L’assolutismo del I° Emendamento e lo spazio negato alla dignità umana

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La decisione Brown v. Entertainment Merchants Assn. (564 U.S. (2011)) offre l’occasione per discutere ancora una volta della giurisprudenza della Corte suprema americana sull’interpretazione del I° Emendamento, riportandoci indietro nel tempo a quando nel 2004 a Lussemburgo il giudice comunitario si era pronunciato su una questione analoga. Simili i presupposti dei casi sottoposti all’attenzione delle due Corti, profondamente differenti le argomentazioni utilizzate e le soluzioni raggiunte. I valori fondanti dei rispettivi ordinamenti di appartenenza sono stati collocati agli antipodi, rendendo così per alcuni versi la giurisprudenza statunitense difficilmente condivisibile, almeno da parte di chi scrive.

In una sentenza dove vengono in rilievo considerazioni al confine tra il giuridico, la letteratura e la psicologia, della quale Justice Scalia è stato redattore, la maggioranza dei giudici ha concluso per l’incostituzionalità di una normativa che proibiva la vendita di videogiochi violenti ai minorenni in quanto contraria al I Emendamento. Di segno opposto i Justices Thomas e Breyer, autori di autorevoli dissenting opinions.

Ma procediamo con ordine. Il caso all’attenzione della Corte aveva ad oggetto la conformità a Costituzione di una legge della California che limitava la vendita e il noleggio di videogiochi violenti ai minori di 18 anni. L’incostituzionalità della normativa era stata già affermata sia dalla Corte distrettuale federale, che si era pronunciata in primo grado, che dalla Corte d’appello per il nono circuito. Più nello specifico, oggetto della restrizione era la distribuzione di quei videogiochi nei quali il giocatore virtualmente poteva uccidere, mutilare, smembrare o violentare determinati personaggi che avevano le sembianze di esseri umani. Il divieto era rivolto a quelle modalità di gioco che una reasonable person avrebbe potuto considerare come rivolte a creare o ad alimentare un interesse morboso e deviante nei giovani. La ratio della disposizione normativa era da rinvenire nella protezione di quei valori prevalenti nella società di riferimento, messi in pericolo dal messaggio trasmesso da tali giochi. Un’eccezione era rappresentata dai quei giochi ai quali, nonostante le immagini violente, si poteva riconoscere un certo valore letterario, artistico, politico o scientifico. La violazione di tale disposizione era punita con una sanzione civile.

Nonostante l’intenzione dei padri costituenti americani fosse quella di considerare la Free Speech Clause come clausola volta principalmente a proteggere i discorsi aventi una certa risonanza pubblica, la Corte suprema ha ampliato la sua portata applicativa estendendola anche ad altri settori, stante la difficoltà (e anche la pericolosità) di una distinzione tra la politica e altre forme di intrattenimento. Così, nonostante le specificità legate a loro caratteristiche intrinseche, anche i videogiochi costituiscono un mezzo di diffusione delle proprie idee sempre più popolare tra i giovani, ai quali si devono applicare comunque i principi fondamentali propri della libertà di espressione e di stampa. Tra questi, forse il più importante risiede nella considerazione che lo Stato non ha il potere di limitare determinati discorsi in base al contenuto del messaggio che trasmettono. È lo stesso giudice supremo a ricordare la presenza di alcune eccezioni che, essendo volte a restringere l’ambito applicativo di un diritto fondamentale, richiedono un’interpretazione restrittiva. Così si collocano al di fuori della protezione prevista dal I Emendamento quelle forme espressive sessualmente oscene, l’incitamento e le cd. fighting words. D’obbligo è il richiamo alla celeberrima sentenza Chaplinsky v. State of New Hampshire (315 U.S. 568 (1942)), nella quale la Corte aveva sottolineato come l’esclusione dalla protezione prevista dal I Emendamento sia riferita a poche categorie di espressioni ben definite e circoscritte da non sollevare alcun problema di costituzionalità. L’inclusione di eventuali nuove categorie non protette è stata esclusa dalla Corte, specialmente quando la loro elaborazione è rimessa alla valutazione del legislatore sulla loro dannosità o pericolosità (così in United States v. Stevens, 559 U.S. , 130 S. Ct. 1577 (2010), dove la Corte aveva escluso la possibilità di estendere le limitazioni previste per l’obscenity ad una normativa federale che puniva la produzione, la vendita o il possesso di immagini riproduttive di atti di crudeltà nei confronti di animali, trattandosi di una restrizione basata sul contenuto delle espressioni e in quanto tale inammissibile, non rientrando nella tradizione americana in materia di I Emendamento).

Emerge ancora una volta un atteggiamento di chiusura del giudice americano essendo il richiamo alla tradizione americana preclusivo dell’inserimento di nuove limitazioni all’ambito applicativo della Free Speech Clause: secondo la Corte, il fatto che ci siano delle categorie di espressioni che non rientrano nella protezione prevista dal I Emendamento è probabilmente da ricollegare ad una mancata discussione da parte della Corte suprema e non, invece, ad una loro presunta costituzionalità. Ma se non vi è una prova evidente del fatto che una nuova restrizione content-based sia parte di una lunga tradizione che la vieta, l’organo legislativo non può ribaltare quanto deciso dal popolo americano come consacrato nel I Emendamento, in quanto gli eventuali benefici che si otterrebbero sarebbero comunque inferiori rispetto ai costi sostenuti.

Così, tali principi sono applicati dalla Corte alla normativa californiana arrivando ad escludere la legittimità del parallelo sostenuto dal legislatore statale tra i videogiochi violenti e le immagini oscene. La mancata protezione prevista per tale seconda categoria di espressioni non è applicabile anche alla prima, essendo un’eccezione strettamente limitata solo alle rappresentazioni di “sexual conducts” e non alla diffusione di “shocking materials” in generale.

«That is unprecedent and mistaken», sottolinea con rinnovato vigore Justice Scalia indicando il comportamento del legislatore californiano. Il dovere dello Stato di proteggere i ragazzi non si può estendere fino a limitare la circolazione delle idee alle quali i minori potrebbero essere sottoposti, rinvenendosi immagini e storie di violenza anche nella letteratura per l’infanzia (il richiamo è a diverse opere letterarie, tra le quali le favole dei fratelli Grimm). Il giudice redattore però non sembra prendere sul serio la considerazione che, come invece sostenuto dal governo californiano, i videogiochi presentano dei problemi specifici essendo interattivi e richiedendo una partecipazione attiva del giocatore al quale è riconosciuta la possibilità di determinare in parte il risultato finale. Infatti, anche tale argomentazione è stata respinta dalla maggioranza che ancora una volta ha sottolineato come non si tratti di un elemento determinante per includere una nuova ipotesi di espressione non protetta dal I Emendamento.

Nonostante la difficoltà di dimostrare la presenza di una relazione casuale diretta tra i videogiochi violenti e il danno prodotto, la ratio della normativa californiana si rinveniva nella presunzione di tale connessione basata su studi psicologici già esistenti. Ma il giudice supremo ha bocciato la normativa impugnata per essere allo stesso tempo underinclusive e overinclusive. Essa infatti, oltre a non includere nel divieto altri mezzi di intrattenimento, impediva solo l’acquisto diretto da parte dei minori dei videogiochi vietati, lasciando invece la possibilità che li utilizzassero se comprati dai loro genitori o da altri adulti. La normativa, invece, peccava di overinclusiveness in quanto, nonostante la legittimità delle motivazioni alla base della normativa californiana (risolvere un serio problema sociale e sostenere i genitori nella loro attività di educatori e di controllo dei propri figli), limitava la libertà di soggetti terzi di trasmettere le proprie opinioni nell’eventualità che i genitori disapprovassero il contenuto del messaggio trasmesso, cosi come violava i diritti di quei giovani i cui genitori ritenessero che i videogiochi violenti fossero un innocuo passatempo.

Numerosi i punti della decisione contestati: se da un lato Justice Alito manifesta la sua preoccupazione che i videogame producano degli effetti diversi sui minori rispetto, ad esempio, ai libri, condividendo peraltro la conclusione della maggioranza secondo la quale la formulazione della normativa impugnata era troppo vaga, i dissenting judges sottolineano, anche se con sfumature differenti, come la libertà di espressione non protegga anche il diritto di parlare ai minori senza superare prima il vaglio dei loro educatori (cosi Justice Thomas) e come la limitazione imposta dalla normativa impugnata, oltre ad essere piuttosto modesta, fosse giustificata dalla necessità di risolvere un problema sociale di un certo rilievo, non essendoci alcun mezzo alternativo che fosse meno invasivo (cosi Justice Breyer).

L’irrazionalità dell’interpretazione compiuta dalla Corte emerge con chiarezza nell’opinione dissenziente del Justice Breyer, secondo il quale siamo davanti ad un’anomalia nell’interpretazione del I Emendamento. Se infatti da un lato la Corte ha sempre affermato con chiarezza che uno Stato può proibire la vendita ai minorenni di immagini di nudo, con altrettanta chiarezza ha affermato in Brown che uno Stato non può proibire la vendita ai minori dei più violenti videogiochi interattivi. Ma allora che senso ha vietare a un ragazzino di 13 anni l’acquisto di un giornale dove c’è l’immagine di una donna nuda quando invece gli è consentito acquistare del materiale nel quale, anche se virtualmente, può picchiarla, violentarla, torturarla e incluso ucciderla?

Nonostante la dignità umana non sia richiamata in modo esplicito in alcun punto della sentenza (né nell’opinione di maggioranza e nemmeno nelle dissenting o concurring opinions), rimane sullo sfondo nell’opinion di Breyer, offrendoci lo spunto per una comparazione – forse azzardata – con la decisione della Corte di Giustizia nel caso “Omega” (Omega Spielhallen und Atomatenafstellngs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 14 ottobre 2004), nella quale invece la dignità interpreta il ruolo da protagonista. Il caso deciso dal giudice di Lussemburgo era relativo alla compatibilità con il diritto comunitario della decisione assunta dall’autorità di pubblica sicurezza della città tedesca di Bonn volta a proibire la diffusione di un videogioco il cui scopo era quello di sparare ad obiettivi umani con una pistola laser, installata dalla compagnia tedesca Omega.

Anche se il ricorso contro la decisione dell’autorità amministrativa di Bonn era stato respinto dal tribunale amministrativo federale per incompatibilità con la normativa interna, il Bundesverwaltungsgericht aveva sollevato la questione alla Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale, affinché ne fosse valutata la compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con la libera prestazione di servizi e la libera di circolazione dei beni.

Nel caso tedesco la dignità umana ha rappresentato sia il fondamento giustificativo della proibizione dell’autorità di pubblica sicurezza che vietava la diffusione del gioco, sia l’argomento giuridico sul quale la Corte di Giustizia ha basato la propria decisione, rilevando come la protezione dei diritti fondamentali giustifica, seppur in linea di principio, la restrizione dei diritti e delle libertà fondamentali del diritto comunitario. La dignità umana viene cosi considerata come principio generalmente riconosciuto, sulla base del quale fondare la legittimità di quelle misure restrittive di determinate libertà il cui obiettivo è assicurare il rispetto dei diritti fondamentali.

La giurisprudenza della Corte suprema americana, nella sua attività di tutela dei diritti fondamentali, soffre ancora la grave mancanza di quel principio fondamentale ormai pacificamente identificato nella dignità umana. Al contrario, il giudice comunitario, a lungo considerato solo come il protettore delle libertà economiche, ha fatto leva proprio su quel valore altrove negato per garantire la protezione dei diritti fondamentali non solo economici.

(Tratto da www.diritticomparati.it)

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