La Corte di Giustizia dice no alle clausole di esclusiva territoriale nei contratti di licenza dei diritti televisivi sportivi

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Con una sentenza depositata nella giornata di ieri la Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali proposte nelle cause riunite C- 403/08 e C- 429/08 ha riconosciuto il contrasto con la libera di prestazione dei servizi assicurata dal Trattato delle previsioni contenute nelle legislazioni della quasi totalità dei Paesi membri (in particolare, nelle normative relative alla tutela della proprietà intellettuale) che garantiscono una tutela giuridica alle clausole di esclusiva territoriale frequentemente apposte nei contratti di licenza dei diritti per la trasmissione degli eventi sportivi negoziati tra le federazioni sportive, in proprio e quali rappresentanti dei club alle stesse aderenti, e le emittenti televisive.

Le numerose ed articolate questioni pregiudiziali sono state proposte alla Corte europea da due diverse sezioni della High Court of Justice di Inghilterra e Galles nell’ambito di 4 procedimenti intentati a vario titolo, tanto sul fronte civile quanto sul versante penale, dalla Federazione calcistica inglese nei confronti di distributori in Inghilterra di schede per la decodificazione del segnale televisivo satellitare di un’emittente televisiva greca e direttamente nei confronti del gestore di un pub in Inghilterra di aver utilizzato le predette schede per la trasmissione nel proprio locale degli incontri di calcio della Premier league trasmesse dall’emittente greca.

Le diverse cause principali sono state intentate dalla Federazione inglese la quale richiamando la clausola di esclusiva territoriale che designa Sky quale unico soggetto legittimato alla trasmissione delle partite della premier League nel Regno Unito ha chiesto alla High Court di pronunciarsi sulla legittimità, sotto diversi profili, della pratica commerciale consistente nell’immissione, distribuzione ed utilizzo nel mercato inglese di schede di decodificazione di un’emittente televisiva greca che, a prezzi più contenuti rispetto all’emittente nazionale, consentiva, in particolare, ai titolari di pub e ristoranti la trasmissione per gli avventori dei locali dei match della Premier League.

La decisione della Corte, anche in relazione al gran numero di domande proposte, affronta diversi profili giuridici implicati nella vicenda:

1)      Fornisce un’interpretazione autentica della nozione di “dispositivo illecito” contenuta nell’art. 1 della direttiva 98/84/Ce (direttiva sui servizi ad accesso condizionato);

2)      Si interroga sulla legittimità di una disposizione di legge nazionale che vieta l’importazione la vendita e la distribuzione di  schede di decodificazione straniere e, per tal via, la legittimità dell’apposizione di clausole di esclusiva territoriale nei contratti di licenza;

3)      Analizza i possibili impatti anticoncorrenziali di una siffatta clausola;

4)       Affronta i profili di tutela dei diritti di proprietà intellettuale implicati dalla trasmissione di  eventi sportivi indagando in particolare:

  • Le tipologie di contenuti proteggibili nell’ambito della tutela autoriale;
  • Chiarendo la nozione di riproduzione rilevanti ai sensi della direttiva sul diritto d’autore e le possibili eccezioni al diritto di riproduzione dalla stessa contemplate;
  • Analizzando la nozione di “comunicazione al pubblico” alla luce dell’attività svolta dai proprietari di pub e ristoranti.

Tralasciando in sede di primissimo commento le altre questioni segnalate – pur di grande interesse e meritevoli degli opportuni approfondimenti – possiamo apprezzare come nell’affrontare le questioni sub 2) e 3) la Corte abbia, di fatto, determinato una potenziale rivoluzione nei sistemi di gestione e commercializzazione dei diritti per la trasmissione televisiva degli eventi sportivi ed, in particolare, dei diritti calcistici.

La Corte europea confermando sul punto l’opinion depositata dall’avvocato generale Kokott il 3 febbraio scorso ha, infatti, ritenuto che la previsione di una clausola di esclusiva territoriale nei contratti suddetti si ponga in contrasto con la libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato.

Il ragionamento della Corte, che si situa nel solco dei propri precedenti, muove dalla verifica della possibile sussistenza di ragioni di interesse generale che, almeno in termini potenziali, possano giustificare la richiamata restrizione.

In particolare, la Corte, sollecitata dalle difese degli Stati membri intervenuti nel giudizio, sottopone a scrutinio la legittimità della clausola di esclusiva alla luce di: (i) ragioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella trasmissione di eventi sportivi e (ii) l’esigenza di incoraggiare la presenza di pubblico negli stadi.

In altri termini, la Corte al fine di verificare la legittimità dell’apposizione di clausole così formulate richiede la necessaria presenza di interessi generali idonei a giustificare la restrizione della libera prestazione di servizi.

Sotto il primo profilo considerato, la Corte rileva, in termini generali, come le partite di calcio non possono, almeno in linea di principio, essere considerate “opere creative” ai sensi della legislazione europea in materia di proprietà intellettuale mancando, per l’appunto, del carattere di creatività necessario per una tale qualificazione. Nonostante tale considerazione i giudici europei sottolineano come vi sia la possibilità che gli Stati membri abbiano introdotto o intendano introdurre norme nazionali volte alla tutela di tali “contenuti audiovisivi”.

Nell’ipotesi considerata, tuttavia, l’esigenza di tutela della proprietà intellettuale non può tradursi nella necessità di assicurare agli autori o ai detentori dei diritti la massimizzazione dei profitti conseguibili attraverso la negoziazione dei suddetti diritti ma, così come previsto dalla disciplina europea, deve garantire un’adeguata remunerazione ai soggetti considerati.

Sulla base di tale considerazione – che appare ancor più giustificata se si considerano le peculiarità dei sistemi di negoziazione dei diritti sportivi elaborati nei diversi Paesi membri (sistemi che si basano generalmente su inviti ad offrire direttamente proposti dalla federazioni sportive per conto dei club) – la Corte rileva come, anche nelle situazioni oggetto delle cause principali, i titolari diritti ricevono un’adeguata remunerazione dall’emittente televisiva “straniera” che acquisisce legittimamente e dietro corrispettivo i diritti di trasmissione e, pertanto, la restrizione alla libera prestazione dei servizi rappresentata dalla clausola di esclusiva non può essere rappresentata dalle esigenze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale che sarebbero adeguatamente valorizzati anche in un sistema nel quale tali clausole contrattuali non fossero contemplate.

Sotto il secondo profilo, meno generale e calibrato sul sistema inglese che prevede il divieto di trasmissione di partite di calcio, soprattutto dei campionati inferiori, il sabato pomeriggio così da garantire un maggiore afflusso di spettatori negli stadi, la Corte rileva come tale esigenze seppur meritevole di considerazione non può essere posta a fondamento di una restrizione così forte alla libera prestazione dei servizi in ambito intracomunitario.

I giudici europei considerano inoltre la clausola di esclusiva sotto il profilo dei  propri effetti concorrenziali rilevando come la stessa – eliminando in radice la possibilità di garantire un assetto concorrenziale nello Stato membro interessato dall’esclusiva – ha una natura intrinsecamente anticoncorrenziale e potrebbe essere giustificata solo sulla base di valutazioni giuridiche ed economiche che giustificassero tale distorsione nel mercato – ragioni che, nel caso di specie, sembrano non sussistere.

La questione affrontata e la soluzione adottata dalla Corte avrà, senza dubbio, un profondo impatto sui sistemi adottati dai diversi Paesi membri per la negoziazione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi intervenendo su una delle previsioni che maggiormente caratterizzano – anche sotto un profilo di valorizzazione economica di tali diritti – i contratti di licenza relativi.

Gli effetti della decisione non sono allo stato facilmente prevedibili. Paradossalmente la stessa potrebbe comportare un aumento dei costi di negoziazione dei diritti ed una corrispondente riduzione della già scarsa competizione tra i players operanti nei diversi mercati nazionali (l’esempio italiano appare in questo senso emblematico).

In un prossimo futuro sarà necessaria, anche alla luce dell’importante decisione della Corte, una rimeditazione complessiva dei modelli di business e delle stesse modalità di negoziazione dei diritti auspicabilmente inquadrati in un ambito comunitario e non più compartimentati nei diversi mercati nazionali.

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