Il trasferimento dei dati personali da parte delle Istituzioni europee: bilanciamento tra necessità e tutela della privacy

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SENTENZA CGUE – Seconda Sezione

16 Luglio 2015

Causa C-615/13

La causa C-615/13 nasce dall’impugnazione della sentenza pronunciata dal Tribunale Ue in merito al procedimento T214/2011 e che ha visto contrapposte la ClientEarth, associazione di professionisti in campo legale con sede a Londra e la Pesticide Action Network Europe (da ora in avanti PAN Europe) ONG belga attiva nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica al problema dei pesticidi in agricoltura.

I FATTI

Nel corso del 2009 la ClientEarth e la PAN Europe si erano rivolte all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per ottenere l’autorizzazione all’immissione nel mercato europeo di nuovi prodotti fitosanitari e, come imposto dalle norme procedurali, aveva presentato una formale richiesta corredata dalla documentazione necessaria (Regolamento CE n. 1107/2009).

L’EFSA aveva, poi, affidato ad un gruppo di esperti il compito di esprimere una valutazione (o “progetto di orientamento”) delle informazioni ricevute, valutazione scritta che sarebbe stata oggetto di osservazioni, modifiche e di una consultazione pubblica nell’ottobre 2010.

La controversia ha tratto origine nel momento in cui l’EFSA ha negato, alle ricorrenti, l’accesso alle versioni successive del progetto di orientamento (Decisione 10 Febbraio 2011) e alle osservazioni degli esperti esterni ex art. 4 par. 3 co. 2 del Regolamento CE n. 1049/2001, per cambiare opinione nel dicembre 2011 e concedere le osservazioni occultando i nomi degli esperti.

La ClientEarth e la PAN Europe, che volevano entrare in possesso della lista di nominativi, decisero, a quel punto, di presentare un formale ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea che venne respinto per la ritenuta infondatezza di tutti i motivi presentati, nonché sulla base del parere del Garante Europeo della Protezione dei dati personali.

Ancora insoddisfatti della pronuncia e sicuri della ragionevolezza della richiesta più volte avanzata, la ClientEarth e la PAN Europe impugnarono, il 27 Novembre 2013, la Sentenza ottenuta dinanzi alla CGUE con procedimento C-615/13 .

IN DIRITTO

In base all’art. 2 lettera a) del Regolamento n. 45/2001, per dato personale si intende “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile … direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d’identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Secondo il primo motivo esposto dalle ricorrenti, il Tribunale UE aveva erroneamente interpretato questa nozione, in quanto la formulazione di un parere scientifico da parte di un professionista non avrebbe reso la richiesta del suo nominativo un’invasione della vita privata.

Ma la CGUE aveva un’opinione differente, perchè, una volta ottenuta la lista degli esperti, la ClientEarth e la PAN Europe avrebbero associato ad ogni parere il nome della persona che lo aveva espresso, inoltre, l’attività professionale e la reperibilità dei nominativi sul sito web dell’EFSA non modificavano quello che doveva essere qualificato, a tutti gli effetti, un dato personale.

Oltre alla questione di carattere interpretativo, le ricorrenti lamentavano, da un lato, la totale mancanza di bilanciamento tra il diritto alla trasparenza (alla base della loro richiesta) e il diritto alla privacy, e, dall’altro, l’ingiustificato rigetto degli argomenti che dimostravano la necessità dell’informazione controversa.

In base all’interpretazione della Corte, non esiste alcuna automatica prevalenza del diritto alla trasparenza rispetto alla tutela dei dati personali, in quanto ogni caso è caratterizzato da elementi differenti e deve essere valutato singolarmente.

In secondo luogo, i nomi degli esperti costituivano un dato personale e, in quanto tali, erano sottoposti anche alla disciplina dell’art. 8, lettera b) – Regolamento n. 45/2001: un dato similmente qualificato può essere trasmesso solo se il richiedente dimostra la necessità del trasferimento e l’assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti degli interessati. Necessità che il Tribunale UE aveva considerato come inesistente.

La ClientEarth e la PAN Europe avevano richiesto l’accesso alle informazioni controverse al fine di “garantire la trasparenza del processo di adozione di un atto destinato ad avere ripercussioni sulle attività di operatori economici”, verificare l’imparzialità del singolo esperto e comprendere il rapporto tra la singola relazione e il giudizio finale.

La dimostrazione di una totale trasparenza nel procedimento tenuto da un’istituzione pubblica le avrebbe sicuramente attribuito una maggiore “legittimità” nei confronti dei richiedenti ed una maggiore fiducia, soprattutto nel momento in cui le posizioni delle ricorrenti erano state accompagnate da uno studio sui legami tra alcuni esperti dell’EFSA e le lobby industriali.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia ha, quindi, ritenuto che l’argomentazione posta alla base della richiesta della ClientEarth e della PAN Europe soddisfaceva appieno i requisiti richiesti  ex art. 8 lettera b) del regolamento n. 45/2001: la conoscenza dei nomi dei professionisti non avrebbe comportato alcun pregiudizio al personale dell’EFSA e avrebbero dissipato ogni accusa di parzialità.

Ribaltando la valutazione precedentemente effettuata dal Tribunale di primo grado, la CGUE ha deciso di annullare sia la sentenza impugnata sia la decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 dicembre 2011 pronunciandosi, in tal modo, a favore delle ricorrenti.

 

Il testo della sentenza è reperibile al seguente indirizzo.

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