La Cassazione stabilisce che l’obbligo di pagare le sanzioni privacy non sussiste decorso il termine di novanta giorni tra accertamento della violazione e sua contestazione

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Con l’ordinanza n. 38510 del 6 dicembre 2021, La Suprema Corte si pronuncia sul momento in cui si può ritenere che operi l’esenzione dall’obbligo di pagamento ai sensi dell’art 14 co. 6 della Legge Bosetti & Gatti, n.689/1981.

La Suprema Corte ha individuato il dies a quo, da cui far decorrere il termine di novanta giorni per l’espletamento dell’attività ispettiva, e oltre il quale scatta l’esenzione dell’articolo sopracitato, nel momento in cui l’autorità (nel caso di specie, il Garante Privacy) ha acquisito e valutato i dati a sua disposizione.

La sentenza ha una sua netta rilevanza visti le notevoli tempistiche degli attuali procedimenti intorno al tema privacy davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

 

Al seguente link, il testo dell’ordinanza: testo ordinanza n.85610

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