Con la sentenza del 16 novembre 2016 causa C- 301/15 la Corte di Giustizia ha delineato i confini entro cui è possibile la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, dei libri “non disponibili”.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il Conseil d’Etat ha chiesto alla Corte di Giustizia di fugare i dubbi sollevati in ordine alla conformità della disciplina prevista dagli artt. L-134-1 a L-134-9 del Codice Della Proprietà Intellettuale francese a quanto prescritto dalla Direttiva 2001/29/CE in materia di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Nello specifico, la questione ha avuto come oggetto le disposizioni che affidano a società riconosciute di riscossione e ripartizione l’autorizzazione alla riproduzione e alla rappresentazione in forma digitale dei “libri non disponibili” e permettono agli aventi diritto di opporsi unicamente a determinate condizioni. La normativa suddetta, infatti, in base a quanto sostenuto nel ricorso registrato il 2 maggio 2013 del Sig. Soulier e della Sig.ra Doke al Conseil d’État, avrebbe individuato un’eccezione/limitazione al diritto esclusivo di riproduzione previsto dall’art. 2, lett. A) della Direttiva 2001/29/CE non ricompresa, tuttavia, tra le tassative ipotesi individuate dal successivo art. 5 della medesima Direttiva. I ricorrenti, pertanto, hanno richiesto l’annullamento del decreto n. 2013-182, del 27 febbraio 2013, recante applicazione degli artt. da L. 134-1 a L. 134-9.
La Corte di Giustizia ha analizzato la disciplina francese e l’ha ritenuta non conforme alla normativa europea. I Giudici si sono soffermati, nello specifico, su tre profili:
A. La prestazione del consenso all’utilizzazione dell’opera da parte dell’avente diritto
B. L’informazione effettiva e individualizzata dell’autore
C. Il rapporto autore – editore
A. La prestazione del consenso. In ordine al primo profilo, la Corte ha specificato, innanzitutto, l’ambito applicativo della disciplina europea. Gli artt. 2 e 3 della Direttiva 2001/29/CE attribuiscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere in qualunque modo o forma. La tutela degli autori non è circoscritta, dunque, al godimento dei diritti ma è estesa all’esercizio degli stessi. Ne consegue, pertanto, che qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo, in assenza di un previo consenso dell’autore, deve essere considerata come lesiva del diritto di quest’ultimo. La Direttiva, tuttavia, non precisa il modo in cui il previo consenso dell’autore deve essere manifestato; da ciò si desume, quindi, che il consenso, possa essere anche implicito. Le condizioni in presenza delle quali è possibile ammettere un consenso implicito, però, devono essere strettamente definite per non svuotare di significato il principio del previo assenso dell’autore.
B. L’informazione effettiva e individualizzata dell’autore. Ai fini di una consapevole manifestazione dell’avente diritto, è necessario garantire innanzitutto un’adeguata informazione in ordine alla futura utilizzazione dell’opera e agli eventuali strumenti a disposizione per vietarla. Laddove manchi l’informazione, de facto, si impedisce, al titolare del diritto, di prendere una posizione in relazione all’uso delle opere. Nel caso oggetto di valutazione, la normativa francese ha affidato ad una società riconosciuta il diritto di autorizzare lo sfruttamento digitale dei “libri non disponibili”, ossia dei libri non più oggetto di diffusione commerciale ad opera di un editore ed attualmente privi di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale.
La disciplina francese, tuttavia, non ha previsto un meccanismo in grado di garantire l’informazione effettiva e individualizzata degli autori. In mancanza di una diretta comunicazione, quindi, è possibile che gli aventi diritto siano all’oscuro dell’utilizzazione delle loro opere; ne deriva che non saranno neanche in grado di prendere una posizione consapevole sull’eventuale sfruttamento.
A ciò si aggiunga che la normativa oggetto di contestazione ha previsto una prestazione di consenso implicito: l’autore del libro non disponibile o l’editore che vanta su tale libro un diritto alla riproduzione in formato cartaceo, può solo opporsi all’utilizzazione entro il termine massimo di sei mesi dall’iscrizione del libro nella banca dati istituita a tal fine.
Il divieto di utilizzazione dell’opera, quindi, consegue unicamente all’opposizione dell’avente diritto; la mancata opposizione entro il termine fissato, è considerata come espressione del consenso implicito del titolare del diritto alla luce dell’art. 2 lett. A) e art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29/CE. La mancata previa comunicazione relativa alla futura utilizzazione e il successivo consenso implicito non sono stati considerati idonei a garantire l’esercizio del diritto d’autore.
A nulla vale la considerazione che gli autori dei libri “dimenticati” siano sempre favorevoli alla “risurrezione“ delle loro opere. Tale affermazione, infatti, non appare corroborata dal alcun dato fattuale rilevante in tal senso e involge valutazioni di carattere soggettivo imprevedibili. Ciò non vuol dire che la Direttiva 2001/29/CE osti ad una normativa nazionale volta a perseguire l’interesse culturale della società alla fruizione dei libri non disponibili. La finalità suddetta, però, non giustifica una deroga alla tutela prescritta in ambito europeo, non rientrante, peraltro, nelle eccezioni tassativamente indicate all’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE.
C. Il rapporto autore – editore. In relazione al rapporto autore/editore, la Corte di giustizia ricorda che, in base all’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 2001/29/CE, gli autori sono le uniche persone a cui è attribuito, ab origine, il diritto di sfruttamento delle opere (causa 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C-572/13). Ciò comporta che, anche se alcune facoltà possono essere attribuite agli editori, l’esercizio delle medesime non deve mai determinare la lesione dei diritti che la Direttiva attribuisce, in via esclusiva, agli autori. Ne consegue che, se l’autore decide di porre fine allo sfruttamento di una sua opera in forma digitale, l’esercizio del suo diritto non deve dipendere da persone diverse da quelle che l’autore ha previamente autorizzato a procedere allo sfruttamento digitale; si pensi, a tal proposito, agli editori che detengono solo diritti di sfruttamento cartaceo.
In base alle argomentazioni suddette, quindi, la Corte di Giustizia ha ritenuto di pronunciarsi in maniera sfavorevole in ordine alla normativa francese oggetto di valutazione in virtù della mancanza di un meccanismo di informazione adeguato degli aventi diritto che permetta, così, l’esercizio consapevole e privo di interferenze esterne, del diritto d’autore.