Il diritto d’autore è oggetto di una continua riflessione originata dalle nuove opportunità messe a disposizione dalla tecnologia e dai nuovi modelli con cui i contenuti vengono distribuiti e fruiti.
Mentre in Italia tale riflessione verte (a livello istituzionale, scientifico, e corporativo) sul regolamento Agcom in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettronica, la Commissione Europea ha di recente promosso una consultazione pubblica relativa alla normativa comunitaria in materia di copyright.
La consultazione si inserisce nel contesto di una road map promossa dalla Commissione, finalizzata a promuovere una sempre maggiore armonizzazione in materia di copyright e nell’ambito della quale sono nati una serie di atti e di iniziative dirette ad acquisire una maggiore conoscenza delle dinamiche di mercato, delle abitudini di fruizione degli utenti e delle possibili soluzioni legislative.
LA CREAZIONE DEL MERCATO DIGITALE UNICO
Il primo pilastro dell’Agenda Digitale, promossa nel 2010 dalla Commissione, è costituito dalla realizzazione di un mercato digitale unico attraverso una serie di azioni dirette a promuovere lo sviluppo e la libera circolazione dei servizi online oltre i confini nazionali.
Con tale finalità è stata consolidata nel 2012 la proposta di direttiva sulle licenze multi-territoriali[1] che, una volta approvata, faciliterà l’acquisizione dei diritti d’autore per l’utilizzo di opere musicali in diversi Stati Membri, consentendo di stipulare anche licenze pan-europee. Ciò dovrebbe rendere più agevole la creazione e la diffusione di servizi online per la messa a disposizione di musica (e di altri contenuti nell’ambito dei quali la musica assuma una particolare rilevanza).
L’obiettivo della Commissione, è quello di creare le condizioni affinchè possano operare all’interno dell’Unione dei “broker di diritti” in grado di concedere licenze e gestire il repertorio musicale mondiale a livello multi-territoriale, garantendo la promozione della varietà culturale europea[2].
Nell’ambito della Comunicazione sui contenuti creativi nel mercato digitale unico[3], la Commissione ha individuato due ordini di azioni: da un lato aggiornare il quadro legislativo in materia di diritto d’autore, dall’altro promuovere delle soluzioni di mercato che possano, in tempi rapidi, semplificare l’accesso ai contenuti da parte degli utenti e condurre a una maggiore armonizzazione del mercato interno.
LICENSES FOR EUROPE
L’iniziativa Licenses for Europe[4] costituisce uno snodo essenziale dell’iter promosso dalla Commissione. Attraverso un dialogo strutturato tra i principali stakeholder sono stati definiti una serie di impegni, la cui implementazione sarà monitorata dalla Commissione e che saranno presi in considerazione ai fini della revisione del quadro normativo.
Il progetto si è articolato in quattro filoni di attività: (i) accesso transfrontaliero e portabilità dei servizi; (ii) user generated content e licenze per i microutenti di materiale protetto; (iii) audiovisivi e istituzioni di conservazione del patrimonio culturale; (iv) estrazione di testo e di dati. Per ciascuna delle aree è stato creato un gruppo di lavoro a cui hanno preso parte i diversi soggetti interessati: fornitori di servizi di media audiovisivi, prestatori di servizi della società dell’informazione, editori musicali, produttori discografici, collecting society, utenti commerciali ed extra-commerciali di contenuti protetti, utenti finali di internet.
Con riferimento all’accesso transfrontaliero, la Commissione intende favorire l’accesso e la portabilità dei contenuti in tutto il territorio dell’UE, agevolando in questo modo lo sviluppo dei servizi cloud e superando l’attuale compartimentazione dei mercati nazionali.
L’obiettivo è particolarmente ambizioso in quanto ha un impatto sulla stessa filiera di distribuzione e di acquisizione dei diritti.
La risposta degli stakeholder che hanno preso parte al gruppo di lavoro è un impegno a realizzare la c.d. “cross-border portability“, sviluppando servizi nell’ambito dei quali i contenuti (opere audiovisive, musica, e-books, riviste e quotidiani) non più geo-bloccati, saranno fruibili liberamente dagli utenti all’interno del territorio dell’Unione.
In materia di patrimonio audiovisivo, la Commissione intende individuare soluzioni concrete dirette ad agevolare –attraverso servizi online– l’archiviazione e l’accessibilità nel territorio dell’UE di opere cinematografiche, in particolare quelle fuori distribuzione, sia per fini commerciali sia per fini culturali e didattici.
Gli impegni presi dal gruppo di lavoro hanno a oggetto sia la digitalizzazione e il restauro delle opere cinematografiche, sia l’individuazione di un modello per valorizzarle e per remunerare i titolari dei diritti.
I gruppi di lavoro dedicati a user generated content e licenze per i microutenti e all’estrazione di testo non sono riusciti a individuare soluzioni condivise ma hanno fornito l’occasione per cominciare a condividere alcune tematiche importanti.
I lavori di Licenses for Europe si sono conclusi con la definizione di dieci impegni, anche nelle aree in cui non è stato raggiunto un consenso unanime[5]. L’esito dell’iniziativa, tuttavia, sembra essere il frutto di un compromesso tra posizioni talvolta inconciliabili tradotte in manifestazioni di volontà ragionevoli ma prive di una reale tensione riformatrice.
LA CONSULTAZIONE
L’ultimo atto del cantiere promosso dalla Commissione è la consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 5 marzo 2014 della Commissione e che dovrebbe condurre alla revisione e a una maggiore armonizzazione del quadro normativo europeo entro la fine dell’anno.
I quesiti formulati dalla Commissione sono circa ottanta e coprono alcuni tra i temi più rilevanti in materia di copyright: dall’accessibilità transfrontaliera dei servizi al linking, dalla durata dei diritti alla registrazione comunitaria delle opere, dalle eccezioni e limitazioni alle possibili conseguenze della rivendita di contenuti digitali, dall’equo compenso per autori e interpreti, alla creazione di un titolo di diritto d’autore unitario sulla base di quanto previsto dall’articolo 118 TFUE.
Ai fini della creazione di un mercato digitale unico, il tema della accessibilità transfrontaliera dei contenuti è un tema centrale e la posizione degli stakeholder (e in particolare dei titolari dei diritti) sarà determinante. Ciò perchè non esistono ostacoli giuridici che si oppongano all’acquisizione di diritti in più territori, quanto piuttosto dei servizi strutturati in modo tale da rendere accessibili i contenuti esclusivamente nello Stato in cui l’utente abbia sottoscritto il proprio abbonamento.
I quesiti della Commissione sono, pertanto, sia diretti ad accertare il tipo di limitazioni all’accessibilità transfrontaliera, sia finalizzati a individuare soluzioni –legislative o di altro genere– idonee a promuovere lo sviluppo di servizi accessibili in tutti gli Stati Membri.
Con riferimento all’enforcement del diritto d’autore, la Commissione –anche sulla base di precedenti consultazioni– ha manifestato perplessità in merito all’adeguatezza delle misure a tutela del diritto d’autore previste dalla Direttiva 2004/48/CE[6]. In particolare, la Commissione ha richiesto agli stakeholder i) se sia opportuno rafforzare la tutela del copyright quando le violazioni siano connesse a una finalità commerciale, e in questi casi ii) se il quadro normativo sia sufficientemente chiaro per consentire il coinvolgimento degli intermediari al fine di inibire le violazioni del diritto d’autore.
Quello relativo alla posizione degli intermediari è uno dei temi più rilevanti in materia di copyright, rispetto al quale è quanto mai indispensabile effettuare un corretto bilanciamento di interessi tra protezione del diritto d’autore e tutela dei diritti fondamentali della persona.
In relazione all’equo compenso per copia privata, la Commissione cita la principale obiezione che viene mossa a tale forma di compenso e cioè il rischio che un pagamento generalizzato conduca a situazioni in cui esso venga riconosciuto anche quando non dovuto ovvero liquidato due volte. Quest’ultima situazione si verificherebbe –come rilevato nell’ambito della raccomandazione di António Vitorino[7] sul tema– nella maggior parte delle transazioni tra Stati Membri, nell’ambito delle quali l’equo compenso è riconosciuto sia nello Stato Membro dove le merci sono prodotte, sia nello Stato Membro dove le merci sono importate. Un’ulteriore riflessione riguarda la possibilità di estendere il pagamento di tale compenso anche ai servizi che consentono l’archiviazione “cloud” dei contenuti, sempre più utilizzati dagli utenti in alternativa ai tradizionali hardware.
L’ultimo punto della consultazione è relativo all’opportunità di creare un titolo unitario di copyright. Si tratta, invero, di un tema che congiuntamente alla creazione di un codice europeo del diritto d’autore, è stato già affrontato in passato[8] e rispetto al quale l’atteggiamento della Commissione è molto prudente.
Il risultato degli innegabili sforzi della Commissione è, per il momento, costituito dall’enunciazione di condivisibili principi, obiettivi e impegni che sarà indispensabile tradurre quanto prima –anche a fronte di iniziative interne ai singoli Stati Membri non sempre dotate della necessaria coerenza– in atti idonei a rendere effettiva l’armonizzazione del diritto d’autore e a porre le basi per la creazione del mercato digitale unico.
In tal senso, le parole del legislatore europeo, nel Considerando 6 della Direttiva 2001/29/CE sono più efficaci di ogni altra riflessione: “Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.”
[1] Directive on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing adopted by the European Commission on
11 July 2012. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/impact_assesment-com-2012-3722_en.pdf
[2] COM(2011) 287 – Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale Rafforzare la creatività e l’innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:IT:PDF
[5] Licenses for Europe. Ten pledges to bring more content online. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf
[6] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:IT:PDF
[7] António Vitorino, Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography levies
[8] COM(2011) 287: “Un altro approccio per una revisione più ampia del diritto d’autore a livello europeo potrebbe essere la creazione di un codice europeo del diritto d’autore, che potrebbe comprendere un’ampia codifica dell’attuale corpus delle direttive UE sul diritto d’autore volta ad armonizzare e consolidare il contenuto del diritto d’autore e dei diritti connessi a livello dell’UE. Ciò fornirebbe anche l’opportunità di esaminare se le attuali eccezioni e restrizioni al diritto d’autore di cui alla direttiva 2001/29/CE21 debbano essere aggiornate o armonizzate a livello UE. Un codice potrebbe pertanto contribuire a chiarire la relazione tra i vari diritti esclusivi goduti dai titolari e la portata delle eccezioni e restrizioni a tali diritti.
La Commissione esaminerà altresì la possibilità di creare un titolo di diritto d’autore “unitario” opzionale sulla base dell’articolo 118 del TFUE e il suo potenziale impatto per il mercato unico, i titolari dei diritti e i consumatori.
Si tratta di questioni che richiedono ulteriore studio ed analisi. La Commissione le esaminerà, tra l’altro nel contesto del dialogo con le parti interessate previsto nell’Agenda digitale per l’Europa, e presenterà una relazione nel 2012, in particolare in merito all’opportunità di aggiornare la direttiva 2001/29/CE.”