La Corte di Cassazione sanziona le catene di Sant’Antonio a pagamento

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La sentenza in commento[1] tratta un fenomeno interessante, che ormai invade anche il mondo del web e costituisce, a quanto consta, il leading case per l’applicazione in materia penale della Legge n. 173 del 2005[2]. La fattispecie concreta rappresenta un tipico esempio di sistema di vendita piramidale, in cui ogni soggetto interessato era tenuto a versare una quota di iscrizione, a fronte della quale avrebbe potuto ottenere un corrispettivo economico tanto più elevato quanti più nuovi affiliati fosse riuscito a cooptare all’interno del sistema. La potenziale redditività, per i partecipanti, di tale meccanismo, dunque, non risiede (come invece avviene per il contiguo, ma lecito, fenomeno del c.d. multilevel marketing), nella capacità degli iscritti di collocare prodotti o servizi sul mercato, bensì nel mero reclutamento di nuovi affiliati.

Proprio su tale elemento, la Suprema Corte ha fondato la decisione, ravvisando il reato previsto dall’art. 7 della citata legge[3] ed osservando che l’attività esercitata dagli imputati, promotori di un sistema “i cui partecipanti non svolgono alcuna attività di vendita o di promozione di beni o servizi, ma ricevono un beneficio economico solo dal mero reclutamento di altri soggetti”, rientri a pieno titolo nella condotta descritta al primo comma dell’art. 5[4], si tratta della norma di disciplina contenuta nella legge citata. L’incontrovertibile tipicità della condotta contestata agli imputati rende superfluo, secondo la Corte Suprema, il ricorso, nel caso di specie, agli elementi presuntivi[5] tipizzati dal successivo art. 6, mero ausilio interpretativo volto a guidare il giudice nei casi più incerti.

Seppure  la Suprema Corte si era in precedenza occupata di analoghe forme di vendita piramidale, aveva sempre qualificato le relative condotte, sussumendole differenti figure di reato, in particolar modo: il delitto di truffa: per l’espressa clausola di riserva contenuta nell’art. 7 della legge citata che subordina l’applicabilità della norma speciale e delle sanzioni  previste all’assenza degli elementi costitutivi di fattispecie di reato più gravi.

In particolare, gli artifici o raggiri necessari all’integrazione del reato previsto dall’art. 640 c.p. sono stati spesso riscontrati nell’aver prospettato ed assicurato agli affiliati – attraverso l’utilizzo ingannevole di modelli matematici o statistici privi di qualsivoglia valore scientifico – di una facile e sicura remunerazione del capitale investito, con ciò traendoli in inganno sul reale funzionamento del sistema proposto ( da ultimo, Cass. pen. Sez. II, Sent. 02-02-2012, n. 4491).

Sennonché nel caso ora esaminato difettava la fenomenologia fraudolenta appena descritta e, dunque, non poteva ritenersi integrato il delitto di truffa. E’, per tale motivo, che l’accusa aveva contestato la contravvenzione prevista dall’ art. 7 della legge n. 173, tipicamente costruita in chiave di reato di pericolo astratto, per il realizzarsi del quale è sufficiente la predisposizione e l’incremento della struttura a piramide, senza che occorrano ulteriori elementi tipizzanti.

Vale segnalare che la Corte di Cassazione ha sostenuto come sia del tutto irrilevante la circostanza che gli utenti abbiano aderito al sistema a seguito di una scelta volontaria e consapevole, in quanto la carica lesiva della fattispecie risiede nella peculiare natura del sistema di vendita, per ciò sola vietata dal legislatore, e non nella sua eventuale ed ulteriore attitudine decettiva.

Con riferimento, infine, alle catene di Sant’Antonio modellate sulla falsariga di giochi a premi, contemplate dal secondo comma della disposizione in commento, appare utile ricordare come, prima dell’entrata in vigore della Legge 173/2005, aveva trovato applicazione in talune ipotesi la meno grave contravvenzione descritta dall’art. 718 c. p. Si era, infatti, rilevato che tali “catene” posseggono tutti i connotati tipici del gioco d’azzardo. “in considerazione delle modalità di effettuazione, che assicurano una aleatoria possibilità di vincita solo ai primi giocatori, ed improbabili o impossibili esiti favorevoli, spesso diversi da quelli promessi (neppure il recupero della somma investita), agli altri in virtù di specifiche analisi matematiche” (Cass. pen. Sez. III, (ud. 16-06-1999) 30-07-1999, n. 9733).

Il fenomeno, tuttavia, è divenuto così invadente e pericoloso da indurre il legislatore ad introdurre nel sistema la norma speciale che – senza dubbio – costituisce idoneo deterrente all’invasione di catene di Sant’Antonio.


[1] Cass. Sez. III pen., 30 maggio 2012, n. 1537/12.

[2] Recante norme sulla “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.

[3] Art. 7 – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all’articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

[4] Art. 5. (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene) 1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

[5] Art. 6. – (Elementi presuntivi) 1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

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1 Comment

  1. francesca Angelelli on

    Dovendo applicare la legge ad un caso pratico, sto cercando giurisprudenza a supporto dell’articolo 6. In particola al punto a), si fa riferimento ad “una rilevante quantità di prodotti”, senza dare alcuna indicazione in merito ai parametri di quantificazione. Volevo aprire un dibattito in merito.

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