Una corte distrettuale finlandese (Ylivieskan käräjäoikeus), in una recente pronuncia ha reputato non responsabile l’intestatario di un account “open WiFi” per i reati di violazione del diritto d’autore commessi da terzi soggetti utilizzando quel network.
Il “Copyright Information and Anti-Piracy Center” (CIAPC), un’associazione di gestori di diritti d’autore aveva citato una donna finlandese, chiedendone la condanna al pagamento di una somma pecuniaria abbastanza cospicua quale risarcimento del danno subito.
Il presunto illecito si era verificato in un lasso temporale di circa 12 minuti nel luglio del 2010: utilizzando la connessione intestata alla donna infatti un utente aveva condiviso, attraverso una piattaforma peer to peer, alcuni files protetti da diritti di privativa. In quello stesso momento però un pubblico di circa cento persone era impegnato in un’attività ricreativa estiva (la visione di uno spettacolo teatrale) presso i locali della residenza della donna, una ex scuola.
Anche a causa di questa circostanza, la parte istante non è riuscita a produrre alcuna prova che dimostrasse che la donna convenuta in giudizio avesse preso parte o fosse stata in qualche modo coinvolta nella commissione dell’illecito in oggetto.
I giudici finlandesi si sono pronunciati valutando se il mero atto di mettere a disposizione una rete di connessione internet Wi-Fi non protetta da password potesse o meno essere considerato fonte di responsabilità per l’intestatario nei casi di illeciti da parte di terzi.
Contestualmente alla richiesta di risarcimento l’istante aveva inoltre richiesto un’ingiunzione nei confronti della donna, al fine di prevenire ogni altra possibile e futura violazione: qualora tale richiesta fosse stata accolta, i titolari di diritti d’autore avrebbero avuto a loro disposizione un potente strumento di carattere inibitorio, suscettibile di essere utilizzato anche in maniera impropria e indiscriminata nei confronti dei fornitori di connessioni Wi-Fi “aperte”.
Nel 2010, il ministro della giustizia finlandese aveva espresso l’intenzione e la necessità di “de-criminalizzare” le connessioni “open Wi-Fi”, modificando le disposizioni di legge precedenti (risalenti al 2005) che consideravano un reato l’accesso non autorizzato a reti wireless non protette da password.
Alla luce della legislazione finlandese che ha recepito la normativa europea che regola tale fattispecie (su tutte le direttive 2000/31/CE e la 2001/29/CE), i giudici di primo grado si sono espressi rigettando la richiesta della CIAPC e affermando che l’intestatario di una connessione Wi-Fi non protetta da password non può essere considerato responsabile per gli illeciti commessi da terzi.
L’orientamento dei giudici finlandesi coincide con un’ interessante opinione, diffusasi negli Stati Uniti, che rinverrebbe una sorta di “immunità” a protezione delle connessioni Wi-Fi aperte nell’interpretazione delle norme del DMCA sul “safe harbor” garantito ai providers “mere conduit”: tale previsione di legge calzerebbe perfettamente anche con la figura del fornitore di connessione Wi-Fi pubblica e gratuita.
Con tutta probabilità verrà presentato appello presso la Corte d’appello di Vaasa, il che potrebbe innescare il meccanismo di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia europea, per un auspicabile chiarimento su tale questione, molto discussa e non pacifica in molti paesi europei (si veda ad esempio in Germania, la recente pronuncia del BVerfg, oggetto di un breve commento sempre su questo blog).