità obiettava che non tutti potevano essere ricompresi indistintamente nella nozione di stampa a prescindere dalle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi. Con specifico riferimento al forum la Corte di Cassazione non dubitava che si trattasse di uno strumento con cui si potesse manifestare il proprio pensiero e, come tale, fosse meritevole della tutela di cui all’art. 21 c. 1 Cost., ma negava la possibilità di equipararlo alla stampa riducendosi a una semplice area di discussione ove gli utenti registrati potevano esprimere le proprie idee rendendole fruibili a tutti gli altri iscritti. Insomma, nulla di diverso rispetto a quanto già avveniva con le bacheche. Al fine di vedersi riconosciute le garanzie costituzionali previste in tema di divieto di sequestro preventivo occorreva, invece, che lo strumento telematico fosse sottoposto alle regole e agli obblighi cui è sottoposta la stampa in termini di indicazione di un direttore responsabile e di registrazione. Nel caso concreto, al contrario, il forum non era inserito strutturalmente in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di conseguenza non vi era un direttore responsabile che potesse controllarne i contenuti.
Successivamente, la Corte di Cassazione ha ribadito l’impossibilità di equiparare internet e stampa nell’ambito di un procedimento pendente per il reato di cui all’art. 57 c.p. nei confronti del direttore di un periodico telematico su cui era stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria[9].
In tale pronuncia si precisava che, ai sensi dell’art. 1 l. 47/1948, può parlarsi di stampa in presenza di due condizioni, che il nuovo strumento tecnologico certamente non realizza. La prima è che vi sia una riproduzione tipografica; la seconda è che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione, ossia che venga effettivamente distribuito. Sotto questo secondo profilo si precisava ulteriormente che la possibilità di stampare il messaggio trasmesso via internet era irrilevante, da un lato, perché meramente eventuale, dall’altro, perché non era comunque equiparabile a uno stampato.
Sulla base di queste premesse il Giudice di legittimità riconosceva la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media e, in particolare, rispetto alla stampa. Di conseguenza, escludeva che il direttore di una testata telematica potesse essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 57 c.p. essendo vietata, nel settore penale, l’analogia in malam partem. A riguardo, infatti, si rilevava che il legislatore, pur essendo intervenuto più volte in materia, non aveva mai esteso la responsabilità ex art. 57 c.p. al direttore della testata telematica. Di certo, non lo aveva fatto con la l. 62/2001, atteso che, in tale occasione, si era limitato a introdurre l’obbligo di registrazione per i giornali on line solo per ragioni amministrative e, più precisamente, per poter chiedere le provvidenze previste per l’editoria.
Non solo, a giudizio della Corte di Cassazione la differenza sostanziale tra internet e stampa si rifletteva anche sul piano pratico, in quanto l’interattività tipica dello strumento telematico finiva per rendere vano, o comunque estremamente gravoso, il compito di controllo del direttore responsabile a tal punto da porre in dubbio la concreta esigibilità della condotta lecita.
Sulla base delle medesime argomentazioni una successiva pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito la differenza sostanziale tra internet e stampa sottolineando, con ancora più convinzione, l’inesigibilità del controllo sui contenuti del periodico on line da parte del direttore[10].
Se con riferimento alla non applicabilità delle norme penali di sfavore[11] la Corte di Cassazione, come si è visto, sin da subito ha preso una posizione netta, escludendo la responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore della testata on line, non lo stesso si può dire con riferimento alla questione attinente alla estendibilità della garanzia costituzionale in materia di sequestro degli stampati.
Del resto, in seguito alla prima pronuncia, relativa al caso dei forum, il Giudice di legittimità si è quasi disinteressato alla questione ammettendo il sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet senza minimamente porsi il problema se tale strumento di diffusione del pensiero potesse essere equiparabile alla stampa e, dunque, se potesse – o dovesse – operare la menzionata garanzia costituzionale[12].
Allo stesso modo, in una pronuncia successiva, ma sostanzialmente coeva, la Corte di Cassazione confermava il sequestro preventivo di un sito internet sull’assunto che, diversamente, si verrebbe a creare una sorta di «zona franca», che renderebbe immune dalla giurisdizione penale l’informazione telematica a dispetto di quanto avviene invece per i media tradizionali[13]. Anche qui non si rinviene alcun riferimento al divieto di sequestro di cui all’art. 21 c. 3 Cost., né, conseguentemente, alla possibilità, o meno, di estendere detta garanzia a internet.
Solo nel 2013 la Corte di Cassazione, nel ribadire la non assimilabilità «del mondo telematico a quello della carta stampata» ha affermato espressamente che gli spazi comunicativi sul web, non essendo giornali, non godono della speciale protezione prevista dall’art. 21 c. 3 Cost[14]. Si cristallizzava, dunque, il principio secondo cui blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup potevano essere sequestrati senza alcuna limitazione.
A riscontro, oltre alla già nota diversità ontologica e strutturale tra internet e stampa, si richiamavano i contenuti della proposta di revisione dell’art. 21 Cost. (c.d. relazione Bozzi), che, con l’inserimento di un art. 21 ter Cost., prevedeva l’omologazione alla stampa delle manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell’informazione. Il fatto che si fosse ritenuto necessario riformare il testo costituzionale per equiparare tutti i media confermava come, allo stato attuale, la Costituzione non tutelasse allo stesso modo la manifestazione del pensiero attraverso la stampa e quella tramite gli altri strumenti di manifestazione del pensiero.
Nella pronuncia in esame, inoltre, ci si è chiesti se alla semplice riproduzione sul web di un articolo già pubblicato sulla carta stampata possa essere esteso il divieto di sequestro previsto dall’art. 21 c. 3 Cost. La risposta fornita è negativa per due ragioni. La prima, si perdoni la forse eccessiva semplificazione, è che se il direttore responsabile della testata giornalistica on line non può essere chiamato a rispondere del reato ex art. 57 c.p., allora neppure un articolo pubblicato sul web può godere delle garanzie che la costituzione riserva alla sola carta stampa. Ubi comoda, ibi incommoda osservava la Corte. La seconda ragione è che una notizia quando viene diffusa in rete acquisisce un’«eternità mediatica», ossia diventa fruibile a tempo indeterminato e da un numero indefinito di utenti. Ciò non avviene, invece, quando la stessa notizia è pubblicata su carta stampa, con la conseguenza, ha osservato il Giudice di legittimità, che in questo secondo caso l’eventuale condotta diffamatoria avrebbe un impatto certamente minore e una durata più limitata.
Secondo la Corte di Cassazione proprio l’effetto di «eternità mediatica», quale elemento distintivo tra la notizia diffusa via internet e quella diffusa via carta, giustificava la mancata estensione del divieto sequestro ai media telematici senza che si creasse una situazione di tensione con il principio di uguaglianza.
Anche in una pronuncia di poco successiva la Corte di Cassazione ha confermato che internet non gode della tutela assicurata alla stampa dall’art. 21 c. 3 Cost. In questo caso, tuttavia, senza più soffermarsi sull’impossibilità di assimilare media tradizionale e telematico, si è osservato che la mancata estensione della garanzia costituzionale in tema di sequestri non incide sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero tramite la rete, dal momento che prima di applicare una misura cautelare occorre, in ogni caso, valutare la sussistenza del fumus e del periculum[15]. In questa occasione il Giudice di legittimità mostra di essere ben consapevole che il sequestro disposta di un sito internet (o di uno spazio sul web) incide non tanto sul diritto di che ne è proprietario, quanto, e soprattutto, sul diritto di manifestazione del pensiero tramite quello strumento. La Corte, quindi, invita a compiere un’attenta valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 321 c.p.p. al fine di sacrificare il meno possibile la libertà di parola, ossia di procedere al sequestro solo quando vi siano esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero.
In definitiva, la valutazione della effettiva presenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo garantisce il giusto contemperamento tra opposti interessi di rango primario e, secondo la Corte, consente di comprendere quando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero tramite internet può essere compresso con una valida giustificazione.
3.2 L’intervento delle Sezioni Unite
Fino a questo punto si può dire che l’orientamento del Giudice di legittimità fosse di negare l’applicazione a internet tanto delle norme di sfavore quanto di quelle di favore e ciò alla luce della diversità sostanziale dei nuovi media telematici rispetto alla stampa tradizionale.
L’intervento delle Sezioni Unite penali con la sentenza Fazzo, più volte citata, ha invece mutato radicalmente la situazione avendo, seppur a determinate condizioni, aperto alla possibilità di equiparare internet e stampa.
Il netto cambio di rotta si giustifica con la necessità di garantire il rispetto del principio di uguaglianza, di cui, invece, si profilerebbe la violazione ammettendo il sequestro di un’informazione diffusa per via telematica ma non anche della corrispondente versione cartacea. Per evitare ogni tensione con l’art. 3 Cost., prospettiva definita ora come paradossale, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover adottare un’interpretazione estensiva del dettato normativo in modo da attribuire alla stampa un significato evolutivo, coerente col processo tecnologico, ma comunque non estraneo all’ordinamento positivo. In sostanza, al fine di attribuire al dato normativo un significato coerente con la coscienza giuridica e le necessità sociali del momento in cui la disposizione deve essere attuata si ammette, ora, la possibilità di discostarsi dalla definizione di stampa di cui all’art. 1 l. 47/1948, trattandosi solo di una generalizzazione per consentire l’applicazione della legge in un determinato periodo storico.
L’operazione ermeneutica appena descritta, tuttavia, non può essere estesa a tutti i mezzi di informazione telematica, ma deve essere circoscritta ai soli giornali on line, essendo gli unici, quando sono organizzati come un giornale tradizionale, dunque con una redazione e un direttore responsabile, a svolgere una funzione coincidente con quella dei giornali tradizionali, tanto da far apparire del tutto irragionevole una differenza di disciplina.
Lo stesso non si può dire, invece, per gli altri media telematici, che consentono a chiunque di inserire notizie e informazioni senza alcun genere di controllo. In definitiva, alla stampa è assimilabile l’informazione telematica di natura professionale, ma non quella diffusa spontaneamente attraverso mezzi informativi diversi dai giornali.
La stampa in senso figurato, infatti, definisce il prodotto editoriale che ha gli stessi requisiti ontologici e teleologici del giornale, ossia la testata, la periodicità regolare nelle pubblicazioni e la finalità, che consiste nella raccolta, nel commento e nell’analisi di notizie legate all’attualità e dirette al pubblico.
Insomma, con la sentenza Fazzo le Sezioni Unite hanno privilegiato un approccio sostanziale, secondo cui ogniqualvolta la testata giornalistica on line presenta i medesimi caratteri strutturali e finalistici di quella cartacea deve essere ricompresa nel concetto ampio di stampa e soggiacere alla medesima normativa costituzionale e ordinaria prevista per l’informazione professionale diretta al pubblico. In presenza di questi presupposti non rileva la mancanza della riproduzione tipografia, né la destinazione a una successiva pubblicazione, in quanto la definizione dell’art. 1 l. 47/1948 è figlia delle tecnologie dell’epoca e non può, per ciò solo, impedire un’interpretazione estensiva che, in coerenza con il dettato costituzionale, tenga conto dei notevoli progressi intervenuti nel settore. Del resto, a conferma della possibilità di equiparare i giornali on line alla stampa, nella sentenza Fazzo si richiamano una serie di interventi legislativi che hanno segnato il superamento della connessione tra informazione professionale e giornale cartaceo. In questo contesto il Giudice di legittimità si sofferma sull’obbligo di registrazione, previsto per le testate on line nel caso l’editore intenda avvalersi delle provvidenze economiche di cui alla l. 62/01, per osservare che, lungi dall’essere un mero adempimento amministrativo, esso rappresenta un passaggio necessario per individuare le responsabilità connesse alle pubblicazioni e a rende operative le garanzie costituzionali.
In forza di tali argomentazioni le Sezioni Unite, per la prima volta, hanno esteso il divieto di sequestro di cui all’art. 21 c. 3 Cost. a un articolo pubblicato su una testata giornalistica telematica regolarmente registrata.
La possibilità di equiparare alla stampa tradizionale i giornali telematici è stata affermata successivamente anche dalle Sezioni Unite Civili[16] sulla base di una duplice argomentazione. Da un lato, si è ritenuto di poter equiparare alla riproduzione tipografica di cui all’art. 1 l. 47/1948 la diffusione di contenuti tramite internet, di conseguenza i nuovi media telematici potrebbero essere assimilati alla stampa senza che occorra necessariamente un’interpretazione estensiva o evolutiva della norma da ultimo citata.
Dall’altro, invece, all’esatto opposto, è stata ripresa la linea della sentenza Fazzo, osservando che se anche la riproduzione tipografica e la diffusione via internet non fossero poi effettivamente equivalenti, quando il giornale telematico presenta gli stessi connotati strutturali e funzionali di quello cartaceo è comunque meritevole dell’estensione della garanzia costituzionale di cui all’art. 21 c. 3 Cost.
Anche il giornale on line, dunque, deve poter essere qualificato come un prodotto editoriale, caratterizzato da una testata, diffuso regolarmente, sottoposto al controllo di un direttore responsabile (giornalista professionista o pubblicista), con una redazione e un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione e finalizzato a fornire un’informazione professionale al pubblico.
Il ragionamento sviluppato a corredo di tale affermazione sembra riassumibile nei seguenti passaggi. In ogni ordinamento il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non è illimitato, in quanto vi sono altri diritti fondamentali che, contrapponendovisi su un piano di equipollenza, ne definiscono i confini. È dunque necessario adottare delle soluzioni equilibrate, in grado di fornire una tutela bilanciata di tutti gli interessi in gioco. Ora, siccome una testata giornalistica con i predetti connotati strutturali e funzionali – ma soprattutto strutturali –, consentendo l’individuazione dei responsabili delle pubblicazioni, fornisce ampie garanzie in ordine alla tutela dei diritti fondamentali contrapposti della libertà di parola, allora, solo a questo genere di testata giornalista, indipendentemente dalla modalità di diffusione dei contenuti, si può applicare il divieto di sequestro di cui all’art. 21 c. 3 Cost. Laddove, invece, non è assicurata l’individuazione dei responsabili delle pubblicazioni la garanzia costituzionale in materia di sequestro non può essere riconosciuta, perché si tutelerebbe oltremodo il diritto di manifestazione del pensiero rischiando di lasciare sprovvisti di tutela gli altri diritti fondamentali.
Nelle motivazioni della sentenza in esame vi sono due ulteriori passaggi che, forse più di tutti, svelano le ragioni che realmente stanno alla base della decisione in esame. Il primo è quello in cui si rileva, alla luce della disciplina di settore in materia di sovvenzionamento all’editoria, che solo la stampa idonea a offrire una divulgazione di informazioni responsabile e professionale è meritevole tanto delle provvidenze pubbliche, quanto della tutela preventiva dal sequestro. Il secondo, nelle osservazioni conclusive, è quello in cui si afferma che solo quando i contenuti del giornale telematico sono corrispondenti a quelli pubblicati sulla versione cartacea è possibile, a parità di presupposti applicativi, estendere il divieto di sequestro senza che assumano rilievo le diverse modalità di diffusione. Quando, invece, i contenuti della testata on line sono propri o esclusivi, ossia non comuni a quella della versione cartacea, allora andranno valutati separatamente e a esse non potrà immediatamente estendersi la garanzia costituzionale di cui all’art. 21 c. 3 Cost. Fatta sempre salva, ovviamente, l’applicazione del primo comma della norma appena citata.
3.3 Sull’“onda” delle Sezioni Unite
Come previsto[17], le decisioni delle Sezioni Unite penali e civili hanno posto le basi per un cambio di orientamento anche in merito alla possibilità di applicare a internet le norme penali di sfavore. Sono ormai diverse, infatti, le pronunce in cui si ritiene applicabile la fattispecie di cui all’art. 57 c.p. ai direttori responsabili delle testate telematiche e ciò proprio in ragione della possibilità, riconosciuta dalle Sezioni Unite, di ricondurre queste ultime – e solo queste ultime – alla nozione di stampa in senso figurato[18]. La logica sottesa a tali decisioni sembra essere: se i giornali on line, strutturalmente e funzionalmente equiparabili a quelli cartacei, sono “stampa” agli effetti dell’art. 21 c. 3 Cost., allora, in presenza dei medesimi presupposti fattuali, lo devono essere anche quando si tratta di applicare le norme penali. Insomma, ubi comoda, ibi incommoda. E le conseguenze paiono davvero sfavorevoli se si pensa che la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che la responsabilità colposa ex art. 57 c.p. sussiste anche rispetto ai contenuti “caricati” da utenti estranei alla redazione indipendentemente dalla possibilità, o meno, per il direttore responsabile di impedirne la pubblicazione «con gli opportuni, praticabili accorgimenti tecnici-organizzativi»[19]. Insomma, anche in quei casi in cui non era effettivamente possibile evitare la pubblicazione di un determinato commento, osserva la Corte, il direttore rimane comunque responsabile, per omesso controllo, in relazione alla permanenza del commento incriminato che, ex post, si sarebbe potuto rimuovere. Come già avvenuto in precedenti pronunce, il Giudice di legittimità motiva la propria decisione evidenziando come, nel caso della pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio sul “Web”, la lesione del bene giuridico protetto non si verifichi solo al momento della «materiale inserzione e della diffusione dell’articolo nella realtà telematica», ma permane sino a che è in rete, dove «è liberamente consultabile, come si diceva, da un numero potenzialmente illimitato di lettori».
In definitiva, si può dire che i principi e le certezze consolidatesi dopo le prime sentenze di legittimità si siano dissolte, quasi completamente, per effetto di quella che appare come una vera e propria rivoluzione giurisprudenziale.
- Conclusioni
La disamina appena compiuta ci dà una misura di quanto la sentenza in commento sia “figlia” delle pronunce delle Sezioni Unite Penali e Civili. La decisione di non estendere al sito internet de Le Iene la garanzia costituzionale in tema di sequestro preventivo, infatti, sembra aderire perfettamente ai principi su cui si fonda il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Da un lato, con riferimento ai nuovi media, vi è l’idea che la tutela approntata dall’art. 21 c. 3 Cost. “ce la si debba meritare” registrando la testata giornalistica, secondo quanto previsto dall’art. 1 l. 62/2001. Nel bilanciamento di interessi contrapposti il divieto di sequestro rappresenta una tutela per il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, mentre, la registrazione, consentendo di individuare un direttore che sia responsabile civilmente e penalmente dei contenuti pubblicati, fa da contraltare e presidia il rispetto dei c.d. limiti interni ed esterni alla libertà di espressione[20]. Innegabilmente, è in ragione di tale istanza equilibratrice che si è deciso estendere la garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost. solo a chi si assume la responsabilità, civile e penale, dei contenuti pubblicati.
Dall’altro, quale logica conseguenza, internet è stampa, “in senso figurato”, solo quando ha i caratteri (“ontologici” e “teleologici”) tipici di un periodico.
Da tali premesse ne deriva, fatalmente, che i media telematici possono ambire alla tutela costituzionale in materia di sequestri a condizione che si tratti di periodici ed espressione di un’informazione di tipo professionale.
Per quanto si sia ormai ampiamente consolidata, questa soluzione non appaga, né convince.
Anzitutto, a creare qualche perplessità è la configurazione di una posizione di garanzia, in capo al direttore del giornale on line, in conseguenza dell’atto registrazione della testata, ossia di un adempimento facoltativo, che diventa obbligatorio solo se si intende accedere al finanziamento pubblico previsto dalla l. 62/2001[21].
Da un punto di vista logico, ancor prima che giuridico, ha senso subordinare l’insorgere di responsabilità civili e penali al compimento di un atto facoltativo?
Non si rischia l’effetto paradossale di consentire al soggetto agente – in questo caso il direttore – di poter scegliere, liberamente e lecitamente, se essere assoggettato, o meno, alle norme sulla responsabilità civile e penale? Più in dettaglio, per evitare l’applicazione delle norme penali di sfavore previste per la stampa non sarebbe neppure necessario un aggiramento della normativa, ma basterebbe decidere, del tutto legittimamente, di non registrare la testata.
Non solo, è possibile desumere l’esistenza di una posizione di garanzia in capo ai direttori dei giornali telematici in forza di una norma che prevede l’obbligo di registrazione e l’indicazione del direttore responsabile, ma – come detto – per finalità del tutto eccentriche rispetto alla necessità di prevenire la commissione di reati? Finalità che, invece, l’art. 57 c.p. prevede espressamente per direttori e vice – direttori nel caso della stampa periodica. In altri termini, la fonte normativa da cui, anche nella sentenza in commento, si desume la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al direttore del giornale on line non sembra equipollente alla norma del codice penale che fonda la responsabilità, per omesso controllo, nel caso della stampa tradizionale.
Un altro aspetto critico dell’orientamento giurisprudenziale in esame riguarda il passaggio in cui si ammette la possibilità di estendere la tutela di cui all’art. 21 c. 3 Cost. solo a quei giornali on line che siano strutturalmente e funzionalmente assimilabili ai periodici o, comunque, alla stampa professionale. Come se il divieto di sequestro costituzionalmente garantito si riferisse solo a detta specifica categoria di stampati.
Per quanto ci si sforzi di comprendere tale affermazione rimane comunque la sensazione che si tratti di una forzatura.
In tema di stampa tradizionale, infatti, ai sensi dell’art. 1 r.d.lgs. 561/1946, il divieto di sequestro preventivo ha carattere generale riguardando tanto le edizioni dei giornali, quanto ogni altra pubblicazione o stampato. Non si opera alcuna distinzione tra la categoria dei periodici (e della stampa professionale) e quella relativa agli altri stampati: entrambe restano egualmente escluse dalla possibilità di essere sottoposte a sequestro[22]. Come noto, neppure l’art. 21 c. 3 Cost. conosce questo genere di distinzione, limitandosi a prevedere che il sequestro può essere disposto solo in forza di atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per cui la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente o in caso di violazione delle norme prescritte per l’indicazione dei responsabili.
Con riferimento alla prima ipotesi, la legge sulla stampa ammette il sequestro solo nei casi di stampa oscena, stampa neofascista e stampa che viola penalmente il diritto d’autore[23]. Non ha alcuna importanza se si tratti, o meno, di stampati, giornali o di stampa professionale.
Riguardo all’ipotesi della stampa clandestina, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, l. 47/1948, per gli stampati si prevede esclusivamente l’obbligo di indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. Solo per i periodici, invece, è prevista anche l’indicazione del nome del proprietario e del direttore (o del vice – direttore) responsabile e l’obbligo di registrazione.
Ne consegue, pare senza dubbio alcuno, che uno stampato, se riporta le indicazioni di cui all’art. 2 l. 47/1948 e se il suo contenuto non è osceno, neofascista o illecito secondo la disciplina sul diritto di autore, non può essere sequestrato. La garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost., dunque, opera indipendentemente dall’avvenuta registrazione, che, come detto, riguarda solo i periodici.
La decisione di estendere la garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost. ai soli giornali on line equiparabili alla stampa professionale, dunque, non sembra trovare un riscontro immediato nella disciplina di riferimento. Ne consegue l’impressione che tale scelta, già ritenuta l’approdo di percorsi interpretativi «anomali»[24], sia dovuta più alla prudenza da sempre mostrata dalla giurisprudenza nei confronti dei nuovi media, che a ragioni strettamente giuridiche.
Anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite, del resto, la decisione di non estendere la garanzia costituzionale in materia di sequestro era dovuta, innegabilmente, ai maggiori rischi che la Corte di Cassazione ricollegava all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione: da un lato, il profilo non necessariamente qualificato dell’autore della pubblicazione e, soprattutto, dall’altro, l’efficacia, un tempo inimmaginabile, dello strumento comunicativo.
Del resto, si è visto che il ricorso al sequestro è stato giustificato con la necessità di evitare che internet diventasse una «zona franca»[25] immune alla giurisdizione penale o di contrastare l’effetto di «eternità mediatica»[26] conseguente alla pubblicazione on line. Specialmente in certe occasioni, il sequestro, più che cautela, è sembrata la reazione istintiva a una condotta ritenuta più grave di quella realizzabile attraverso il mezzo della stampa tradizionale. La decisione se applicare o meno la garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost., quindi, sembrerebbe dipendere più dalla controllabilità del mezzo comunicativo, che dalla effettiva natura dello stesso. Anche perché, come si è visto, alla domanda se si internet sia, o meno, equiparabile alla stampa la stessa Corte di Cassazione ha risposto nel modo più disparato.
In definitiva, sin dall’inizio la Corte di Cassazione, con le proprie decisioni, sembra aver inteso garantire l’armonia di un sistema, in cui ogni interesse in gioco è tutelato equamente, dagli effetti innegabilmente impattanti che discendono dall’uso dei nuovi media. Seguendo questa logica internet non è stato percepito solo come un nuovo strumento per dar voce al proprio pensiero, e come tale da tutelare ai sensi dell’art. 21 Cost., ma anche come una nuova fonte di pericolo, da gestire in attesa del necessario intervento del Legislatore.
- Soluzioni alternative
Ma se, davvero, l’esigenza è solo quella di “temporeggiare” in attesa dell’approvazione di una disciplina ad hoc – e questo sarebbe del tutto in linea con i compiti del giudice –, allora, l’attuale orientamento della Corte di Cassazione convince ancora meno. Sarebbe stato preferibile, infatti, mantenere ferma la distinzione tra stampa e internet limitandosi, semmai, a estendere la garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost. ai soli casi in cui i contenuti del giornale telematico corrispondono esattamente a quelli della versione cartacea, come sembrano suggerire, sebbene solo incidentalmente, le Sezioni Unite Civili.
Per quanto meno ambiziosa di quella adottata anche nella sentenza in commento, una soluzione di questo tipo sembra, tuttavia, più lineare e decisamente meno problematica.
Anzitutto, perché non genera l’effetto collaterale nocivo di rendere applicabili, in assenza di qualsivoglia previsione di legge, le norme penali di sfavore previste per la stampa ai giornali telematici registrati. Inoltre, perché non lega l’operatività della garanzia di cui all’art. 21 c. 3 Cost. a una forzata e poco convincente equiparazione di mezzi comunicativi senza dubbio diversi. Internet non è stampa e gli sforzi argomentativi prodotti per dimostrare il contrario, a ben vedere, non fanno che confermarlo.
La Corte di Cassazione, quindi, disponeva già di una soluzione idonea a garantire una tutela, tutto sommato, equilibrata degli interessi coinvolti, di conseguenza, non vi era ragione di vestire i panni del Giudice Legislatore[27] introducendo principi che, tra l’altro, producono effetti paradossali. Si pensi al caso di specie, dove i contenuti di un servizio sono stati oscurati benché si trattasse, senza dubbio, di informazione professionale e vi fosse un soggetto formalmente responsabile degli stessi. Si può davvero sostenere che qui non vi siano tensioni con il principio di uguaglianza, quantomeno sul piano sostanziale?
Per il vero, qualche autore[28] non considerava del tutto appagante neppure l’originario orientamento giurisprudenziale e, proprio partendo dalla diversità tra media tradizionali e telematici, riteneva che vi fossero i presupposti per poter estendere a questi ultimi la garanzia costituzionale in materia di sequestri secondo il meccanismo dell’applicazione analogica della norma.
Alla base di questa tesi c’è l’idea che se il Costituente, con l’art. 21 c. 3 Cost., ha inteso garantire la libertà di espressione tutelando il mezzo, all’epoca, più utilizzato per avvalersene, allora, attesa l’eadem ratio, la stessa tutela è da riconoscere ora ai nuovi media, dovendosi attribuire al termine «stampa» un significato che tenga conto dei progressi tecnologici intercorsi dal 1948. In sostanza, l’applicazione analogica del divieto di sequestro degli stampati consentirebbe di colmare una lacuna fisiologica, in quanto il Costituente non poteva certamente sapere che a distanza di anni lo strumento principe per dar voce all’opinione delle persone sarebbe diventato internet. Gli unici requisiti per l’operatività della garanzia costituzionale sarebbero l’indicazione dell’autore del testo o di un responsabile del sito, nonché del tempo di inserimento in rete.
È una proposta che non ha trovato accordo unanime, da un lato, perché l’art. 21 c. 3 Cost., introdurrebbe una norma derogatoria rispetto alla regola generale del primo comma, di conseguenza, non sarebbe possibile darne applicazione in via analogica. Sarebbe, così, necessario un intervento della Corte Costituzionale che dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 r.d.lgs. n. 561/1946 nella parte in cui le garanzie ivi previste non sono estensibili anche alla stampa telematica, peraltro nei limiti dei soli prodotti editoriali registrati ai sensi dell’art. 1 c. 3 l. 62/2001[29]. Dall’altro perché, in sostanza, vi è il timore che l’applicazione dell’art. 21 c. 3 Cost. anche alle testate telematiche le renderebbe, di fatto, non sequestrabili anche nei casi in cui la stampa lo sarebbe, non essendo applicabili le norme penali di sfavore.
Difficile prendere posizione e sbilanciarsi su quale possa essere la soluzione corretta.
Considerata la complessità e la centralità dei temi oggetto di discussione, un intervento del Legislatore sembra preferibile rispetto a operazioni di interpretazione analogica, sia essa esplicita o celata dietro la locuzione «interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata» usata dalle Sezioni Unite[30]. Ma questa, del resto, è un’osservazione banale essendo sempre preferibile evitare interventi di “giurisprudenza legislativa”.
Nel merito, a parere di chi scrive, il sequestro dei mezzi funzionali a esprimere le proprie idee, qualunque essi siano, deve essere limitato a pochi casi eccezionali. Nel nostro ordinamento, infatti, è proprio la libertà di manifestazione del pensiero – intesa come più ampia circolazione delle idee più diverse – a determinare l’affermazione dello Stato democratico, e non il contrario[31].
Per tale ragione convince di più l’invito a essere coraggiosi e a estendere quanto più possibile le norme penali di favore previste per la stampa, sussistendone i relativi presupposti, anche a media telematici, che, senza dubbio, rappresentano lo strumento attualmente più utilizzato per esercitare il diritto di parola.
Il sequestro preventivo, del resto, non sembra neppure uno strumento del tutto idoneo per placare le ansie suscitate dalla diffusione dei nuovi strumenti di comunicazione. Alla luce degli attuali progressi tecnologici ma, ancor prima, della stessa infrastruttura di internet aggirare il vincolo cautelare, in astratto, non appare così complesso essendo sufficiente veicolare il contributo oggetto di sequestro o di oscuramento su un altro canale di comunicazione. Come nel più famoso paradosso di Zenone, in cui Achille rincorre la tartaruga senza mai raggiungerla, il sequestro preventivo potrebbe garantire il controllo di una fonte di diffusione ma senza alcuna garanzia che, nel frattempo, la notizia non sia stata trasmessa ulteriormente diffusa per altre vie, secondo una dinamica del tutto fisiologica per la rete, ma probabilmente insostenibile per la misura cautelare.
Ecco, allora, che uno spunto potrebbe venire dalla la tecnologia stessa. Se è vero, infatti, che una pubblicazione telematica è necessariamente più efficace di una cartacea, potendo raggiungere in pochi secondi un numero illimitato di utenti, che ne potranno disporre per un tempo tendenzialmente indefinito, è altrettanto vero che la medesima efficacia dovrà essere riconosciuta a un’eventuale replica o rettifica, che sia diffusa con il medesimo mezzo. In altri termini, l’“eternità mediatica” non consegue solo alla condotta tipica, aggravandola, ma, caratterizza anche la risposta o la condotta riparativa nel caso in cui la pubblicazione abbia leso un bene giuridico protetto. Se con la stampa tradizionale l’idea di eliminare fisicamente le copie poteva avere un senso, in ragione delle caratteristiche intrinseche del mezzo, forse, con riferimento ai media telematici, secondo la stessa logica, potrebbe essere più funzionale un approccio differente, più improntato alla correzione dell’informazione che a un’eliminazione del contenuto di difficile realizzazione.
Ovviamente non è nulla più che una semplice riflessione. Come detto, sarà il Legislatore a individuare le soluzioni adeguate quando, si spera in tempi brevi, introdurrà una disciplina ad hoc per i nuovi media telematici indicando se e quali condizioni, possano essere destinatari delle norme penali di favore e di sfavore che ora sono previste solo per la stampa.
L’auspicio è che tale risultato possa essere la sintesi di un processo valutativo lucido e sufficientemente libero da pregiudizi, che non rifletta solo, o precipuamente, i timori per gli effetti negativi derivanti dalla diffusione dei media telematici, immediatamente declinabili in episodi di diffamazione o di fake news, ma che sappia anche cogliere il contributo decisivo che questi mezzi possono dare alla formazione delle idee in contraddittorio e, di conseguenza, all’affermazione della democrazia.
[1] Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022, in Cass. Pen., 2015, 3437. Tra i tanti, si vedano i commenti di L. Paoloni, Le Sezioni unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, in Cassazione Penale, 2015, 3454 ss.; di G. Corrias Lucente, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015, 1041 ss.; di P. Grillo, Sequestro preventivo del quotidiano online: il no delle Sezioni unite, in Diritto e Giustizia, 2015, fasc. 29, 28; di C. Melzi d’Eril, Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2016.
[2] Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2015, n. 6911, in Guida al diritto, 2016, 62.
[3] Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2015, n. 6911, CED 266255.
[4] Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 2738, CED 268861.
[5] Cass. civ., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2016, 706.
[6] In dottrina si veda, anzitutto, V. Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1998, 15 ss. In seguito, ha trattato il tema anche C. Melzi d’Eril, La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in internet, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 571 ss.
[7] A riguardo, per un’analisi della giurisprudenza in tema di estensione a internet delle norme incriminatrici previste per la stampa si segnala il contributo di M. Bassini, La disciplina penale della stampa alla prova di internet: avanzamenti e arresti nella dialettica giurisprudenziale da una prospettiva costituzionale, in R. Flor – D. Falcinelli -S. Marcolini (a cura di), La giustizia penale nella “rete”, Milano, 2015, 15 ss.
[8] Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, in Rivista penale, 2009, 835. Si veda, a riguardo, il comento di C. Giunta, I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2009, 508, che sembra ammettere l’equiparabilità dei forum aperti alla stampa in quanto costituirebbero una forma di manifestazione del pensiero.
[9] Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in Rivista penale, 2011, 47. A riguardo, si segnalano i commenti di C. Melzi d’Eril, Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line, Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, 895 e ss.; C. Melzi d’Eril, La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in internet, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 771 ss.; A. Bevere, V. Zeno Zencovich, La rete e il diritto sanzionatorio: una visione d’insieme, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 380 ss.; A. Papa, La disciplina della libertà di stampa alla luce delle nuove tecnologie, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 490 ss.; I. Salvadori, La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, ai giornali telematici, in Cassazione penale, 2011, 2982 ss.; N Lucchi, Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2011, 415 ss.; M. Mezzanotte, Stampa e informazione on line: una doverosa actio finium regundorum, in www.forumcostituzionale.it.; S. Turchetti, L’art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online, in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2010; I. Campolo, Diffamazione: il direttore della testata telematica non è imputabile per reato di omesso controllo, in Guida al Diritto, 2010, fasc. 44, 21 ss. In senso critico si veda P. Costanzo, La “stampa” telematica nell’ordinamento italiano, www.costituzionalismo.it, II, 2011.
[10] Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, CED 251132. Si vedano i commenti di G.E. Vigevani, La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamauii, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 795 ss.; di S. Turchetti, Un secondo “alt” della Cassazione all’applicazione dell’art. 57 c.p. al direttore del periodico on line; in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 795 ss.; di G. Corrias Lucente, Al direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dall’art. 57 del codice penale, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, 82 ss.
[11] In tema di inestensibilità delle norme penali di sfavore la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 13 l. 47/1948 il reato di stampa clandestina di cui all’art. 16 della medesima legge sempre in forza del divieto di analogia in malam partem. Sull’inestensibilità alla rete dell’art. 13 l. 47/1948, tra le più recenti si veda Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2017, n. 4873 in Quotidiano del Diritto, 2 febbraio 2017, con nota di A. Galimberti, Diffamazione “attenuata” se via Fb; in www.penalecontemporaneo.it, 20 aprile 2017, con nota di E. Birritteri, Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa e in Forum di Quaderni Costituzionali, 14 aprile 2017, con nota di M. Tresca, Il diritto di informazione nell’era digitale: la complessa equiparazione tra stampa tradizionale e media on line; C. Melzi d’Eril – S. Vimercati, Diffamazione, Facebook non è stampa, in Il Sole 24 Ore online, 8 febbraio 2017. Sull’inapplicabilità del reato di stampa clandestina di cui all’art. 16 della l. 47/1948 si veda Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012, n. 23230, in www.penalecontemporaneo.it, 8 ottobre 2012, con nota di F. Piccichè, Giornali on line e reato di stampa clandestina e in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, 1118 con nota di P. Di Fabio, Blog, giornali on line e «obblighi facoltativi» di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet.
[12] Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 261. Si veda a riguardo il commento critico di C. Melzi d’Eril, La Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà, in Guida al diritto, 13, 2011, 64 ss. Si veda anche C. Melzi d’Eril, Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell’art. 21 Costituzione “a dispetto” della giurisprudenza, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 158.
[13] Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46504, in Diritto e Giustizia online, 2011. A riguardo si segnalano i commenti di C. Melzi d’Eril, Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell’art. 21 Costituzione “a dispetto” della giurisprudenza, cit. e di C. Melzi d’Eril e G.E. Vigevani, Sul sequestro di pagine web: Vladimiro ed Estragone attengono ancora, 28 dicembre 2011, in questa rivista.
[14] Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, in Guida al diritto, 2014, 71. A riguardo si veda il commento di C. Melzi d’Eril, La Cassazione esclude l’estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per il sequestro di stampati, in www.penalecontemporaneo.it, 25 marzo 2014. E ancora, C. Melzi d’Eril, Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell’art. 21 Costituzione “a dispetto” della giurisprudenza, cit.
[15] Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013, n. 11895, in Guida al diritto, 2014, 77. A riguardo si veda il commento di F. Mazara Grimani, Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/2014, in questa Rivista, marzo 2014.
[16] Cass. civ., SU, n. 23469, cit.
[17] G. Corrias Lucente, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, op. cit.
[18] Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751, CED 272685. Si veda a riguardo la nota di C. Pedullà, in Cassazione penale, 2018, 3744; Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2018, n. 1275, CED 274385; Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2021, n. 7220, CED 280473.
[19] Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, in Guida al diritto, 2018, 18, 83 ss., con note di P. Maciocchi, Il direttore deve togliere il post diffamatorio, in Quotidiano del Diritto, 23 marzo 2018; e di S. Vimercati, Il revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica, in questa rivista, 2018, 324 ss.
[20] Cfr. C. Melzi d’Eril – G.E. Vigevani, Lo statuto dell’informazione su internet, in Diritti e libertà in internet, 250 ss.
[21] Sul punto si veda l’interpretazione autentica fornita dal Legislatore con l’art. 7, d.lgs. 70/2003. A riguardo si veda, tra gli altri, M. Bassini, La disciplina penale della stampa alla prova di internet: avanzamenti e arresti nella dialettica giurisprudenziale da una prospettiva costituzionale, op. cit.
[22] A riguardo si richiama la nota di G. Corrias Lucente, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, op. cit., 1051, in cui si ritiene «fallace» la distinzione tra l’area dell’informazione di tipo professionale e l’ambito della diffusione di notizie e informazioni in modo spontaneo «non esistendo nel mondo del diritto la nozione di informazione professionale, né essendo istituito alcun obbligo di registrazione della testata telematica e di preposizione del direttore responsabile. Infatti, la L. n. 62 del 2001, dedicata alle provvidenze all’editoria, rendeva un mero onere tali adempimenti burocratici finalizzato all’acquisizione dei benefici».
[23] Si veda M. Manetti, Il sequestro degli stampati, in Commentario della Costituzione, Rapporti civili, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. Branca (fondato da), Commentario della Costituzione, Rapporti civili, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, Bologna, 2006, 780.
[24] L’espressione è tratta dal commento di G. Corrias Lucente, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, op. cit., 1041.
[25] Cass. pen., sez. V, n. 46504, cit.
[26] Cass. pen., sez. V, n. 10594, cit.
[27] L’espressione è tratta dal commento di G. Corrias Lucente, Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, op. cit., 1052, che a sua volta fa riferimento alla definizione del prof. Franco Cordero.
[28] C. Melzi d’Eril, La Cassazione esclude l’estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per il sequestro di stampati, op. cit.; M. Bassini, La disciplina penale della stampa alla prova di internet: avanzamenti e arresti nella dialettica giurisprudenziale da una prospettiva costituzionale, op. cit.
[29] A. Pulvirenti, Sequestro e internet: un difficile binomio tra “vecchie” norme e “nuove” esigenze, in Processo penale e giustizia, 1, 2015, 117 e ss. Si veda anche L. Paoloni, Le Sezioni unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, op. cit., 3472.
[30] Cfr. Cass. pen., SS.UU., n. 31022, cit.
[31] A. Pace, La libertà di manifestazione come diritto inviolabile e insopprimibile. Natura del diritto e fondamento costituzionale dei limiti. Libertà di manifestazione e regime democratico, in G. Branca (fondato da), Commentario della Costituzione, Rapporti civili, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, Bologna, 2006, 40.