La Chewbacca defence

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Vi ricordate Chewbacca, il bestione peloso fedele compagno di avventure di Ian Solo (Harrison Ford) in Guerre Stellari?

Ebbene, oltre alla famosa saga cinematografica, Chewbacca è anche il protagonista di una particolare tecnica difensiva legale chiamata, per l’appunto, Chewbacca defence.

Io, confesso, l’ho scoperta da poco, leggendo i tweet dei miei “following” inglesi.

La storia è molto divertente e merita essere raccontata.

Le riflessioni, più serie, le vediamo dopo.

La Chewbacca defense compare in un episodio di South Park.

Si tratta, in realtà, della parodia dell’arringa finale dell’avvocato Johnnie Cochran nel processo per omicidio a carico OJ Simpson. Durante il processo, il procuratore Christopher Darden aveva chiesto a Simpson di provare un guanto insanguinato trovato sulla scena del delitto ma il guanto si era rivelato troppo stretto e Simpson non era riuscito ad indossarlo. Facendo leva su questo unico argomento, a fronte di molte prove a carico, l’avvocato Cochran in aula aveva tuonato: “If it doesn’t fit, you must acquit“.

Nell’episodio di South Park, Chef (uno dei personaggi della serie) decide di citare in giudizio la casa discografica di Alannis Morisette per aver usato una canzone da lui composta dieci anni prima intitolata “Stinky Britches”. Il copyright infringement è evidente e la casa discografica sta per perdere la causa, ma alla fine del processo Johnnie Cochran (rectius, il cartoon di Cochran) ottiene l’assoluzione della sua cliente usando la famosa Chewbacca defense (vedi video):

“Ladies and gentlemen of the supposed jury, Chef’s attorney would certainly want you to believe that his client wrote “Stinky Britches” ten years ago. And they make a good case. Hell, I almost felt pity myself!

But ladies and gentlemen of this supposed jury, I have one final thing I want you to consider: Ladies and gentlemen this [pointing to a picture of Chewbacca] is Chewbacca. Chewbacca is a Wookiee from the planet Kashyyyk, but Chewbacca lives on the planet Endor. Now, think about that. That does not make sense! Why would a Wookiee – an eight foot tall Wookiee – want to live on Endor with a bunch of two foot tall Ewoks? That does not make sense!

But more important, you have to ask yourself, what does this have to do with this case? Nothing. Ladies and gentlemen, it has nothing to do with this case! It does not make sense!

Look at me, I’m a lawyer defending a major record company, and I’m talkin’ about Chewbacca. Does that make sense? Ladies and gentlemen, I am not making any sense. None of this makes sense!

And so you have to remember, when you’re in that jury room deliberating and conjugating the Emancipation Proclamation… does it make sense? No! Ladies and gentlemen of this supposed jury, it does not make sense.

If Chewbacca lives on Endor, you must acquit! The defense rests”.

L’obiettivo della difesa è volutamente quello di confondere la giuria, facendo uso di un sofisma  conosciuto come ignoratio elenchi, o conclusione irrilevante o tesi irrilevante, che è un metodo logico attraverso cui si argomenta una tesi con un ragionamento che di per sé potrebbe anche essere valido, ma non è affatto pertinente con il problema in questione.

La logica argomentativa della Chewbacca defense, invero, è molto diversa da quella usata da Cochran nel processo Simpson. In quest’ultimo, la tesi difensiva (il guanto) era pertinente e la conclusione (if it doesn’t fit, you must acquit) faceva leva sul principio della prova della colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella Chewbacca defense, invece, l’argomento di discussione è un nonsense, suggestivo, ma del tutto illogico (If Chewbacca lives on Endor, you must acquit) e la conclusione è uno strumento di persuasione lessicale ed emotivo, ma non è né logico, né giuridico.

Per tali motivi, è diventata in ambiente anglosassone sinonimo di una difesa senza argomenti.

In questa accezione, satira a parte, negli ultimi anni si è spesso fatto ricorso al concetto di Chewbacca defense in relazione alle argomentazioni difensive nei processi basati sull’esame del DNA e sulle digital evidence, ovverosia sulle prove cd. scientifiche.

Come noto, la congenita necessità di certezza insita in ogni giudizio di responsabilità penale, ha trovato nella prova scientifica un’apparente panacea di tutti i “ragionevoli dubbi” che attanagliano i giudicanti. L’ordine di grandezza dell’errore scientifico è infatti talmente piccolo se paragonato all’errore umano (si pensi, a titolo esemplificativo, che il riconoscimento effettuato mediante ricognizione personale si calcola abbia un margine di errore del 4%, mentre l’identificazione a mezzo del profilo genetico con  l’utilizzo di 10 STR contempla un margine di errore di 1/1 Mld) che

non solo si tende sempre più a privilegiare la prova scientifica rispetto alla prova dichiarativa, ma sin anche a riconoscerle un valore probante assoluto.

Questa impostazione, tuttavia, dimentica che il rapporto scienza e processo è ben più complesso di quanto non emerga dalla cultura popolare alimentata dai telefilm di CSI!

Superata la concezione positivistica che considerava la scienza infallibile e portatrice di verità inconfutabili, oggi è universalmente riconosciuto che scienza e processo viaggiano su binari separati in quanto sono metodologicamente in antitesi: infatti, mentre la scienza procede per metodo induttivo fondato su esperimenti empirici e la sua evoluzione è data da assunti, e dal loro progressivo superamento, basati su errore, dubbio e dialettica, il processo applica un metodo deduttivo puro, prettamente autoritario (autorità della legge e del giudice che la applica) che impone soluzioni univoche, immutabili ed insindacabili, sebbene (ovviamente) sorrette dalla logica.

Come può dunque il diritto recepire in termini assolutistici qualcosa che la scienza stessa non considera tale?

Non solo. Il diritto non può recepire la scienza tout court nel processo in quanto il legislatore non può fissarne il contenuto epistemologico, né codificarla in protocolli predefiniti.

Se così non fosse, si giungerebbe ad un’equivalenza tra prova scientifica e prova legale, con buona pace del diritto di difesa e del principio del libero convincimento del giudice.

Quest’ultimo, sebbene fortemente limitato dalle nuove regole di inferenza del ragionamento probatorio (mentre in passato venivano applicate prevalentemente regole di esperienza – l’id quod plerunque accidit – fondate sulle conoscenze empiriche dell’uomo comune, oggi il campo è occupato prevalentemente da regole statistiche o scientifiche), è prima di tutto minacciato dalla sempre più frequente mancanza di reale contraddittorio tra le parti processuali.

In un sistema processualpenalistico accusatorio (anche se temperato) come quello italiano, il principio della formazione della prova, orale e con la garanzia del contraddittorio, non è, di fatto, oggi nelle aule rispettato.

Due i problemi giuridici di fondo: la cristallizzazione nel disposto di cui all’art.111 Cost. del  principio del contradditorio solo con riferimento alle prove dichiarative e l’insana interpretazione giurisprudenziale del concetto di prova atipica. Quest’ultima dovrebbe, secondo il dettato di cui all’art.189 c.p.p. essere, esattamente come le altre prove tipiche, una prova che è ancora da assumere: l’atipicità, dunque, starebbe solo nella modalità di assunzione; la norma viene invece interpretata come sinonimo di mezzo atipico di ricerca della prova.

La differenza? Ebbene, mentre il mezzo di prova tipico, essendo disciplinato dalla legge, trova nel codice di procedura penale le regole per la sua legittima assunzione, le prove atipiche, così come interpretate, comportano l’introduzione nel fascicolo processuale di prove pre-costituite, formate prima e/o fuori del dibattimento dall’organo dell’accusa, senza alcuna dialettica con la difesa.

In tali ipotesi, il contraddittorio è solo fittizio in quanto non si esplica nella formazione della prova, ma opera come mera critica di una prova già preconfezionata.

Ed allora eccoci al punto.

Quale difesa potrà mai svolgere un avvocato che non ha la possibilità di partecipare né alla ricerca, né all’acquisizione, né all’analisi della prova (e.g. reperto contenente tracce di DNA o una “live acquisition” di una prova digitale), per non parlare dell’utilizzo da parte delle forze di polizia di software proprietari e/o procedure chiuse e dedicate di analisi forense di cui è impossibile verificare le regole di funzionamento?

Immagino solo una Chewbacca defense!

Ma c’è ben poco da ridere…

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